Cassazione Civile, Ordinanza n. 30267/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
Il consorzio aveva stipulato una convenzione del 1984 per prestazioni integrate relative alla progettazione e alla costruzione di tratti ferroviari. Nel corso dell’esecuzione erano stati conclusi alcuni atti integrativi e si era poi avviata una trattativa per ulteriori lavori, sfociata in un accordo del 1997 mai tradotto, secondo il ricorrente, nell’affidamento delle opere aggiuntive. Il consorzio agiva per ottenere il pagamento di somme e danni relativi sia a lavori mai consegnati sia a lavori eseguiti, fondando la domanda sulla mancata o ritardata stipula degli atti integrativi/addizionali e sulle riserve iscritte. Con l’unico motivo di ricorso in Cassazione denunciava la violazione delle norme sul riparto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse concessioni di lavori pubblici e, ai sensi della disciplina allora vigente, rientrasse nella giurisdizione ordinaria; la controparte replicava che la vicenda attinesse alla materia urbanistica e a poteri autoritativi, con giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la controversia riguardasse la fase esecutiva del rapporto concessorio e non l’esercizio di poteri autoritativi nella scelta del contraente o nella formazione del rapporto. Ha quindi qualificato la mancata stipula degli atti integrativi come possibile inadempimento di un’obbligazione prevista dalla convenzione originaria, ricondotto la domanda alla tutela di diritti e obblighi contrattuali e affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Per effetto dell’accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80
nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, è richiamato per il criterio di riparto relativo alle concessioni di pubblici servizi, ma la Corte esclude la sua applicazione alla fase esecutiva della controversia
art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80
è richiamato dalle sentenze di merito come base della giurisdizione amministrativa, ma la Cassazione ne esclude la pertinenza alla fattispecie concreta
art. 6 L. 21 luglio 2000, n. 205
è indicato come disposizione vigente al momento della domanda per le controversie relative a procedure di affidamento, ma la Corte osserva che il caso concerne la fase esecutiva del rapporto e non la procedura di affidamento
art. 7 L. 21 luglio 2000, n. 205
richiamato per la modifica dell’art. 33 d.lgs. n. 80/1998 nel sistema del riparto di giurisdizione
art. 31-bis L. 11 febbraio 1994, n. 109
invocato dal ricorrente per sostenere l’equiparazione delle concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti ai fini della tutela giurisdizionale
ha consentito la rimessione alle Sezioni Unite poiché la questione atteneva alla giurisdizione
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per il rito camerale in Cassazione
base processuale per la cassazione con rinvio al giudice di merito
richiamato per la rimessione al primo giudice a seguito della cassazione della decisione sulla giurisdizione
non pertinente al decisum, ma non menzionato
richiamato solo per analogia sistematica nel testo, quale attuale criterio di riparto in materia di concessioni e servizi pubblici
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.
- Nelle controversie relative a concessioni di prestazioni integrate per opere pubbliche, se la domanda investe la fase esecutiva del rapporto e l’adempimento di obblighi contrattuali previsti dalla convenzione, la posizione della pubblica amministrazione è paritetica e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La mancata stipula di atti integrativi o addizionali, quando la convenzione originaria ne preveda l’adozione come sviluppo dell’accordo, non va automaticamente qualificata come esercizio di potere autoritativo, ma può integrare un inadempimento contrattuale o una violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
- Nelle controversie di esecuzione del rapporto concessorio, il giudice ordinario può valutare incidentalmente la legittimità di atti amministrativi che incidano sul corrispettivo, senza che ciò attragga la giurisdizione amministrativa.
- La giurisdizione amministrativa nelle materie di concessioni o affidamenti pubblici non si estende alle mere pretese risarcitorie o ai corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, quando non sia in discussione l’esercizio di un potere autoritativo nella fase genetica del rapporto.
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