Cassazione Penale, Sentenza n. 3945/2022 del 04/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. con cui è stata applicata loro la pena concordata per una pluralità di furti in abitazione. Stojanovic Andreja e Stojanovic Luka lamentano che il giudice non avrebbe valutato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'esistenza di cause di proscioglimento e non avrebbe fornito considerazioni critiche sulla colpevolezza. Stojanovic Celentano deduce la falsa applicazione dell'art. 163 c.p. chiedendo la sospensione condizionale della pena per il minore età (inferiore a 21 anni al momento dei fatti), sostenendo che la confessione e la condotta riparatoria avrebbero dovuto giustificare la sospensione. Dragutinovic Valter propone ricorso personale anch'egli lamentando la mancata valutazione ex art. 129 c.p.p.
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Andreja e Luka l'inammissibilità è stata decisa per difetto di interesse a impugnare in tema di patteggiamento, posto che il beneficio della non menzione ricava direttamente dalle norme regolamentari e non determinava interesse all'impugnazione. Per Dragutinovic il ricorso è inammissibile sia perché proposto personalmente (violazione delle prescrizioni procedurali successive alla modifica normativa) sia per le stesse ragioni sostanziali già richiamate. Per Stojanovic Celentano l'istanza di sospensione condizionale della pena è inammissibile perché tale beneficio non era parte integrante dell'accordo e la questione non era stata specificamente devoluta al giudice dalle parti; il giudice non può concedere la sospensione d'ufficio oltre i termini del patto. A tutte le ricorrenti è stata imposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il patteggiamento; la sentenza di concordato limita l'oggetto di sindacato in sede di impugnazione e vincola la portata delle valutazioni giudiziali
Prevede l'obbligo del giudice di valutare eventuali cause di proscioglimento; tuttavia, in caso di patteggiamento l'utilizzabilità di tale censura è limitata dal contenuto negoziale dell'accordo
Regola la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che il beneficio possa essere concesso solo se era parte dell'accordo di patteggiamento o se la questione è stata esplicitamente devoluta al giudice dalle parti
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e)
Prevedono il beneficio della non menzione in specifiche ipotesi; la Corte ha ritenuto che, in caso di applicazione della pena nel patteggiamento, tale beneficio discende direttamente da queste norme riducendo l'interesse all'impugnazione
Norma procedurale relativa alla proposizione del ricorso; le modifiche normative (legge 23 giugno 2017, n. 10) hanno inciso sulle modalità di presentazione del ricorso, rendendo inammissibile il ricorso proposto personalmente dal ricorrente nel caso di specie
Ha introdotto modifiche procedurali (anche in relazione all'art. 613 c.p.p.) che hanno rilevanza per l'ammissibilità dei ricorsi proposti senza assistenza o nelle forme non previste
Massime di principio
- In caso di patteggiamento le possibilità di impugnazione sono ristrette: il giudice non può discostarsi oltre i termini dell'accordo tra le parti (principio dispositivo).
- La sospensione condizionale della pena va richiesta e concordata nell'ambito dell'accordo di patteggiamento o va essere espressamente devoluta al giudice; non può essere concessa d'ufficio se non prevista dall'accordo.
- Il beneficio della non menzione, nelle ipotesi previste dal regolamento, può derivare direttamente dalla normativa amministrativa e la sua mancata espressa enunciazione nella sentenza di patteggiamento può non determinare interesse all'impugnazione.
- Le questioni procedurali relative alla forma di proposizione del ricorso (ad es. ricorso personale vs. tramite difensore) sono decisivi per l'ammissibilità: rispettare le prescrizioni di legge è condizione di procedibilità dell'impugnazione.
- Chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento dovrebbe assicurarsi che l'oggetto della controversia (es. concessione della sospensione condizionale) sia stato oggetto di espressa richiesta o devoluzione al giudice; in mancanza, la contestazione rischia di essere inammissibile.
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