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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34411/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente per un episodio verificatosi il 2 agosto 2018 all’interno di una struttura ricettiva che ospitava rifugiati di varie etnie: secondo la contestazione datoriale, vi sarebbe stato un diverbio litigioso con un ospite degenerato in vie di fatto, condotta che il codice disciplinare collettivo del settore turismo sanzionava con il licenziamento. La Corte d’appello aveva però riformato la decisione di primo grado, ritenendo che il quadro probatorio non consentisse di affermare che la lavoratrice avesse innescato l’alterco e che, comunque, la condotta, pur censurabile, non raggiungesse la soglia di gravità richiesta per la sanzione espulsiva. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 192 CCNL turismo, sostenendo che la clausola collettiva era stata interpretata erroneamente, poiché il "diverbio litigioso seguito da vie di fatto" integrerebbe la giusta causa e, nel caso concreto, ne ricorrevano tutti i presupposti; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse illegittimamente preteso che fosse la dipendente a innescare l’alterco e avesse trascurato elementi del racconto della lavoratrice, dai quali emergerebbe un suo comportamento attivo; 3) omesso esame dei precedenti disciplinari della lavoratrice, rilevanti per la proporzionalità della sanzione espulsiva; 4) violazione dell’art. 5 l. n. 604/1966 e dell’art. 2697 c.c., deducendo che la Corte territoriale non avrebbe ricostruito con precisione i fatti e avrebbe errato nella distribuzione dell’onere probatorio. La lavoratrice si è costituita con controricorso resistendo all’impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Ha affermato che le censure miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre ribadito che il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare spetta al giudice di merito e che, in sede di legittimità, è sindacabile solo nei limiti di una motivazione assente, illogica o incomprensibile, ovvero mediante la deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valutato correttamente le circostanze fattuali, considerando anche la previsione collettiva, ma valorizzando l’assenza di prova sull’innesco del litigio, il contesto di stress degli ospiti e la mancanza di formazione specifica della dipendente, elementi che escludevano la particolare gravità necessaria per il licenziamento. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    viene richiamato per censurare la violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte osserva che le doglianze tendono in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5

    l’omesso esame è deducibile solo nei limiti rigorosi del fatto decisivo non valutato, non per ottenere una diversa lettura delle prove.

  • art. 2119 c.c.

    la giusta causa è nozione legale integrata dal giudice di merito alla luce delle circostanze concrete e degli standards dell’ordinamento; le previsioni collettive sono parametro, ma non vincolano in modo assoluto.

  • art. 192 CCNL aziende del settore Turismo

    la previsione del "diverbio litigioso seguito da vie di fatto" rileva come tipizzazione collettiva della condotta sanzionabile, ma deve essere letta insieme alla concreta gravità del fatto.

  • art. 5 l. n. 604 del 1966

    viene invocato dalla ricorrente, ma la Corte non accoglie la doglianza perché la contestazione mira a rimettere in discussione l’accertamento di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova non risulta violato dalla Corte territoriale, che ha deciso sulla base del quadro probatorio ritenuto insufficiente a dimostrare la gravità del fatto contestato.

  • art. 30, comma 3, l. n. 183 del 2010

    nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro

    le tipizzazioni collettive devono essere considerate dal giudice, ma restano un parametro nella valutazione della giusta causa, non un vincolo automatico.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove: la selezione, attendibilità e concludenza degli elementi istruttori appartengono al giudice di merito.
  • Il giudizio sulla proporzionalità della sanzione disciplinare e sulla sussistenza della giusta causa è, in linea generale, rimesso al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per specifici vizi di motivazione o per omesso esame di un fatto decisivo.
  • Le previsioni del contratto collettivo che tipizzano condotte sanzionabili, anche con il licenziamento, non vincolano automaticamente il giudice: esse costituiscono un parametro interpretativo rilevante per integrare la clausola generale della giusta causa, da coordinare con le circostanze concrete del caso.
  • Per integrare la giusta causa occorre una valutazione complessiva del fatto addebitato, tenendo conto della natura del rapporto, della posizione delle parti, del grado di affidamento richiesto, del contesto di verificazione e dell’elemento soggettivo, senza arrestarsi alla mera corrispondenza formale alla previsione disciplinare collettiva.
  • La contestazione dell’accertamento di fatto o della valutazione di gravità è ammissibile in cassazione solo se si individua uno specifico fatto storico, decisivo e trascurato dal giudice di merito, non essendo sufficiente prospettare una diversa lettura degli elementi già esaminati.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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