Cassazione Civile, Ordinanza n. 16812/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario due cartelle di pagamento emesse per il recupero dell'IVA all'importazione relativa all'anno 2009. Le cartelle traevano origine da avvisi di rettifica divenuti definitivi e da un successivo rimborso che l'Amministrazione riteneva erroneo. I giudici di merito avevano annullato la pretesa ritenendo le cartelle carenti di motivazione, perché non spiegavano adeguatamente la ragione della richiesta, limitandosi - secondo tale impostazione - a richiamare il giudicato e non i fatti del precedente pagamento e del rimborso. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990, sostenendo che la cartella fosse sufficientemente motivata con l'indicazione degli estremi degli atti impositivi presupposti già notificati al contribuente, senza necessità di ulteriori spiegazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Ha affermato che, quando la cartella di pagamento segue un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficiente il richiamo agli estremi di tale atto, perché il destinatario è già posto in condizione di conoscere la pretesa. Nel caso concreto, essendo incontestato che le cartelle indicassero gli estremi degli avvisi di rettifica notificati, non sussisteva il vizio di motivazione ravvisato dai giudici di merito. La Corte ha inoltre precisato che il fatto che le somme fossero state prima versate e poi rimborsate erroneamente non doveva essere necessariamente esposto nella cartella, trattandosi di circostanze già note al contribuente e non incidenti sul titolo della pretesa, sempre individuato negli avvisi di rettifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge sostanziale nella valutazione della motivazione della cartella.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte lo richiama insieme all'art. 3 L. 241/1990, ma ritiene non violato perché la cartella era motivata per relationem mediante gli estremi degli atti impositivi presupposti già noti al contribuente.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
È evocato dal ricorrente come norma sulla motivazione degli atti amministrativi; la Corte esclude la violazione per la sufficienza del richiamo agli atti presupposti.
art. 12, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"Nel ruolo devono essere indicati (...) il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione"
La Corte ne ricava che la motivazione può essere soddisfatta dal riferimento al precedente atto di accertamento; se la cartella segue un atto impositivo regolarmente notificato, il semplice richiamo agli estremi di tale atto è sufficiente.
d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 8, comma 1, lett. a)
È richiamato come norma modificativa dell'art. 12, terzo comma, d.P.R. 602/1973, nel senso di rafforzare l'indicazione del riferimento all'atto presupposto o della motivazione sintetica.
Massime di principio
- La cartella di pagamento che segue un atto impositivo già regolarmente notificato è sufficientemente motivata mediante il mero richiamo agli estremi dell'atto presupposto, senza necessità di una autonoma esposizione analitica delle ragioni della pretesa.
- L'obbligo di motivazione degli atti della riscossione è soddisfatto quando il destinatario sia già in grado di conoscere la pretesa fiscale attraverso l'atto impositivo presupposto a lui noto.
- La mancata esplicitazione nella cartella di circostanze già conosciute dal contribuente, come il precedente pagamento e l'erroneo rimborso, non integra di per sé difetto di motivazione se il titolo della pretesa resta individuato nell'atto impositivo originario.
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