Cassazione Civile, Ordinanza n. 09013/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
Un proprietario ha agito per ottenere il rilascio di due magazzini asseritamente occupati senza titolo da una controparte che li utilizzava, uno come negozio e l'altro come deposito, chiedendo anche il risarcimento del danno. La controparte ha resistito deducendo l'esistenza di un contratto di locazione verbale per entrambi gli immobili e l'avvenuto pagamento di canoni concordati. I giudici di merito hanno ritenuto provata la locazione e hanno rigettato la domanda di rilascio e risarcimento. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 1326 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse esaminato la censura relativa all'inesistenza del contratto e che l'onere della prova gravasse sulla controparte; 2) violazione dell'art. 1350 c.c., assumendo che il contratto dovesse essere scritto a pena di nullità perché di durata ultranovennale; 3) violazione dell'art. 1, comma 346, L. 311/2004, deducendo la nullità per mancata registrazione del contratto e sostenendo che la relativa disciplina dovesse applicarsi anche ai rinnovi successivi all'entrata in vigore della legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la tardività del ricorso: dalla documentazione prodotta emergeva che la notifica era avvenuta il 14 maggio 2019, oltre il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza impugnata, anche considerando la sospensione feriale. Il timbro UNEP prodotto non era ritenuto idoneo a provare una consegna all'Ufficiale giudiziario in data 8 maggio 2019, perché privo di firma e non certificatorio. La Corte ha aggiunto, comunque, che tutti e tre i motivi sarebbero stati infondati o inammissibili: il primo perché mirava a contestare un accertamento di fatto sulla sussistenza dei contratti di locazione, già condiviso in appello, e inoltre difettava di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c.; il secondo perché introduceva per la prima volta in cassazione il fatto della durata ultranovennale, non dedotto in precedenza e comunque incompatibile con l'accertamento di merito; il terzo perché la nullità per mancata registrazione, secondo la giurisprudenza richiamata, opera solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma e la registrazione riguarda la stipula, non i successivi rinnovi taciti. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare l'esistenza/perfezionamento del contratto; la Corte non ne fa applicazione diretta, osservando che la questione verteva su un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
Il ricorrente lo invocava per sostenere la necessità della forma scritta; la Corte rileva che la doglianza presupponeva un fatto nuovo e non accertato in causa, ossia la durata ultranovennale del rapporto.
art. 1, comma 346, L. 311/2004
La Corte ribadisce che la nullità per mancata registrazione opera solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma, in applicazione del principio tempus regit actum, e che la registrazione attiene alla stipula, non al rinnovo tacito del rapporto.
Richiamati nel principio giurisprudenziale riportato dalla Corte: la forma scritta ad substantiam riguarda i contratti di locazione abitativa stipulati dopo l'entrata in vigore della legge.
La Corte richiama il difetto di specificità del ricorso per mancata riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell'atto di appello su cui si fondava la censura.
Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto se applicabile.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla sussistenza e sul contenuto di un contratto, salvo dedurre vizi di legittimità specifici e autosufficienti.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza: quando si censura l'omesso esame di una doglianza svolta in appello, occorre riprodurre o localizzare con precisione il contenuto dell'atto processuale rilevante.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di un fatto costitutivo diverso o ulteriore rispetto a quelli accertati nei gradi di merito è inammissibile.
- La disciplina sulla forma scritta e sulla registrazione dei contratti di locazione si applica, secondo il principio tempus regit actum, ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle rispettive norme, e la registrazione riguarda la stipulazione del contratto, non il suo rinnovo tacito.
- Una prova della tempestività del ricorso fondata su annotazioni materiali non sottoscritte e prive di valore certificatorio non è idonea a smentire la data risultante dalla relata di notifica.
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