Cassazione Civile, Ordinanza n. 23173/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito della decadenza del contribuente da un piano di rateazione per omesso versamento di rate trimestrali. Il contribuente ha impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario di primo grado deducendo, in via preliminare, l'inesistenza/nullità dell'avviso di accertamento presupposto, perché sottoscritto da soggetto privo della qualifica dirigenziale e delegato da un direttore provinciale non individuato e comunque anch'egli privo di qualifica dirigenziale. La CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso per asserita tardività. In appello la CTR ha ritenuto tempestiva l'impugnazione dell'intimazione e ha affermato la nullità della delega e, conseguentemente, l'illegittimità derivata dell'accertamento presupposto e dell'intimazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il termine per impugnare decorresse dalla prima notifica al domiciliatario fiscale e non dalla seconda notifica diretta al contribuente; 2) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., deducendo che il contribuente non poteva far valere, impugnando l'intimazione, i vizi dell'avviso di accertamento presupposto già notificato e non impugnato; 3) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo la validità della delega di firma e la sufficienza della prova fornita dall'Ufficio. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fondava la dedotta domiciliazione fiscale; ha accolto il secondo motivo, assorbendo il terzo, affermando che l'intimazione/cartella successiva ad avviso di accertamento definitivo è impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto presupposto, salvo che il contribuente dimostri di avere conosciuto la pretesa solo con l'atto successivo. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla CTR per esaminare il vizio proprio dell'intimazione relativo alla dedotta invalidità della sottoscrizione/delega.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato assorbito il terzo e ha cassato la sentenza della CTR con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, affinché esamini le questioni rimaste assorbite, in particolare la dedotta invalidità dell'intimazione per vizio proprio della sottoscrizione/delega. La cassazione è avvenuta perché la CTR aveva erroneamente esteso all'intimazione vizi inerenti all'avviso di accertamento presupposto, nonostante il contribuente non avesse allegato di aver conosciuto solo con l'intimazione la pretesa fiscale a monte.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di norme processuali, in particolare l'art. 21 d.lgs. 546/1992
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la decorrenza del termine di impugnazione dell'atto tributario e per censurare la valutazione della tempestività del ricorso
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per affermare che gli atti successivi a un atto presupposto definitivo sono impugnabili solo per vizi propri
richiamato nel motivo che denunciava ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti della domanda
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo sulla validità della sottoscrizione dell'atto impositivo e della delega
richiamato a proposito dell'onere di provare la delega e i presupposti fattuali della notificazione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
interpretato nel senso che il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda, con la loro precisa collocazione nei gradi di merito, pena l'inammissibilità
Massime di principio
- L'atto esattoriale o intimazione emesso a valle di un avviso di accertamento definitivo non costituisce un autonomo atto impositivo: esso è impugnabile soltanto per vizi propri e non per contestare vizi dell'atto presupposto, salvo che il contribuente dimostri di avere conosciuto la pretesa fiscale solo con la notifica dell'atto successivo.
- Nel ricorso per cassazione, quando si deduce un fatto processuale o sostanziale posto a base della censura, è necessario indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda e la loro collocazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su una questione di vizio proprio dell'atto successivo perché ritiene assorbente l'illegittimità derivata dell'atto presupposto, tale questione può essere riproposta dalla parte totalmente vittoriosa nel grado di merito senza necessità di ricorso incidentale condizionato.
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