Cassazione Penale, Sentenza n. 3948/2022 del 04/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per estorsione e danneggiamento: 1) presunta illegittimità del rigetto del rito abbreviato condizionato; 2) carenza della prova degli elementi dell'estorsione (violenza/minaccia, deminutio patrimonii, profitto ingiusto) e richiesta di riclassificazione ai sensi dell'art. 393 c.p.; 3) estinzione del reato di danneggiamento per remissione di querela; 4) riconoscimento di causa di non punibilità ex art. 649-bis c.p. per minacce non violente; 5) vizi nella determinazione della pena (doppio aumento per continuazione) e tardiva deduzione di circostanze attenuanti/aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella maggior parte dei motivi perché o tardivi, o costituiscono mera richiesta di rivalutazione del merito probatorio, o non dedotti in appello. Ha respinto le censure sulla qualificazione dell'azione come estorsione, sul carattere procedibile d'ufficio del danneggiamento commesso con minaccia/violenza e sulle questioni richiedenti valutazioni di merito. Ha però accolto parzialmente il motivo relativo all'erroneo doppio aumento per continuazione: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al secondo aumento applicato al capo relativo al danneggiamento (capo b) e ha rideterminato la pena eliminando quell'aumento, fissando la pena complessiva a due anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 567 di multa (tenuto conto dello sconto per il rito abbreviato).
Norme richiamate
art. 438 cod. proc. pen., comma 5
Richiamata nella censura sul rito abbreviato condizionato; la Corte osserva che eventuali lesioni connesse al rigetto del rito si inquadrano come nullità sanabili e che il ricorrente aveva comunque chiesto l'abbreviato "secco", sanando l'eventuale vizio
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto provati gli elementi essenziali (violenza/minaccia, danno ingiusto, assenza di diritto) sulla base della valutazione delle prove di merito
art. 393 cod. pen.
Richiamata dalla difesa per qualificare la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha escluso tale inquadramento ritenendo prevalenti gli elementi psicologici e probatori a favore dell'estorsione
art. 635 cod. pen.
Richiamato rispetto alla remissione di querela per il danneggiamento; la Corte ha ritenuto procedibile d'ufficio il danneggiamento commesso con minaccia/violenza, escludendo l'estinzione per remissione
art. 649-bis cod. pen.
Richiamato dalla difesa per invocare cause di non punibilità per mere minacce; la Corte ha ritenuto la questione di merito non proponibile per la prima volta in cassazione
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura sulla ammissibilità dell'appello in ordine alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto tardive alcune deduzioni
art. 620 cod. proc. pen., lett. l)
Facoltà della Cassazione di intervenire sulla determinazione della pena: la Corte ha utilizzato tale potere per eliminare il secondo aumento per continuazione e rideterminare la pena
artt. 606 e 609 cod. proc. pen.
Richiamati per il divieto di dedurre in Cassazione questioni non prospettate in appello, a meno che non siano rilevabili d'ufficio
d.lgs. 15/01/2016 n.7 (art. 2, lett. i))
Riforma che ha ampliato la configurabilità del danneggiamento commesso con violenza o minaccia; la Corte ha ritenuto che il reato è procedibile d'ufficio anche senza nesso di strumentalità
art. 62 n.4 e art. 133 cod. pen.
Richiamati nella censura sulle attenuanti e sulla quantificazione della pena; la Corte ha escluso l'ammissibilità tardiva della questione in Cassazione
art. 628 comma 3 n. 3-bis e art. 94 comma 3 cod. pen.
Richiamati dalla difesa in ordine ad aggravanti; la Corte ha ritenuto le relative censure tardive o non dedotte in appello
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito proporre questioni che non siano state dedotte in grado d'appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre prima; le questioni di merito sono in genere inammissibili se sollevate per la prima volta
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato a vizi gravi e manifesti (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà, incompatibilità con atti processuali specifici); non vale per una diversa valutazione della persuasività delle prove
- La differenza tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni si risolve soprattutto sull'elemento psicologico e richiede valutazione probatoria: la Corte di legittimità non rifa il giudizio di fatto se la motivazione è logicamente corretta
- Il danneggiamento commesso con violenza o minaccia è procedibile d'ufficio dopo la riforma e può essere punito anche se manca un nesso di strumentalità tra violenza/minaccia e l'azione materiale
- Se la Cassazione riscontra un errore di calcolo o di applicazione di aumenti per continuazione, può annullare limitatamente a quel punto e rideterminare la pena sulla base delle regole di legge (art. 620 cod. proc. pen.)
- La richiesta di rito abbreviato condizionato può essere considerata sanata se la parte ha comunque ottenuto l'abbreviato nella forma 'secca' o ha espressamente acconsentito alla sua applicazione
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