Cassazione Civile, Ordinanza n. 33884/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'allagamento, avvenuto dopo piogge abbondanti, di una proprietà privata a causa della tracimazione di un canale di raccolta delle acque piovane. In primo grado il proprietario dell'immobile aveva chiesto il risarcimento dei danni al Comune e ad ANAS, ritenuti responsabili in solido; il tribunale aveva riconosciuto un concorso di responsabilità dei convenuti. In appello la decisione era stata riformata solo in parte, con attribuzione di una quota di corresponsabilità anche al danneggiato, sul rilievo che il fabbricato presentava irregolarità costruttive e che la condotta del proprietario, del Comune e di ANAS aveva concorso causalmente all'evento. Il ricorso per cassazione, proposto dall'originario attore poi deceduto e proseguito dagli eredi, articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 1227 e 2051 c.c. per avere la Corte territoriale attribuito rilievo causale all'irregolarità costruttiva dell'immobile, in contrasto con la natura oggettiva della responsabilità da custodia; 2) violazione dell'art. 2051 c.c. per avere riconosciuto una quota prevalente di responsabilità al danneggiato e ritenuto ostativa al risarcimento l'abusività edilizia del fabbricato, senza considerare gli obblighi di manutenzione in capo agli enti convenuti; 3) vizio di motivazione sulla ripartizione delle responsabilità e sul nesso causale, sostenendo che la pioggia intensa non integrasse forza maggiore e che i lavori/mancate manutenzioni dei convenuti avrebbero dovuto escludere o ridurre la rilevanza della condotta del proprietario. Nel corso del giudizio di legittimità gli eredi hanno rinunciato al ricorso principale.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione limitatamente al ricorso principale, per intervenuta rinuncia degli eredi del ricorrente originario, osservando che la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede accettazione della controparte e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha poi esaminato il ricorso incidentale del Comune, proposto tardivamente ma comunque scrutinabile, rigettandolo integralmente perché i primi tre motivi erano inammissibili in quanto diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e del nesso causale, senza denunciare veri errori di diritto, e perché il quarto motivo sulle spese era infondato/inammissibile, essendo la compensazione giustificata dalla reciproca soccombenza e comunque riservata alla discrezionalità del giudice di merito. La Corte ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di legittimità tra tutte le parti. Il ricorso principale non è stato deciso nel merito per la rinuncia; il ricorso incidentale è stato rigettato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul concorso del fatto colposo del creditore/danneggiato, ma le censure miravano in realtà a contestare la valutazione di merito sulla ripartizione del contributo causale.
Richiamato quale fondamento della responsabilità da cosa in custodia; la Corte osserva che le censure non individuano un errore di diritto ma contestano la ricostruzione fattuale del nesso causale e del concorso di colpa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre un vizio di motivazione; la Corte ribadisce che, nel nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., non è sindacabile l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo.
Usato per veicolare censure di violazione di legge e di vizio motivazionale; la Corte qualifica come inammissibili le doglianze che mirano a una rivalutazione del merito.
Richiamato quale base del potere della Corte di compensare le spese anche in presenza di rinuncia al ricorso principale.
Richiamato per escluderne l'applicazione all'impugnazione incidentale tardiva, che resta decisa nonostante la rinuncia al ricorso principale.
Richiamato in tema di condanna alle spese, ma la Corte ribadisce che la regolazione delle spese consegue alla soccombenza e alla valutazione del giudice di merito.
La Corte afferma che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la compensazione/ripartizione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo, precisando il quadro conseguente all'esito del giudizio.
Richiamato dal Comune nel ricorso incidentale, ma senza accoglimento; la censura è ritenuta fattuale e generica.
Richiamati dal Comune per sostenere che il danno sarebbe imputabile ai proprietari frontisti del fosso; la Corte reputa la doglianza non confrontata con la ratio decidendi.
art. 12 R.D. 523/1904
Richiamato dal Comune nella contestazione della propria legittimazione passiva; la Corte non vi ravvisa un errore di diritto idoneo a scardinare la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle risultanze istruttorie, specie quando la doglianza mira a rimettere in discussione il contributo causale accertato dal giudice di merito.
- In tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., la parte che ricorre per cassazione deve denunciare un effettivo errore di diritto; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura della consulenza tecnica o del nesso causale accertato in appello.
- Il vizio di motivazione è deducibile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. soltanto per omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non per insufficienza, contraddittorietà o maggiore persuasività della motivazione che il ricorrente preferirebbe.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia e determina l'estinzione del giudizio di legittimità, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fermo restando il potere della Corte di regolare le spese.
- La valutazione della reciproca soccombenza e la compensazione delle spese processuali rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non manifestamente illogica.
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