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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3979/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari sostenendo, primo, che il compendio indiziario (costituito soprattutto da intercettazioni ambientali) fosse stato interpretato senza tenere conto delle spiegazioni difensive che giustificavano la sua condotta come mera connivenza familiare (ricevere/consegnare denaro su richiesta del convivente) e che non emergesse alcun contributo fattivo alla detenzione/cessione della droga; secondo, che non sussistesse un rischio concreto e attuale di reiterazione del reato richiesto dall'art. 274 lett. c) c.p.p., con richiamo alla perdita del lavoro e alla mancanza di concreti elementi fattuali a sostegno della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non si confrontassero con le argomentazioni del giudice del riesame. Il giudice ha valorizzato le intercettazioni e altri elementi (presenza abituale nell'appartamento, ricezione di avventori, consegna serale del denaro al convivente, cura delle scorte, valutazione qualità forniture, tenuta di contabilità con annotazione delle somme) come indizi di un contributo fattivo al traffico di stupefacenti e non mera connivenza passiva. È stata altresì ritenuta provata, ai fini cautelari, la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, desunta dalla frequenza e durata delle cessioni (quotidiane per circa due mesi), dalla capillare diffusione della droga sul mercato e dall'evento particolarmente grave della morte di un acquirente avvenuta nell'abitazione. La Corte ha inoltre ritenuto non decisiva l'attività lavorativa della prevenuta rispetto all'esigenza di limitare i contatti con i coindagati. Esito pratico: ricorso inammissibile; condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come criterio generale sulla responsabilità concorrente; la Corte ha valutato la partecipazione in concorso come configurabile quando vi sia contributo causale e fattivo all'evento criminoso

  • art. 110 c.p.

    Norma sul concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto applicabile per qualificare la condotta della ricorrente quale contributo al traffico diretto dal convivente

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; i fatti contestati (detenzione e cessione di cocaina/crack) sono ricondotti a questa fattispecie

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione a vizi di valutazione dell'indagine; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a invertire la valutazione del giudice del riesame

  • art. 274 c.p.p. lett. c)

    art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Interpretazione chiave: il requisito dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione va valutato prognosticamente su elementi concreti (modalità del fatto, personalità dell'indagato, condizioni di vita, occasioni prossime favorevoli), e può essere desunto dalla frequenza/durate dell'attività illecita e da fatti aggravanti (es. decesso dell'acquirente)

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di ammissibilità dei motivi in cassazione; la Corte osserva che deduzioni meramente fattuali e ricostruzioni alternative non sono rilevabili in sede di legittimità

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Modifica normativa che ha influito sull'art. 274 lett. c) c.p.p.; la Corte applica il criterio interpretativo secondo cui il pericolo di reiterazione richiede valutazione prognostica fondata su dati concreti e non congetture

Massime di principio

  • La mera presenza o rapporto di parentela non esclude responsabilità: per distinguere "connivenza" da partecipazione attiva occorre valutare se vi sia un contributo causale (es. ricevere clienti, consegnare denaro, gestire scorte o contabilità).
  • Le intercettazioni ambientali possono costituire compendio indiziario sufficiente, ai fini della gravità indiziaria e della misura cautelare, se mostrano comportamenti ricorrenti e attivi collegabili all'attività illecita.
  • Per disporre o confermare misure cautelari basate sul rischio di reiterazione (art. 274 lett. c c.p.p.) è necessaria una valutazione prognostica fondata su elementi concreti e specifici (frequenza, durata dell'attività, modalità operative, eventi aggravanti), non su affermazioni astratte.
  • In Cassazione non è possibile postulare una rinnovata valutazione dei fatti che si limiti a ricostruzioni alternative non supportate da errori di diritto: le censure devono confrontarsi con il percorso motivazionale del giudice di merito e non limitarsi a deduzioni meramente fattuali.
  • La valutazione di proporzionalità (es. perdita del lavoro) può essere superata dall'esigenza di limitare i contatti con coindagati e neutralizzare il pericolo di reiterazione, quando sussistano elementi concreti che rendono effettivo tale rischio.

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