Cassazione Civile, Ordinanza n. 34412/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda un licenziamento intimato il 26 aprile 2013 da una società a una dipendente. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva dichiarato l'illegittimità del recesso, ordinando la reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970 e condannando il datore al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, con soli interessi legali. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 429, comma 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale limitato gli accessori dei contributi ai soli interessi legali, escludendo la rivalutazione monetaria; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c., per avere compensato in parte le spese nonostante la sua integrale vittoria. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non aveva assolto l'onere di specificare di avere già dedotto in appello la questione degli accessori del credito contributivo; comunque ha osservato che l'art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970 prevede espressamente, in caso di tutela reintegratoria debole, il solo versamento dei contributi maggiorati degli interessi legali, senza rivalutazione, quale scelta legislativa di alleggerimento dell'onere datoriale. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la compensazione parziale delle spese era motivata dalla complessità eccezionale della vicenda e dal mutamento/contrasto di giurisprudenza, in coerenza con l'art. 92 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Viene invocato come parametro del motivo di ricorso relativo alla regolazione delle spese.
art. 429, comma 3, c.p.c.
La Corte afferma che la norma richiamata non giustifica la rivalutazione monetaria degli accessori del credito contributivo nel caso esaminato, essendo il tema regolato dall'art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970 e trattandosi peraltro di questione non ritualmente devoluta.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la parte totalmente vittoriosa sul merito ha comunque visto confermata la condanna alle spese in ragione del regime speciale della compensazione parziale non censurata con successo.
art. 92 c.p.c.
La compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, come assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze/assoluta incertezza; la Corte reputa sufficiente la motivazione della sentenza impugnata.
art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970
Nel regime della tutela reintegratoria debole prevede il reintegro, l'indennità risarcitoria e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con soli interessi legali, senza sanzioni e senza rivalutazione monetaria.
art. 2115, comma 2, c.c.
Richiamato per affermare che l'obbligazione contributiva grava sul datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale.
art. 19, l. n. 218/1952
Richiamato insieme all'art. 2115 c.c. per identificare il datore di lavoro quale debitore dell'intera contribuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che presuppone un accertamento di fatto non compiuto nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove e quando la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
- Nel regime dell'art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, il legislatore ha previsto espressamente per l'obbligo contributivo il solo maggioramento degli interessi legali, con esclusione di ulteriori accessori come la rivalutazione monetaria.
- L'obbligazione contributiva, pur conseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, è dovuta dal datore di lavoro all'ente previdenziale; il lavoratore è soltanto beneficiario delle prestazioni previdenziali e resta estraneo al rapporto contributivo.
- La compensazione delle spese di lite, dopo la modifica dell'art. 92 c.p.c., è legittima solo in presenza delle tassative ipotesi previste dalla norma o di situazioni ad esse assimilabili per gravità, come la particolare complessità della vicenda e il mutamento della giurisprudenza su questioni decisive.
- Quando la sentenza di merito motiva la compensazione parziale delle spese richiamando la complessità del caso e l'esistenza di pronunce difformi, la motivazione è idonea a sostenere la deroga alla regola della soccombenza.
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