Cassazione Civile, Ordinanza n. 34410/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente di un punto vendita per avere, in presenza di terzi, divulgato giudizi personali espressi da una cliente in un questionario di soddisfazione e per averla aggredita verbalmente, provocandone l'allontanamento dal negozio e la perdita del rapporto commerciale. La Corte d'appello aveva dichiarato illegittimo il recesso, ritenendo la condotta non tale da integrare giusta causa, ma non sussumibile in alcuna ipotesi del CCNL punita con sanzione conservativa, con conseguente applicazione della tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, L. 300/1970. La ricorrente ha censurato tale decisione: con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1363, 220 e 225 CCNL Commercio Terziario e dell'art. 18 L. 300/1970, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta alla clausola collettiva e, in subordine, alla fattispecie sanzionata con multa; con il secondo motivo ha lamentato violazione degli artt. 2106 e 1455 c.c., 3 Cost. e dell'art. 18 L. 300/1970, deducendo l'isolatedzza dell'episodio in oltre dieci anni di servizio e la sproporzione del licenziamento; con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2727-2729 c.c., contestando la valutazione delle prove testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, affermando che la Corte territoriale ha correttamente applicato il procedimento bifasico: prima valutando, secondo la nozione legale di giusta causa, la gravità del fatto e la sua proporzionalità, poi escludendo che la condotta fosse tipizzata dal CCNL in una previsione sanzionata in via conservativa o comunque sussumibile in una clausola elastica del contratto collettivo. Ha inoltre ritenuto inammissibile/fuori bersaglio il terzo motivo, perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e non a denunciare un vero errore di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o delle regole sulle presunzioni. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità; viene altresì richiamata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3 e 4; primo comma, n. 3
invocato per denunciare violazioni di legge e vizi processuali; la Corte ha escluso che le censure articolate integrassero reali errori di diritto o di sussunzione idonei a fondare il sindacato di legittimità
richiamati per criticare l'interpretazione del CCNL; la Corte ha ritenuto corretta l'esegesi della fonte collettiva operata dai giudici di merito
artt. 220 e 225 CCNL settore Commercio Terziario
l'art. 220 definisce gli obblighi del lavoratore di usare modi cortesi con il pubblico e tenere condotta conforme ai civici doveri; l'art. 225 disciplina le sanzioni graduandole in relazione alla gravità e alle circostanze, ma non è stato ritenuto comprensivo della condotta contestata nella forma tipizzata richiamata dalla ricorrente
richiamato a sostegno della critica sulla proporzionalità della sanzione disciplinare
richiamato per sostenere che l'inadempimento non era di non scarsa importanza
art. 3 Cost.
invocato in relazione al principio di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione
art. 18, commi 4 e 5, L. 300/1970
la Corte ribadisce che, esclusa la sussistenza dei presupposti per la reintegrazione, opera la tutela indennitaria forte del comma 5; la tipizzazione collettiva non può essere letta in modo da svuotare di contenuto il regime del comma 5
richiamato come nozione legale di giusta causa su cui il giudice deve operare la prima verifica di gravità del fatto
richiamato per considerare le tipizzazioni collettive nella valutazione della giusta causa
la Corte ribadisce che la loro violazione è configurabile solo in casi specifici: decisione su prove non introdotte, o mancato rispetto delle regole legali di valutazione della prova; non basta contestare il diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie
la censura è ammissibile solo se il giudice, dopo aver qualificato gli indizi, ne contraddice la rilevanza probatoria o viceversa; nel caso concreto la doglianza mirava solo a rivalutare il merito
richiamato per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La tipizzazione delle ipotesi di giusta causa contenuta nel contratto collettivo ha valore meramente esemplificativo, salvo che emerga una scelta delle parti sociali di escludere la sanzione espulsiva per condotte più gravi non espressamente previste.
- Quando il contratto collettivo prevede per una determinata condotta una sanzione conservativa, il giudice non può ritenere legittimo il licenziamento, salvo che accerti che la previsione collettiva non intendeva escludere il recesso per i casi più gravi.
- Nella materia disciplinare il giudice deve adottare un procedimento bifasico: prima verifica la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo secondo la nozione legale, tenendo conto delle tipizzazioni collettive; poi, se il licenziamento è illegittimo, individua la tutela applicabile tra quelle previste dallo Statuto dei lavoratori.
- La sussunzione della condotta nella clausola collettiva non può essere effettuata in modo meramente formale: occorre valutare concretamente la gravità del fatto, gli elementi soggettivi e oggettivi e l'idoneità della condotta a ledere il vincolo fiduciario.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per la sola critica al peso attribuito alle prove, ma solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o attribuisca a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto.
- La censura sulle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile in cassazione solo se si denuncia un vero vizio di sussunzione del ragionamento presuntivo; non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34290/2024 del 24/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34295/2024 del 24/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34331/2024 del 24/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34408/2024 del 24/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34411/2024 del 24/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34412/2024 del 24/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →