Cassazione Civile, Ordinanza n. 04258/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente di ente locale ha agito per ottenere le differenze sulla retribuzione di risultato relative agli anni 2006 e 2007, assumendo di essere stato valutato in modo illegittimo e di aver ricevuto un punteggio inferiore a quello spettante. Ha dedotto che, al momento della valutazione, non erano stati previamente definiti in modo adeguato né gli obiettivi annuali né i criteri di valutazione, in violazione delle norme legislative e contrattuali applicabili al comparto Regioni ed Enti locali. Ha inoltre sostenuto che il nucleo di valutazione si sarebbe discostato dai criteri concordati con le organizzazioni sindacali e approvati dall’ente. In cassazione ha censurato: 1) la violazione dell’art. 5 d.lgs. 286/1999, dell’art. 169 d.lgs. 267/2000 e degli artt. 29 e 14 del c.c.n.l. 23.12.1999; 2) la motivazione asseritamente apparente e l’omesso esame di documenti rilevanti; 3) la violazione dell’art. 2118 c.c. in relazione alla domanda di danno da perdita di chance, alla carriera e alla professionalità, prospettando anche la finzione di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c.; 4) la violazione dell’art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e dei documenti già esaminati dal giudice di appello, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse solo apparente, osservando che il giudice di merito aveva comunque esposto in modo chiaro le ragioni del decidere, anche mediante richiamo alla relazione del nucleo di valutazione. Quanto alla doglianza sulla disciplina contrattuale, la Corte ha ribadito che obiettivi e criteri di valutazione devono essere predeterminati, ma ha ritenuto che, anche a voler ravvisare una violazione, ciò non avrebbe comunque consentito l’accoglimento della domanda di maggiori importi o del risarcimento per perdita di chance, in mancanza di specifiche allegazioni e prova del diverso esito che sarebbe derivato da una corretta predeterminazione dei criteri. Il motivo sulle spese è stato parimenti ritenuto inammissibile, essendo la compensazione o meno delle spese rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato in rito con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
rinvia alla contrattazione collettiva per la disciplina della retribuzione di risultato, con previsione di fondi specifici e criteri di attribuzione
art. 169 d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla tempestiva predisposizione degli strumenti di valutazione
art. 29 c.c.n.l. 23.12.1999 comparto Regioni ed Enti locali
la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali
la Corte ne ricava che la retribuzione di risultato presuppone obiettivi preventivamente definiti e verifica positiva dei risultati
art. 14 c.c.n.l. 23.12.1999 comparto Regioni ed Enti locali
Gli enti adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione... Tali criteri, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione... I sistemi di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento
anche i criteri di valutazione devono essere predeterminati e comunicati prima del periodo valutato
richiamato come base processuale della domanda di pagamento delle differenze retributive
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
motivo di ricorso per nullità della sentenza e motivazione apparente
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
il ricorrente lo invocava per omesso esame; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché volte a ottenere una rivalutazione del merito
richiamato per dedotta omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento
richiamato per sostenere la finzione di avveramento della condizione, ma la Corte non ha accolto la tesi
richiamato per la regolazione delle spese; la Corte ha ribadito che la compensazione è rimessa al giudice di merito nei limiti di legge
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stata affermata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, dei documenti e delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito.
- La motivazione non è nulla per il solo fatto che il giudice aderisca a una relazione o a un atto richiamato in sentenza, purché le ragioni della decisione siano comunque riconducibili all'organo giudicante e risultino chiare, univoche ed esaustive.
- Nelle procedure di valutazione della performance dirigenziale, obiettivi e criteri di giudizio devono essere predeterminati e comunicati prima del periodo di riferimento, in coerenza con la disciplina collettiva e con i principi di correttezza e buona fede.
- La mera violazione della regola sulla preventiva definizione degli obiettivi o dei criteri valutativi non comporta automaticamente il diritto al punteggio massimo o a maggiori emolumenti: occorre allegare e dimostrare il concreto pregiudizio e il diverso esito che sarebbe derivato da una corretta valutazione.
- La domanda di risarcimento per perdita di chance richiede allegazioni specifiche sull'obiettivo perseguito, sul suo effettivo raggiungimento e sul nesso tra l'irregolarità del procedimento valutativo e la concreta perdita della possibilità favorevole.
- La censura sulle spese di lite è inammissibile se mira a sindacare il merito della discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese, salvo violazione del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.
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