Cassazione Civile, Ordinanza n. 08738/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il caso riguarda un cittadino straniero sbarcato in Italia e destinatario di un decreto di respingimento, poi eseguito con trattenimento presso un centro per il rimpatrio. Il giudice di pace aveva convalidato il trattenimento ritenendo, tra l'altro, che dallo scritto raccolto al momento dello sbarco risultasse la volontà dell'interessato di venire in Italia per lavoro e non di chiedere protezione internazionale, e che non si trattasse di espulsione collettiva. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è censurata la violazione della disciplina interna ed europea sulla protezione internazionale, assumendo che la mancata informativa sulla possibilità di chiedere asilo non potesse ritenersi sanata dalla mancata manifestazione immediata di tale volontà; con il secondo si è dedotta la violazione delle norme che vietano i respingimenti collettivi, sostenendo che il provvedimento fosse stato adottato in modo seriale nei confronti di più connazionali. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, e ha cassato il decreto del giudice di pace decidendo nel merito di non convalidare il trattenimento, perché al momento della decisione era già decorso il termine perentorio per la convalida.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non convalidando il trattenimento poiché era ormai decorso il termine perentorio previsto per la convalida. Non è stata disposta la regolazione delle spese, in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'amministrazione statale.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel primo motivo
art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente quale norma interna rilevante in tema di respingimento e informativa sulla protezione internazionale
interpretato nel senso che impone alle autorità competenti di fornire informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, anche quando lo straniero abbia dichiarato di essere venuto in Italia per lavoro o non abbia ancora presentato domanda di asilo
art. 8 direttiva 2013/32/UE
"gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo"
stabilisce un dovere informativo in capo alle autorità nei confronti dei cittadini di paesi terzi presenti ai valichi o trattenuti in centri, funzionale all'accesso effettivo alla procedura di asilo
art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015
richiamato come parte del quadro normativo di attuazione della direttiva europea sulla protezione internazionale
richiamato nel medesimo quadro normativo di attuazione
interpretato in senso costituzionalmente orientato: il giudizio di convalida del trattenimento consente un controllo incidentale sulla manifesta illegittimità del respingimento o espulsione presupposto
art. 5, par. 1, CEDU
richiamato per affermare che la detenzione a fini di espulsione è consentita solo se la procedura è regolare
art. 4 Protocollo n. 4 CEDU
richiamato dal secondo motivo come parametro in tema di divieto di espulsioni collettive
consente alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
richiamato per affermare la perentorietà del termine per la convalida del trattenimento
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
richiamato in tema di patrocinio a spese dello Stato per lo straniero trattenuto
art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015
richiamato in tema di patrocinio a spese dello Stato
indicato come norma sulla liquidazione dei compensi e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
indicato come criterio per la liquidazione nel giudizio di cassazione, in caso di cassazione senza rinvio
esclusa la sua applicazione quando soccombente è un'amministrazione statale
richiamato per il deposito della memoria
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero il giudice può e deve verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto di respingimento o espulsione, quando tale vizio incida sulla regolarità della procedura.
- Le autorità competenti hanno un dovere preventivo e autonomo di informare lo straniero sulla possibilità di chiedere protezione internazionale; la mancata formulazione immediata della domanda di asilo non sana l'omissione dell'informativa.
- L'informativa sulla protezione internazionale è funzionale a garantire una scelta effettivamente consapevole del migrante e costituisce presupposto per l'effettivo accesso alla procedura di asilo.
- Se il respingimento è adottato in violazione del dovere di informazione sulla protezione internazionale, l'illegittimità si riflette sul successivo trattenimento che su quel respingimento si fonda.
- In sede di legittimità, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.; se il termine per la convalida è ormai scaduto, la causa va definita con mancata convalida del trattenimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08715/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08716/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08717/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08719/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08720/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08722/2024 del 03/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →