Cassazione Civile, Ordinanza n. 16212/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per omesso versamento di ICI relativo agli anni 2006 e 2007, emesso dal Comune in relazione a una centrale idroelettrica di proprietà della contribuente. Il Comune aveva invitato nel 2011 la società a regolarizzare la posizione catastale dell'immobile; la variazione catastale era stata poi presentata solo nel 2014 tramite procedura DOCFA. Sulla base delle rendite catastali così aggiornate, l’ente aveva notificato nel dicembre 2014 un avviso di accertamento per varie annualità. La società aveva eccepito che, al momento della notifica, il potere accertativo per gli anni 2006 e 2007 fosse ormai decaduto per decorso del termine quinquennale. Il Comune ricorre per cassazione sostenendo che, nel procedimento disciplinato dai commi 336 e 337 dell’art. 1 l. 311/2004, la retroattività degli effetti fiscali della nuova rendita catastale dovrebbe incidere anche sul potere di accertamento, con conseguente superamento della decadenza quinquennale di cui all’art. 1, comma 161, l. 296/2006.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che i commi 336 e 337 dell’art. 1 l. 311/2004 disciplinano soltanto la decorrenza fiscale retroattiva delle nuove rendite catastali, ma non derogano al termine decadenziale per l’accertamento dei tributi locali fissato dall’art. 1, comma 161, l. 296/2006. Nel caso concreto, essendo l’avviso stato notificato il 30 dicembre 2014, il Comune era ormai decaduto dal potere di accertare l’ICI per le annualità 2006 e 2007. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e con previsione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La base imponibile dell’ICI per i fabbricati iscritti in catasto è determinata sulla rendita catastale in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Viene richiamato quale parametro per i moltiplicatori da applicare alla rendita catastale ai fini del calcolo dell’imposta.
art. 1, commi 336 e 337, l. 30 dicembre 2004, n. 311
"Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune [...] producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale [...] ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune"
La deroga riguarda la decorrenza fiscale delle nuove rendite catastali e non introduce una retroattività illimitata del potere di accertamento dell’ente impositore.
art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, n. 296
"Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"
Resta la disciplina generale del termine decadenziale quinquennale per l’accertamento dei tributi locali, non derogata dall’art. 1, commi 336 e 337, l. 311/2004.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di ICI, la disciplina speciale sulla regolarizzazione catastale attivata dal Comune comporta una retroattività solo degli effetti fiscali della nuova rendita, non anche una proroga o sospensione del termine di decadenza per l’accertamento.
- La variazione catastale indotta dalla contestazione comunale è concettualmente distinta dal momento in cui l’ente rileva la discrasia tra stato di fatto e classamento: il dies a quo della retrodatazione fiscale è ancorato alla mancata denuncia catastale indicata nella richiesta comunale.
- In assenza di una deroga espressa, il termine decadenziale per notificare gli avvisi di accertamento dei tributi locali resta quello quinquennale previsto dalla disciplina generale.
- L’utilizzabilità della nuova rendita ai fini impositivi non consente di recuperare annualità ormai definitivamente coperte da decadenza dal potere di accertamento.
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