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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3945/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. con cui è stata applicata loro la pena concordata per una pluralità di furti in abitazione. Stojanovic Andreja e Stojanovic Luka lamentano che il giudice non avrebbe valutato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'esistenza di cause di proscioglimento e non avrebbe fornito considerazioni critiche sulla colpevolezza. Stojanovic Celentano deduce la falsa applicazione dell'art. 163 c.p. chiedendo la sospensione condizionale della pena per il minore età (inferiore a 21 anni al momento dei fatti), sostenendo che la confessione e la condotta riparatoria avrebbero dovuto giustificare la sospensione. Dragutinovic Valter propone ricorso personale anch'egli lamentando la mancata valutazione ex art. 129 c.p.p.

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Andreja e Luka l'inammissibilità è stata decisa per difetto di interesse a impugnare in tema di patteggiamento, posto che il beneficio della non menzione ricava direttamente dalle norme regolamentari e non determinava interesse all'impugnazione. Per Dragutinovic il ricorso è inammissibile sia perché proposto personalmente (violazione delle prescrizioni procedurali successive alla modifica normativa) sia per le stesse ragioni sostanziali già richiamate. Per Stojanovic Celentano l'istanza di sospensione condizionale della pena è inammissibile perché tale beneficio non era parte integrante dell'accordo e la questione non era stata specificamente devoluta al giudice dalle parti; il giudice non può concedere la sospensione d'ufficio oltre i termini del patto. A tutte le ricorrenti è stata imposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento; la sentenza di concordato limita l'oggetto di sindacato in sede di impugnazione e vincola la portata delle valutazioni giudiziali

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo del giudice di valutare eventuali cause di proscioglimento; tuttavia, in caso di patteggiamento l'utilizzabilità di tale censura è limitata dal contenuto negoziale dell'accordo

  • art. 163 cod. pen.

    Regola la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che il beneficio possa essere concesso solo se era parte dell'accordo di patteggiamento o se la questione è stata esplicitamente devoluta al giudice dalle parti

  • D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e)

    Prevedono il beneficio della non menzione in specifiche ipotesi; la Corte ha ritenuto che, in caso di applicazione della pena nel patteggiamento, tale beneficio discende direttamente da queste norme riducendo l'interesse all'impugnazione

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alla proposizione del ricorso; le modifiche normative (legge 23 giugno 2017, n. 10) hanno inciso sulle modalità di presentazione del ricorso, rendendo inammissibile il ricorso proposto personalmente dal ricorrente nel caso di specie

  • legge 23 giugno 2017, n. 10

    Ha introdotto modifiche procedurali (anche in relazione all'art. 613 c.p.p.) che hanno rilevanza per l'ammissibilità dei ricorsi proposti senza assistenza o nelle forme non previste

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento le possibilità di impugnazione sono ristrette: il giudice non può discostarsi oltre i termini dell'accordo tra le parti (principio dispositivo).
  • La sospensione condizionale della pena va richiesta e concordata nell'ambito dell'accordo di patteggiamento o va essere espressamente devoluta al giudice; non può essere concessa d'ufficio se non prevista dall'accordo.
  • Il beneficio della non menzione, nelle ipotesi previste dal regolamento, può derivare direttamente dalla normativa amministrativa e la sua mancata espressa enunciazione nella sentenza di patteggiamento può non determinare interesse all'impugnazione.
  • Le questioni procedurali relative alla forma di proposizione del ricorso (ad es. ricorso personale vs. tramite difensore) sono decisivi per l'ammissibilità: rispettare le prescrizioni di legge è condizione di procedibilità dell'impugnazione.
  • Chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento dovrebbe assicurarsi che l'oggetto della controversia (es. concessione della sospensione condizionale) sia stato oggetto di espressa richiesta o devoluzione al giudice; in mancanza, la contestazione rischia di essere inammissibile.

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