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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3940/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pietro D'Ignazio era stato condannato per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 per non avere comunicato, nei termini, che nel 2016 il reddito familiare era pari a euro 16.364,10, superiore al limite previsto per il patrocinio a spese dello Stato (euro 13.594,23), con l'aggravante di avere ottenuto l'ammissione al beneficio. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di applicazione della norma penale e carenza di prova del dolo generico, sostenendo che l'errore fosse da attribuirsi a mera leggerezza o svista contabile; (2) censura sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti (artt. 62-bis e 133 c.p.), ritenendo che le attenuanti avrebbero dovuto prevalere; (3) censura per la negata concessione della sospensione condizionale della pena (artt. 163 e 164 c.p.), in presenza di un precedente molto remoto, sostenendo che ciò non doveva automaticamente precludere il beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato i primi due motivi: ha confermato che il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002 richiede dolo generico rigorosamente provato e ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito sul punto; ha altresì ritenuto insindacabile in sede di legittimità il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, purché motivato. Ha però accolto il terzo motivo: la Corte d'appello ha motivato in modo insufficiente il diniego della sospensione condizionale della pena limitandosi a richiamare la ricaduta nel reato nonostante la precedente condanna remota. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata soltanto nella parte relativa al diniego della sospensione condizionale e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio su quel punto; ha rigettato il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    Il falso o l'omissione nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è punibile solo se sussiste dolo generico rigorosamente provato; il falso derivante da mera leggerezza o negligenza esclude la responsabilità penale.

  • art. 5 c.p. (con riferimento agli artt. 76, comma 1 e 95 d.P.R. 115/2002)

    Riferimento alla necessità di corretta applicazione del principio di colpevolezza e della prova del dolo; la Corte ricorda che il dolo non può essere assunto in re ipsa e va dimostrato.

  • art. 47 c.p.

    Richiamata per chiarire che l'errore rispetto a norme diverse dalla legge penale non coincide automaticamente con un errore scusabile ai sensi penali; l'errore di interpretazione di norme extra-penali non sempre esclude il dolo.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle recidive e loro incidenza: la presenza o meno della recidiva influisce sulla determinazione della pena ma la valutazione compete al giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione del trattamento sanzionatorio e il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti; la Corte conferma che il giudizio di bilanciamento è riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

  • artt. 163 e 164 c.p.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena: la sospensione può essere concessa anche se esistono precedenti sospensioni, purché la pena complessiva non superi i limiti di legge e sia possibile formulare una prognosi favorevole sulla futura astensione dalla commissione di reati; la valutazione deve essere approfondita e non basata solo sulla constatazione della ricaduta, specialmente se il precedente è molto remoto.

  • art. 23, comma 8 d.l. 137/2020

    Richiamato in sede di requisitoria dal Procuratore generale per chiedere l'inammissibilità del ricorso; menzionato nell'istruttoria ma non determinante per l'accoglimento parziale.

Massime di principio

  • Per i reati legati a false dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 95 d.P.R. 115/2002) è necessario provare il dolo generico: errori contabili, svista o negligenza possono escludere la responsabilità penale.
  • Il dolo eventuale non può essere desunto in via astratta dal solo accertamento del fatto: deve essere dimostrato con riferimento alla consapevolezza dell'agente rispetto all'evento giuridico concreto.
  • Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 133 c.p.) è valutazione tipicamente di merito e la cassazione la sindaca solo se carente di motivazione o manifestamente illogica; non è richiesta una disamina analitica di tutti i parametri ma una motivazione congrua.
  • Nel negare la sospensione condizionale della pena in presenza di precedenti molto remoti il giudice deve motivare in modo approfondito: la mera ricaduta nel reato non è di per sé sufficiente a escludere il beneficio se non si dimostra in concreto una prognosi negativa sulla futura astensione dai reati.
  • Quando il precedente penale è distante nel tempo, la valutazione prognostica richiede attenzione e deve giustificare perché la nuova condotta rende negativamente credibile la futura abstinenza, altrimenti il beneficio può essere concesso purché ricorrano i limiti quantitativi previsti.

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