Cassazione Civile, Sentenza n. 24078/2020 del 30/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'accertamento catastale che ha riclassificato un fabbricato sito a Villa Carcina da categoria proposta B/5 (casa di riposo, attività non lucrativa) a categoria D/4 (categoria speciale), con contestazione della mancanza di motivazione, della insufficiente indicazione nella motivazione dell'avviso (richiamando art.7 L.212/2000 e art.3 L.241/1990) e del mancato accertamento dell'eventuale fine di lucro, non dimostrato con elementi strutturali nell'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati: (i) il motivo di omessa pronuncia perché la decisione impugnata implicitamente ha respinto la censura; (ii) il rilievo sulla carenza di motivazione, osservando che nella procedura DOCFA la mera indicazione della nuova categoria e della rendita è sufficiente quando gli elementi di fatto proposti dal contribuente non siano stati disattesi; (iii) la censura circa l'insufficiente dimostrazione del "fine di lucro", affermando che il classamento è orientato alle caratteristiche oggettive e alla destinazione ordinaria dell'immobile, non all'uso concreto e transitorio, e che il fine di lucro va comunque valutato in termini oggettivi e desumibile da caratteristiche strutturali irreversibili. Sono compensate le spese del merito e del giudizio di legittimità; è disposto l'addebito del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: l'assenza di una pronuncia specifica non costituisce vizio se la decisione implicita respinge la censura.
art. 360 c.p.c. (n. 4 e n. 3)
Norme richiamate come mezzi di impugnazione per omissione di pronuncia e per violazione di legge; la Corte valuta i motivi ex art.360 e li dichiara infondati.
art. 7, comma 1 della L. n. 212 del 2000
Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione degli atti impositivi: nel procedimento DOCFA l'indicazione della nuova categoria e della rendita può soddisfare l'obbligo motivazionale se gli elementi di fatto del contribuente non sono stati disattesi.
art. 3 della L. n. 241 del 1990
Principi generali sulla motivazione degli atti amministrativi; la Corte precisa i limiti della motivazione richiesta in materia di classamento, distinguendo tra divergenze di fatto e valutazioni tecniche.
arts. 6, 8, 61, 62 del d.P.R. 1.12.1949 n. 1142
Art. 61: il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria...; Art. 62: La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare.
Il classamento si fonda su caratteristiche oggettive e sulla destinazione ordinaria; la destinazione si accerta rispetto alle caratteristiche strutturali e alle consuetudini locali, e prevale sulla considerazione dell'uso concreto, salvo che quest'uso rifletta caratteristiche strutturali rilevanti.
art. 8 del d.P.R. n. 1141 del 1949
Definisce la categoria D come raggruppamento di immobili a destinazione industriale e commerciale, speciali e non suscettibili di destinazione difforme se non mediante radicali trasformazioni; la Corte ha applicato questo criterio per ritenere legittima l'attribuzione alla categoria D.
art. 2697 c.c.
Regola sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ricorda che l'Amministrazione deve dimostrare la sussistenza di elementi oggettivi che giustifichino la riclassificazione, ma può farlo anche con valutazioni tecniche riferibili alle caratteristiche dell'immobile.
art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il classamento catastale si basa sulle caratteristiche oggettive e sulla "destinazione ordinaria" dell'immobile (strutturali e tipologiche), non sull'uso concreto e temporaneo; l'attività svolta può essere un elemento accessorio ma non sostitutivo della valutazione oggettiva.
- Nella procedura DOCFA, la mera indicazione della nuova categoria e della rendita può essere sufficiente come motivazione dell'avviso se gli elementi di fatto forniti dal contribuente non sono stati contestati dall'Ufficio; se invece vi è divergenza sui fatti, l'amministrazione deve dare motivazione più specifica sulle differenze riscontrate.
- Per contestare con successo una riclassificazione in categoria speciale (gruppo D) il contribuente deve dimostrare che le caratteristiche strutturali e tipologiche dell'immobile non giustificano la destinazione speciale; l'amministrazione può fondare la riclassificazione su valutazioni tecniche riferite agli elementi costruttivi.
- La verifica del "fine di lucro" ai fini del classamento richiede elementi oggettivi e desumibili dalle caratteristiche strutturali o dall'organizzazione dell'immobile, non la sola qualifica giuridica del proprietario (es. ente non profit) o l'attività esercitata in concreto.
- Una sentenza che non risponde espressamente a una censura può comunque implicare una decisione di rigetto se la motivazione e l'esame delle questioni successive presuppongono la validità dell'atto censurato (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato).
- In caso di consolidamento giurisprudenziale su questioni di classamento, è possibile la compensazione delle spese processuali tra le parti.
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