Cassazione Civile, Ordinanza n. 04154/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Tre dipendenti pubblici, inquadrati nell'area II fascia retributiva F3 presso un ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, avevano partecipato a una procedura selettiva per sviluppi economici interni indetta sulla base di accordi sindacali e si erano collocati in posizione utile in graduatoria. Dopo il subentro dell'Agenzia delle entrate, la graduatoria era stata riformata ed essi erano stati esclusi perché, alla data di approvazione della graduatoria, non erano più in servizio; l'amministrazione sosteneva che la permanenza del rapporto fosse requisito necessario per la progressione economica orizzontale. Il Tribunale aveva accolto le domande dei lavoratori, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato le pretese. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 1336 c.c., sostenendo che la procedura selettiva integrasse un'offerta al pubblico e che il diritto alla progressione maturasse per chi fosse in servizio all'indizione; 2) violazione delle norme del CCNL Agenzie fiscali, degli artt. 1362, 1363 e 1375 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, per erronea interpretazione della disciplina collettiva sulle progressioni orizzontali; 3) omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. dell'illegittimità dell'autotutela amministrativa e della lesione dell'affidamento, con richiesta di ristoro delle differenze retributive.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che nelle progressioni economiche orizzontali il requisito della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria non sia ricavabile dalla disciplina collettiva, una volta che la procedura sia stata avviata e siano stati fissati i criteri selettivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come censura su questioni interpretative e non su un fatto storico decisivo omesso.
Norme richiamate
art. 1336 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura di offerta al pubblico della procedura selettiva, ma la Corte non ha fondato la decisione su tale qualificazione, privilegiando invece l'interpretazione della disciplina collettiva
art. 2907 c.c.
citato nei motivi insieme all'art. 1336 c.c. e all'art. 97 Cost., senza un'autonoma ratio decisoria espressa nel provvedimento
art. 2707 c.c.
citato nei motivi insieme ad altre norme, senza specifica applicazione decisoria riportata nel testo
art. 97 Cost.
evocato dai ricorrenti in relazione alla procedura selettiva nel pubblico impiego
art. 82 c.c.n.l. Comparto Agenzie Fiscali 2002-2005
disposizione letta come base dello sviluppo economico interno all'area, collegato a criteri selettivi, risorse disponibili e contrattazione integrativa
art. 83 c.c.n.l. Comparto Agenzie Fiscali 2002-2005
interpretato nel senso che i passaggi di fascia avvengono con cadenza annuale dal 1 gennaio, sulla base di risorse del fondo e di criteri oggettivi di selezione
art. 85 c.c.n.l. Comparto Agenzie Fiscali 2002-2005
richiamato per evidenziare la destinazione delle risorse del fondo a miglioramenti di efficienza e al finanziamento degli sviluppi di carriera
art. 5 c.c.n.l. Comparto Agenzie Fiscali 2006-2009
letto come integrazione dell'art. 83, precisando che il criterio dell'esperienza professionale non coincide con mera anzianità di servizio ma valorizza capacità reali e conoscenze effettive
art. 17 c.c.n.l. Comparto Agenzie Fiscali 2002-2005
richiamato per la fungibilità delle mansioni all'interno della medesima area, in funzione della flessibilità del sistema classificatorio
art. 4 c.c.n.l. Comparto Agenzie Fiscali 2002-2005
richiamato per la finalizzazione delle risorse del fondo al miglioramento di efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
citato nei motivi come parametro della disciplina del pubblico impiego privatizzato e delle progressioni interne
art. 1362 c.c.
evocato per l'interpretazione del contratto collettivo secondo i canoni ermeneutici
art. 1363 c.c.
evocato per l'interpretazione sistematica della disciplina collettiva
art. 1375 c.c.
evocato in relazione ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e interpretazione del rapporto
Massime di principio
- Nelle progressioni economiche orizzontali del pubblico impiego privatizzato, una volta definiti i criteri selettivi tramite contrattazione integrativa e avviata la procedura, non può essere introdotto per via interpretativa il requisito della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria, se tale requisito non risulta dalla disciplina collettiva.
- La retrodatazione della progressione economica alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento evidenzia che la procedura remunera e valorizza anche risultati e capacità già maturati, non solo prestazioni future.
- Le progressioni interne all'area assolvono a una funzione concorrente corrispettiva, premiale e incentivante; la lettura della disciplina deve tenere conto di tutte e non solo della finalità di incremento dell'efficienza futura.
- Il criterio dell'esperienza professionale nei sistemi di progressione interna non coincide con la mera anzianità di servizio, ma richiede la valorizzazione di capacità effettive e conoscenze concretamente maturate.
- Il motivo di ricorso per omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se mira in realtà a censurare questioni interpretative o argomentazioni giuridiche e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
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