Cassazione Penale, Sentenza n. 3946/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due ricorsi distinti: (1) Almir Kocia deduceva la falsa applicazione dell'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione per l'omessa valutazione relativa a eventuali cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.; chiedeva l'annullamento della sentenza. (2) Il Procuratore generale contestava l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione per la mancata valutazione, nella sentenza di patteggiamento, dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato (art. 86 d.P.R. 309/1990), ritenendo provata la pericolosità sociale e la natura non episodica dello spaccio dalla documentazione processuale.
La decisione
Il ricorso di Almir Kocia è stato dichiarato inammissibile per essere sostanzialmente una censura della motivazione della sentenza di patteggiamento, non essendone desumibile in modo evidente l'esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso del Procuratore generale è stato invece ritenuto fondato: la Corte di cassazione ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa statuizione sull'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/1990 e ha rinviato al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per nuovo giudizio su quel punto. Conseguentemente Kocia è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); qui è il titolo del giudizio di merito che ha pronunciato la pena concordata.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede cause di non punibilità e proscioglimento; la Corte ricorda che il vizio di motivazione relativo a omissioni su ipotesi di proscioglimento in una sentenza di patteggiamento è sindacabile in Cassazione solo se dalla stessa sentenza risulti in modo evidente l'esistenza di una causa di non punibilità.
art. 86 d.P.R. 309/1990
Prevede l'espulsione quale misura di sicurezza per lo straniero condannato; la Corte ritiene obbligatoria la valutazione, in sentenza di merito, della pericolosità concreta dell'imputato ai fini dell'eventuale applicazione dell'espulsione, e l'omissione su tale punto comporta annullamento con rinvio.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita le possibilità di ricorso in Cassazione avverso sentenze di patteggiamento; solo determinate questioni tassative sono impugnabili, ma la mancata statuizione su misure di sicurezza obbligatorie rientra nelle ipotesi che consentono il ricorso.
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi generali di ricorso per cassazione; richiamato per spiegare che, quando la misura di sicurezza è obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato, la mancata applicazione può essere censurata con le ordinarie fattispecie di cassazione.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento il giudice di merito deve esplicitamente valutare, se rilevanti, le misure di sicurezza obbligatorie previste dalla legge; la loro omessa valutazione può determinare annullamento parziale con rinvio.
- Il ricorso dell'imputato contro la motivazione di una sentenza di patteggiamento è in gran parte inammissibile salvo che dalla sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; non basta una generica censura della motivazione.
- La concessione di attenuanti generiche o riferimenti all'incensuratezza non sostituisce né esclude automaticamente la necessità di una valutazione specifica della pericolosità sociale ai fini dell'espulsione di uno straniero condannato.
- Quando la legge collega l'applicazione di una misura di sicurezza a specifici titoli di reato, la mancata statuizione sul punto nella sentenza di merito può essere dedotta in Cassazione e comporta rinvio al giudice di merito per l'accertamento in fase di cognizione.
- Le questioni relative a misure di sicurezza (come l'espulsione) devono essere valutate principalmente in sede di cognizione (giudizio di merito) e solo successivamente in fase esecutiva; il giudice che patteggia non può eludere tale valutazione quando richiesto dalla legge.
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