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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34331/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore addetto ad attività forestali-idrauliche che lamentava la mancata assunzione per alcuni anni e chiedeva il risarcimento del danno assumendo l'esistenza di un diritto all'impiego derivante dalla contrattazione collettiva di settore. La comunità montana, convenuta in giudizio e poi ricorrente per cassazione, contestava l'interpretazione data dalla corte territoriale alle clausole del CIRL e del CCNL. Nel ricorso, il primo motivo riguardava la portata dell'efficacia del CIRL e la sua idoneità a fondare un diritto azionabile; il secondo deduceva violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la corte d'appello interpretato in modo solo letterale gli artt. 1, 2 e 17 del CIRL, senza coordinarli con l'art. 48 del CCNL, che avrebbe previsto una disciplina generale e una modifica migliorativa a livello regionale; il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per omessa pronuncia o comunque per non avere la corte di merito considerato integralmente la disciplina applicabile, concentrandosi sul solo art. 17 del CIRL e trascurando l'art. 48 del CCNL. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, ha rigettato il primo e ha accolto il terzo nei limiti indicati in motivazione, rilevando che occorreva considerare l'intero assetto contrattuale nazionale e integrativo e verificare in concreto la sussistenza dei finanziamenti che condizionavano l'obbligo di assunzione previsto dal CCNL, con conseguente necessità di rinvio al giudice di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo motivo nei limiti della motivazione. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla corte territoriale per un nuovo esame, che dovrà verificare se, per gli anni controversi, fossero effettivamente presenti i finanziamenti necessari a far sorgere l'obbligo di assunzione previsto dal CCNL e quindi il correlato eventuale diritto risarcitorio. La Corte ha precisato che il CIRL non poteva essere esteso oltre la sua efficacia temporale e che il diritto del lavoratore poteva eventualmente fondarsi solo sulla disciplina generale del CCNL, subordinata alla prova dei finanziamenti.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico per l'interpretazione del contratto collettivo, ma non può essere usato per sostituire al significato del testo una diversa lettura di merito in cassazione.

  • art. 1363 c.c.

    invocato per la lettura sistematica delle clausole del CIRL in coordinamento con il CCNL.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia o mancata considerazione integrale della disciplina applicabile.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per denunciare l'erroneità della decisione di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato nel passaggio sui limiti del sindacato di legittimità, con riferimento alla motivazione che deve superare il 'minimum costituzionale'.

  • art. 48 CCNL

    "per ciascun anno solare verrà confermato come minimo l'ammontare globale delle giornate lavorative assicurate nell'anno precedente, ove ciò sia consentito dai relativi finanziamenti pubblici e, nel caso di concessione di lavori in affidamento, siano almeno confermate le concessioni di lavori"

    è la disposizione generale che legittima la contrattazione regionale e subordina la garanzia occupazionale alla disponibilità dei finanziamenti pubblici; non introduce un obbligo assoluto di assunzione.

  • art. 48, co. 4, CCNL

    "su richiesta di una delle Parti potrà essere effettuato annualmente, a livello regionale e/o aziendale, un confronto al fine di convenire sulle effettive capacità di impiego degli operai a tempo determinato"

    attribuisce alla contrattazione regionale potere di definire assetti diversi o migliorativi rispetto a quelli nazionali.

  • art. 17 CIRL

    ha contenuto una disciplina territoriale con efficacia temporale limitata; non è possibile estenderne gli effetti oltre il periodo di vigenza.

  • d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come parametro generale per rapporti riconducibili al pubblico impiego, almeno ai fini dei principi applicabili.

  • L.R. n. 14 del 2006

    richiamata per il contesto normativo regionale campano relativo ai rapporti forestali-idraulici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'interpretazione del contratto collettivo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica o apparente, non mediante la mera contrapposizione di una diversa lettura.
  • La denuncia di violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. è inammissibile quando il ricorrente si limiti a proporre una nuova interpretazione del testo contrattuale senza indicare specificamente in che modo il giudice di merito avrebbe violato i canoni legali di ermeneutica.
  • In presenza di una disciplina contrattuale articolata su più livelli, la regolazione dei diritti dei lavoratori deve essere valutata sull'intero assetto negoziale, nazionale e integrativo, specie quando la contrattazione di livello inferiore si innesta su quella nazionale autorizzata a disciplinare la materia.
  • Una clausola di contrattazione integrativa che comporti impegni finanziari per il datore di lavoro non può essere estesa oltre il suo periodo di efficacia sulla base di interpretazioni analogiche o sistematiche che ne alterino il dato testuale e la portata temporale.
  • Quando il diritto all'assunzione è condizionato dalla disponibilità di finanziamenti pubblici, il giudice deve verificare in concreto la sussistenza di tali finanziamenti per gli anni controversi; solo all'esito positivo di tale accertamento può sorgere il correlato diritto risarcitorio per mancata assunzione.
  • In caso di contestazione del diritto fondato su contrattazione collettiva, il giudice di rinvio deve procedere all'accertamento del fatto costitutivo condizionante e, se necessario, fare applicazione della regola sull'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieCessazione del rapporto di lavoroImpugnazioniLavoro a termine
RamiContrattiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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