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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34290/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte dell’ente datore di lavoro, di un numero minimo di giornate lavorative a tempo determinato che il lavoratore riteneva dovute in forza della contrattazione collettiva nazionale e integrativa regionale/provinciale richiamata in sentenza. La Corte d’appello aveva ritenuto che l’art. 48 del CCNL e l’art. 17 del CIRL imponessero un obbligo datoriale di garantire almeno le giornate dell’anno precedente e comunque fino a un massimo di 156 giornate annue, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento per l’inadempimento. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: (i) la violazione delle regole contrattuali e del principio secondo cui la copertura finanziaria condiziona il sorgere dei diritti retributivi, sostenendo che la carenza di risorse impedisse il riconoscimento delle giornate; (ii) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, lamentando che vi fosse stata soccombenza reciproca o comunque accoglimento solo parziale e che quindi dovesse disporsi la compensazione delle spese e non il raddoppio del contributo unificato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha interpretato la contrattazione collettiva come fonte di un obbligo datoriale incondizionato di riconoscere le giornate minime e, correlativamente, di attivarsi per prevedere e reperire le necessarie risorse; quanto alle spese, ha ribadito che la compensazione, anche in ipotesi di soccombenza reciproca o di accoglimento parziale, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l’interpretazione della Corte territoriale del CCNL e del CIRL non era implausibile e non violava regole primarie: la clausola regionale, letta come specificazione migliorativa del CCNL, configurava un obbligo dell’ente di garantire il numero minimo di giornate lavorative e di reperire le risorse necessarie. Ha inoltre escluso la censurabilità in sede di legittimità della decisione sulle spese, poiché la compensazione resta discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 48 CCNL

    "per ciascun anno solare verrà confermato come minimo l'ammontare globale delle giornate lavorative assicurate nell'anno precedente, ove ciò sia consentito dai relativi finanziamenti pubblici..."

    La previsione è stata letta come base di un meccanismo di conferma minima delle giornate lavorative, ma suscettibile di integrazione migliorativa tramite la contrattazione decentrata, previo confronto tra le parti.

  • art. 17 CIRL

    "agli operai a tempo determinato che non intendono stabilizzare il proprio rapporto di lavoro, viene garantito un numero di giornate lavorative non inferiore a quello dell’anno precedente e comunque fino a un massimo 156 giornate lavorative annue"

    È stata interpretata come clausola che assicura ai lavoratori un numero minimo di giornate e che integra il CCNL imponendo all’ente un obbligo datoriale di riconoscimento senza riserve.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato per escludere la censurabilità in cassazione di una interpretazione di merito di accordi collettivi non nazionali, ove non contrasti con norme di legge o con il contratto collettivo nazionale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese, anche in caso di soccombenza parziale o reciproca, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta l’atto dovuto di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. 31 maggio 2023, n. 15364

    È richiamata per il principio secondo cui la copertura finanziaria è condizione per il sorgere dei diritti retributivi.

  • Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533

    È richiamata per il criterio secondo cui il lavoratore può agire allegando l’inadempimento datoriale complessivo, mentre grava sul datore la prova dell’adempimento o dell’impossibilità di adempiere.

  • Cass., S.U., 15 luglio 2005, n. 14989

    È richiamata per affermare che la decisione sulla compensazione delle spese è discrezionale e non sindacabile in cassazione.

  • Cass. 26 aprile 2019, n. 11329

    È richiamata in continuità con il principio di insindacabilità della compensazione delle spese in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Quando la contrattazione collettiva nazionale prevede una conferma minima delle giornate lavorative ma consente un confronto a livello decentrato per concordare assetti diversi o migliorativi, la clausola integrativa territoriale può introdurre un obbligo datoriale concreto e immediatamente operativo di garantire un determinato numero minimo di giornate.
  • L’interpretazione di un accordo collettivo decentrato, se non contrasta con norme primarie o con il contratto nazionale, appartiene al merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
  • Se la clausola collettiva pone un obbligo assunzionale o di impiego in termini incondizionati, l’ente datore deve anche attivarsi per prevedere e reperire le risorse necessarie; non basta invocare in modo generico la mancanza di disponibilità economica.
  • Nel giudizio di risarcimento fondato sull’inadempimento datoriale, il lavoratore può limitarsi ad allegare il mancato svolgimento delle prestazioni dovute, mentre grava sul datore la prova dell’adempimento o dell’impossibilità di adempiere.
  • La compensazione delle spese, anche in presenza di soccombenza parziale o reciproca, è una valutazione discrezionale del giudice di merito e non è normalmente sindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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