Cassazione Civile, Sentenza n. 24039/2020 del 30/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le sorelle Altieri Marisa ed Eva citarono in giudizio Altieri Franca per lo scioglimento delle comunioni ereditarie materna e paterna. Nel corso delle operazioni peritali del 28/11/2008 fu sottoscritto un verbale/accordo che prevedeva il trasferimento di tutti i beni comuni ad Altieri Eva con l'impegno di corrispondere a ciascuna sorella un conguaglio di €200.000. La controversia verteva sulla validità ed efficacia di tale accordo per plurimi motivi: (a) la ricorrente assumeva che il Tribunale fosse incompetente in composizione monocratica perché era in realtà in gioco il divieto testamentario quinquennale (testamento Marcucci Ilda) e dunque una questione successoria riservata al collegio; (b) si contestava la validità della procura del 27/11/2008 e la legittimazione dei delegati (i figli Bianchini) a sottoscrivere l'accordo, lamentando che il CTU non avesse acquisito/letto la delega e non avesse sottoscritto il verbale; (c) la ricorrente sosteneva di aver revocato la proposta (ma la revoca sarebbe stata inviata al CTU) e che, successivamente, alla udienza del 10/2/2009, aveva manifestato la sua impossibilità di adempiere per carenza di accesso al mutuo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva respinto l'appello di Altieri Franca. Motivazione principale: (i) la questione posta non costituiva impugnazione testamentaria né azione di riduzione, per cui la decisione poteva essere assunta dal Tribunale in composizione monocratica (art. 50-bis c.p.c.); (ii) la scrittura del 28/11/2008 è stata ritenuta un negozio transattivo sostanziale idoneo a definire la controversia e a disciplinare la divisione, e la Corte d'Appello ha valutato correttamente la coincidenza di volontà delle parti; (iii) la deduzione del difetto di potere dei procuratori era irrilevante poiché la legittimazione ad eccepire tale vizio spetta al presunto rappresentato e, qui, la stessa Altieri Eva si è comportata come dominus (ratifica/diffida) e non ha contestato l'operato; (iv) la eventuale revoca della proposta inviata al CTU era tardiva e/o indirizzata a terzo e perciò non idonea a impedire la formazione dell'accordo, e comunque il contratto stipulato da falsus procurator è inefficace finché non ratificato ma non immediatamente risolubile dal terzo senza consenso; (v) la mancata sottoscrizione del verbale da parte del CTU non inficia la validità di un accordo transattivo sostanziale; (vi) la doglianza circa l'impossibilità sopravvenuta (mutuo) costituiva questione nuova non esaminata nel giudizio di merito e dunque inammissibile in cassazione. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna della ricorrente al rimborso delle spese di giudizio (importi liquidati in sentenza) e statuizione sulla obbligatorietà del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa post-2013.
Norme richiamate
art. 50-bis c.p.c.
Disciplina la ripartizione di competenze tra collegio e giudice monocratico: la Corte ha ritenuto che la domanda vertesse su divisione dei beni e non su impugnativa testamentaria o azione di riduzione, pertanto la decisione poteva essere assunta dal Tribunale in composizione monocratica
art. 713 c.c., comma 3
divieto quinquennale della divisione
Il testatore può sospendere la divisione per un termine (qui cinque anni); la Corte ha rilevato che la richiesta di immediata divisione non equivale ad impugnativa del testamento ma a domanda che presuppone la vincolatività del testamento e chiede deroghe giudiziali o la volontà concorde delle parti; inoltre il termine quinquennale era già decorso alla data della sentenza di primo grado
art. 281-sexies c.p.c.
Richiamato in relazione alla pronuncia del Tribunale: la sentenza di primo grado era stata resa ai sensi di questa norma (forma di decisione quando le parti definiscono consensualmente in fase istruttoria)
art. 199 c.p.c.
Norma sulla conciliazione davanti al giudice e suoi effetti processuali; la Corte ha escluso che l'accordo rilevante rientrasse nella disciplina formale dell'art.199 e l'ha qualificato come negozio transattivo sostanziale cui non si richiede la sottoscrizione del CTU
art. 1399 c.c.
Regola lo scioglimento del contratto concluso da rappresentante senza poteri d'accordo tra il terzo e il rappresentante: la Corte ha richiamato il principio che il contratto del falsus procurator è inefficace sino a ratifica e non risolvibile unilateralmente dal terzo senza intesa
articoli vari del c.c. citati nel ricorso (1326, 1328, 1392, 1393, 1397, 1965, 1967)
Richiamati dalla ricorrente in relazione a vizi del negozio (formazione, raggiro, capacità, rappresentanza ecc.); la Corte ha ritenuto queste censure infondate o non decisive, avendo il giudice di merito adeguatamente valutato il contenuto e la natura transattiva dell'accordo
Cass. Supl. / Sezioni Unite, sentenza n. 11377/2015
Richiamata per il principio secondo cui la deduzione del difetto del potere rappresentativo integra in molti casi una mera difesa e che il comportamento processuale del presunto rappresentato (ratifica, accettazione) può escludere la rilevabilità del vizio; la decisione conferma che la questione di potere va sollevata preferibilmente dal rappresentato
Cass. S.U. n. 25021/2019
Richiamata in relazione all'effetto traslativo-modificativo della divisione giudiziale, con efficacia anche retroattiva
art. 13 d.P.R. 115/2002, comma 1-quater (introdotto dall'art.1, comma 17, L. n.228/2012)
Normativa che ha introdotto l'obbligo, per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013 e rigettati, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha disposto l'annotazione dell'obbligo per la ricorrente
Massime di principio
- La richiesta di immediata divisione non equivale automaticamente a un'impugnativa testamentaria: se non è proposta azione di riduzione o impugnazione del testamento, la competenza può spettare al giudice monocratico (art. 50-bis c.p.c.)
- Un accordo divisionale concluso tra tutti i coinvidenti può avere natura transattiva sostanziale e vincolare le parti anche se non rientra nella forma di conciliazione prevista dall'art.199 c.p.c.; la sottoscrizione o la firma del CTU non è requisito di validità del negozio transattivo tra le parti
- La contestazione del difetto di potere di chi ha agito come procuratore (falsus procurator) è tipicamente rimessa alla persona il cui nome è stato usato: se il presunto rappresentato si comporta come dominus (ratifica, accettazione, diffida), perde diritto ad opporre il vizio
- Un contratto stipulato da falsus procurator è inefficace fino a ratifica ma non può essere unilateralmente rescisso dal terzo contraente senza accordo con il rappresentante o senza la manifestazione di rifiuto/inerzia che produca effetti ai sensi di legge; la ratifica rende l'atto efficacemente vincolante ex tunc
- Una revoca o recesso inviato a terzi (es. al CTU) o effettuato tardivamente rispetto all'accettazione delle altre parti difficilmente impedirà la formazione/operatività dell'accordo
- Questioni di fatto nuove (es. impossibilità sopravvenuta di adempiere per mancato accesso al credito) che non siano state affrontate e valutate nei gradi di merito non sono ammissibili in cassazione
- La parte soccombente in cassazione può essere condannata non solo alle spese processuali ma essere assoggettata all'obbligo di contributo unificato speciale previsto per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013
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