Cassazione Civile, Sentenza n. 24082/2020 del 30/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR (sez. dist. di Lecce) che aveva confermato l'annullamento da parte della CTP di un avviso di accertamento (LE0426729.2012) relativo alla rideterminazione del classamento e della rendita catastale di un immobile a Lecce, operata ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 30/12/2004 n. 311, per presunti scostamenti significativi dei valori medi di microzona. L'Agenzia deduceva, tra l'altro, che il giudizio doveva essere sospeso in attesa dell'esito di un giudizio amministrativo e sosteneva una diversa interpretazione della norma che legittima revisioni parziali dei classamenti per correggere mancati aggiornamenti delle rendite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando la consolidata giurisprudenza secondo cui, quando il riclassamento è adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004 nell'ambito di una revisione parziale per microzone, l'atto deve contenere una "motivazione rafforzata": indicare i motivi per cui i valori considerati hanno determinato lo scostamento, richiamare gli atti da cui l'accertamento ha preso impulso (richiesta del Comune e determinazione del Direttore dell'Agenzia del territorio) e riportare i dati essenziali del procedimento estimativo che hanno inciso sul classamento, nonché spiegare come e in quali termini la modifica della microzona ricade sulla singola unità immobiliare considerando caratteristiche posizionali ed edilizie. La Corte ha ritenuto la motivazione dell'avviso come generica e inidonea e ha respinto il ricorso; ha compensato le spese processuali.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335
Consente la revisione parziale dei parametri catastali delle microzone in presenza di significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore catastale; tuttavia l'atto di riclassamento adottato avendo natura diffusa richiede una motivazione rigorosa che indichi le ragioni dello scostamento e i dati/atti da cui l'accertamento trae impulso
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Richiama principi di trasparenza e motivazione degli atti tributari; in combinato disposto con l'art. 1, comma 335, legittima l'esigenza di motivazione adeguata che metta il contribuente in condizione di comprendere le ragioni dell'accertamento
Codice di procedura civile, art. 360 co.1 n.3 e n.4 e art. 295
Norme invocate da parte ricorrente per censurare presunte violazioni di diritto sostanziale e processuale nella motivazione e nell'istruttoria; la Corte ha ritenuto i motivi infondati perché l'atto impugnato mancava della motivazione necessaria
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39
Citato dalla ricorrente in relazione alla sospensione del giudizio tributario in presenza di questioni pregiudiziali amministrative; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la carenza motivazionale dell'atto rende inammissibile la doglianza sulla sospensione
D.P.R. 1° dicembre 1998, n. 138, art. 8, comma 7
Le caratteristiche edilizie e posizionali dell'unità immobiliare (come previste da questa norma) devono essere considerate nella determinazione del classamento e nella motivazione dell'atto di riclassamento
Corte Costituzionale, sentenza n. 249/2017
Ha confermato la legittimità dello strumento previsto dalla legge finanziaria (revisione parziale dei classamenti) ma ha sottolineato l'obbligo di rigorosa motivazione per porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni del provvedimento
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sent. n. 31829/2019, n. 1543/2020, n. 10403/2019 citate nel testo)
Precedenti che hanno affermato il principio della "motivazione rafforzata" per operazioni diffuse di riclassamento e l'obbligo di richiamare i documenti e i dati essenziali (richiesta comunale, determinazione del Direttore, dati estimativi) che hanno determinato la revisione
Massime di principio
- Quando l'amministrazione procede a un riclassamento ai sensi dell'art.1, comma 335, L.311/2004 la motivazione deve essere "rafforzata": non sono sufficienti elenchi generici di causali, ma vanno indicate le ragioni dello scostamento e i dati che le comprovano
- L'atto di riclassamento deve richiamare espressamente gli atti e le fonti da cui trae impulso (richiesta del Comune, determinazione del Direttore) e riportare i dati essenziali del procedimento estimativo che hanno inciso sul classamento
- Deve essere spiegato in che misura e per quali ragioni la revisione della microzona incide sul classamento e sulla rendita della specifica unità immobiliare, considerando fattori posizionali ed edilizi previsti dal DPR 138/1998
- La mera asserzione di applicazione della procedura di revisione parziale per correggere mancati aggiornamenti non esime dall'obbligo di motivazione puntuale; atti motivati in modo generico sono annullabili
- La richiesta di sospensione del giudizio tributario in attesa del giudizio amministrativo non sottrae l'Amministrazione dall'onere di fornire una motivazione valida e non può essere invocata per eludere l'obbligo motivazionale
- In casi analoghi il contribuente ha fondato rimedio impugnatorio se l'avviso non consente di comprendere le concrete ragioni e i dati che hanno portato alla riclassificazione; la giurisprudenza tende a favore della tutela del diritto di difesa del contribuente
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