Cassazione Civile, Ordinanza n. 34408/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli il 25 novembre 2019, già ritenuto legittimo in primo e in secondo grado. La vicenda riguardava condotte contestate al dipendente, che svolgeva anche funzioni di Referente Controlli: la banca gli addebitava di avere incassato sul proprio conto un assegno riferibile a un cliente senza comunicare che quest'ultimo era deceduto e di avere reso una dichiarazione di Adeguata Verifica Antiriciclaggio non veritiera. Nel ricorso per cassazione il dipendente deduceva tre censure: 1) violazione delle norme sul procedimento disciplinare e sulla correttezza/ buona fede, sostenendo che la contestazione fosse tardiva perché la banca conosceva già i fatti dalla sua audizione del 18 febbraio 2019 e non aveva bisogno di ulteriori indagini o di perizia grafologica; 2) violazione dell'art. 329 c.p.c., lamentando la formazione del giudicato interno su alcuni capi della decisione di primo grado che escludevano l'addebito della firma falsa sull'assegno e non provavano pressioni sul collega per censire gli eredi; 3) violazione delle norme sul licenziamento per giusta causa e sulla disciplina contrattuale collettiva, sostenendo che si trattasse al più di errori colposi e di una mera svista nella compilazione del modulo antiriciclaggio e nel ritardo della comunicazione del decesso del cliente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la tempestività della contestazione disciplinare è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e il ricorso non superava i limiti del sindacato di legittimità; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché i capi invocati non erano decisivi né costituivano una statuizione autonoma, ma solo passaggi motivazionali, sicché il giudicato interno non operava nei termini prospettati; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la proporzionalità tra addebito e licenziamento è apprezzamento di merito non censurabile se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale, qui non deducibile in presenza di doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, n. 3; richiamo anche al n. 5
Le censure prospettate come violazione di legge non possono surrogare un riesame del fatto o della motivazione, che resta limitato nei confini del giudizio di legittimità.
art. 7 L. 300/1970
Il requisito di immediatezza della contestazione disciplinare ha natura relativa e va valutato caso per caso dal giudice di merito.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Richiamati dal ricorrente come parametri di correttezza e buona fede nel procedimento disciplinare.
art. 2119 c.c.
La giusta causa del licenziamento richiede una valutazione di gravità della condotta rimessa al giudice di merito.
art. 329 c.p.c.
Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi di decisione, non su mere argomentazioni o passaggi motivazionali.
art. 1 L. 604/1966
La legittimità del licenziamento per giusta causa/giustificato motivo viene scrutinata alla luce dei presupposti legali indicati dalla norma.
art. 2106 c.c.
La sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione, giudizio rimesso al merito.
art. 44 CCNL
Richiamato dal ricorrente quale fonte collettiva rilevante sulla sanzione disciplinare.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La tempestività della contestazione disciplinare è un requisito relativo, da valutarsi in concreto in rapporto alla complessità dell'accertamento e alle indagini effettivamente necessarie; il relativo apprezzamento è di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
- Il giudicato interno si forma solo sulla statuizione autonoma che risolve una questione in termini di fatto, norma ed effetto; non si forma sulle singole affermazioni o sui passaggi motivazionali che non abbiano autonomia decisoria.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare la proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla condotta, salvo che la motivazione manchi del tutto o presenti vizi giuridici radicali o l'omesso esame di un fatto decisivo.
- Ai fini della giusta causa di licenziamento, quando il giudice di merito accerta la gravità di condotte consistenti nella mancata comunicazione di circostanze essenziali e nella resa di dichiarazioni non veritiere in un contesto fiduciario, la censura di mera colpa o svista non basta a scardinare il giudizio di merito in cassazione.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova ponderazione degli elementi di fatto.
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