Cassazione Civile, Ordinanza n. 34295/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di una dipendente pubblica volta a ottenere il credito corrispondente alle mansioni superiori di direttore della casa circondariale di Rebibbia che assume di avere svolto nel periodo giugno 2000-luglio 2005. La domanda era stata proposta inizialmente davanti al giudice ordinario; dopo la declinatoria di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, il giudizio era stato riassunto davanti al TAR e poi dichiarato perento per inattività delle parti. Nel giudizio successivo la Corte d’appello ha ritenuto prescritto il diritto, considerando che solo il primo ricorso notificato nel 2006 avesse effetto interruttivo e che il successivo ricorso al TAR fosse mera prosecuzione del primo, quindi non idoneo a produrre autonomi effetti interruttivi dopo la perenzione. La ricorrente ha censurato tale impostazione con quattro motivi: violazione dell’art. 2943 c.c. per avere negato efficacia interruttiva al ricorso davanti al TAR; violazione dell’art. 2945 c.c. e dell’art. 307 c.p.c. per non avere riconosciuto la sospensione/interruzione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza declinatoria di giurisdizione; violazione dell’art. 2948 c.c. per avere dichiarato prescritta la pretesa nonostante la messa in mora del 2011 entro cinque anni dal ricorso al TAR; errata esclusione dell’efficacia interruttiva della notificazione effettuata all’Avvocatura dello Stato anziché direttamente al Ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, assorbendo il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame della vicenda alla luce dei principi enunciati. La Corte ha ritenuto errata la qualificazione del ricorso al TAR come mera riassunzione del processo originario, poiché la pronuncia declinatoria di giurisdizione aveva determinato il passaggio da un giudizio a un altro di natura diversa; ha inoltre affermato che gli atti introduttivi e quelli successivi, se notificati all’Avvocatura dello Stato, possono valere come costituzione in mora dell’amministrazione e quindi interrompere la prescrizione. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
è il parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione
la domanda giudiziale e gli atti ad essa equiparati possono avere efficacia interruttiva della prescrizione; non va negata tale efficacia quando l’atto non sia mera prosecuzione del medesimo processo in senso tecnico
la Corte richiama la disciplina degli effetti dell’interruzione/sospensione della prescrizione e, in tema di perenzione del giudizio amministrativo, valorizza in via analogica la permanenza degli effetti interruttivi fino alla sentenza che definisce il processo
viene invocato per contestare l’assunto di estinzione del giudizio; la Corte rileva che la perenzione amministrativa non trasforma il ricorso al TAR in un atto privo di effetti se originato da una riproposizione conseguente a declinatoria di giurisdizione
richiamato dalla ricorrente per il termine quinquennale di prescrizione del credito azionato
richiamato per il principio di translatio iudicii, ma ritenuto non direttamente applicabile alla fattispecie per ragioni temporali
richiamato in tema di traslazione del processo tra plessi di giurisdizione, ma non applicabile ai fatti anteriori
artt. 1 e 11 R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611
attribuiscono all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza dell’amministrazione e giustificano la notificazione degli atti introduttivi presso tale ufficio
la costituzione in mora può avvenire anche mediante atto rivolto al rappresentante del debitore; per le amministrazioni statali l’Avvocatura dello Stato rileva come soggetto destinatario idoneo
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
richiamata quale legge modificativa dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando una domanda è stata originariamente proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione e poi riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, la successiva iniziativa processuale non va automaticamente qualificata come mera riassunzione del medesimo processo: occorre verificare se, per effetto della declinatoria di giurisdizione passata in giudicato, si sia in presenza di una nuova proposizione della domanda.
- In caso di riproposizione della domanda dopo declinatoria di giurisdizione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria possono conservarsi fino alla sentenza che definisce il giudizio, anche se la decisione riguarda questioni processuali suscettibili di passare in giudicato.
- La perenzione del giudizio amministrativo non esclude di per sé l’efficacia interruttiva della prescrizione degli atti introduttivi quando questi siano riferibili a una domanda riproposta a seguito di declinatoria di giurisdizione e la sequenza processuale non sia qualificabile come semplice prosecuzione del precedente procedimento.
- L’atto di costituzione in mora può produrre effetto interruttivo anche se notificato al rappresentante del debitore; per le amministrazioni dello Stato, la notificazione all’Avvocatura dello Stato è idonea a tal fine, in quanto tale ufficio ne assume la rappresentanza processuale.
- Nel giudizio di legittimità, l’accoglimento dei motivi che investono il regime degli effetti interruttivi della prescrizione e la corretta qualificazione dell’atto processuale può comportare la cassazione con rinvio per un nuovo esame della prescrizione del credito azionato.
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