Cassazione Civile, Sentenza n. 24080/2020 del 30/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'avviso di classamento relativo a un'unità adibita a struttura alberghiera nel Comune di Anacapri, successivo a denuncia di variazione catastale (ampliamenti e diversa distribuzione interna). Con procedura DOCFA la ricorrente aveva proposto categoria D/2 e rendita pari a C 127.673,00; l'Ufficio aveva rettificato la rendita portandola a C 278.652,00. In primo grado e in appello la controversia si era risolta con una rendita determinata dalla CTP in C 230.000,00 (pronuncia precedente divenuta definitiva) e la CTR ha poi respinto l'appello ritenendolo generico, motivando che le migliorie denunciate giustificano un aumento della rendita rispetto al valore originario e che, nella procedura DOCFA, l'Ufficio può limitarsi a indicare i dati oggettivi quando non disattende gli elementi forniti dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione promosso dalla società, confermando la decisione della CTR. La Corte ha ritenuto i motivi di ricorso generici e non capaci di dimostrare i vizi denunciati (omessa pronuncia o travisamento). Ha richiamato la distinzione tra classamento tramite DOCFA e riclassamento d'ufficio e il principio secondo cui, nella procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale è assolto dall'indicazione dei dati oggettivi quando gli elementi forniti dal contribuente non risultino disattesi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (liquidate in favore dell'Agenzia in C 3.000,00 oltre spese prenotate a debito) e all'ulteriore contributo unificato previsto dalle norme vigenti.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente per presunta violazione di legge, motivazione insufficiente e omessa valutazione di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto i rilievi infondati poiché il ricorso era generico e non mostra errori di diritto tali da giustificare cassazione.
art. 112 cod. proc. civ.
La ricorrente lamentava omessa pronuncia ex art.112; la Corte ha ritenuto che non sussistesse omissione rilevante e che le questioni erano state adeguatamente considerate dalla CTR.
legge n. 211 del 2004
Richiamata in relazione alla distinzione fra riclassamento d'ufficio e procedura DOCFA; la Corte sottolinea che la procedura collaborativa DOCFA ha un onere motivazionale ridotto rispetto al riclassamento d'ufficio.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Norme richiamate per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale in caso di soccombenza.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. n. 30166/2019; n. 28076/2018; n. 12777/2018
La Corte ha richiamato precedenti che affermano come, nella procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso sia assolto dall'indicazione dei dati oggettivi quando gli elementi forniti dal contribuente non sono disattesi e le eventuali differenze derivino da valutazioni tecniche diverse.
Massime di principio
- In contenziosi su classamento dopo DOCFA occorre fornire censure specifiche e prove tecniche: rimostranze generiche sulla motivazione o sul calcolo della rendita sono spesso inammissibili o inefficaci.
- Se esiste un giudicato favorevole alla contribuzione su un certo valore/rendita, tale valore costituisce riferimento importante: modifiche successive che comportino migliorie possono giustificare una maggiorazione della rendita rispetto al giudicato.
- Nella procedura DOCFA l'Ufficio, quando non disattende i dati forniti dal contribuente, può limitarsi a indicare i dati oggettivi e la classe attribuita; l'onere motivazionale è ridotto rispetto al riclassamento d'ufficio.
- Per contestare una rettifica d'ufficio è necessario dimostrare in modo puntuale l'errore tecnico o la non corrispondenza dei dati; mere affermazioni di generica insufficienza motivazionale non bastano per ottenere la cassazione.
- La parte soccombente può essere condannata alle spese e a contributi aggiuntivi (es. contributo unificato) previsti dalla normativa sui diritti di procedimento, quindi valutare il rapporto costi/benefici prima di proseguire il contenzioso.
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