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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04257/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le ricorrenti, già dipendenti regionali, chiedevano la condanna della Regione al pagamento delle differenze maturate sulla retribuzione individuale di anzianità, sostenendo che l’emolumento fosse stato calcolato su una base errata (VIII qualifica funzionale anziché qualifica dirigenziale). A loro avviso, una volta acquisita la qualifica dirigenziale, avrebbero avuto diritto al salario/retribuzione di anzianità previsto dalla normativa regionale pugliese (l.r. n. 26/1984, art. 31; l.r. n. 13/1988, artt. 37 e 38; l.r. n. 22/1990, art. 41), nonché secondo la contrattazione collettiva richiamata. I motivi di ricorso denunciavano: (1) violazione e falsa applicazione delle norme regionali sul calcolo dell’emolumento e sul passaggio di qualifica; (2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla data di attribuzione della qualifica superiore, assumendo che la decorrenza giuridica fosse anteriore e quindi rilevante; (3) violazione delle leggi regionali e della contrattazione collettiva, sostenendo che il diritto al salario di anzianità non fosse stato abrogato o superato dalla riforma del pubblico impiego contrattualizzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la regola applicata dalla Corte d’appello: per stabilire la normativa rilevante, contava la decorrenza economica della qualifica dirigenziale (1.8.2003), non quella giuridica (1.8.1983). A quella data le disposizioni regionali invocate (artt. 37 e 38 l.r. Puglia n. 13/1988) non erano più applicabili, perché la riforma del pubblico impiego contrattualizzato aveva devoluto alla contrattazione collettiva la materia retributiva. La Corte ha anche osservato che la contrattazione collettiva richiamata non salvaguardava il salario di anzianità per la dirigenza e che il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. era comunque inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi e, in presenza di doppia conforme, era formulato in modo irrituale. Nulla è stato disposto sulle spese poiché la Regione è rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nei primi e terzi motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato per il motivo di vizio motivazionale, ritenuto inammissibile anche perché proposto in presenza di doppia conforme e senza confrontarsi con il decisum.

  • art. 31, comma 1, l.r. Puglia n. 26 del 1984

    Richiamato dalle ricorrenti come base normativa del salario di anzianità spettante al personale dirigenziale.

  • art. 37, commi 2 e 3, l.r. Puglia n. 13 del 1988

    "nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31.12.1988"

    La Corte lo considera norma che disciplina le modalità di calcolo dell’emolumento e comunque non più applicabile alla data rilevante, perché superata dalla riforma del pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 38 l.r. Puglia n. 13 del 1988

    "al personale che consegue, a qualsiasi titolo il passaggio ad una qualifica superiore successivamente al 31.12.1986, compete, oltre allo stipendio tabellare della nuova qualifica di inquadramento, anche la retribuzione individuale di anzianità e la relativa integrazione in godimento alla data del passaggio"

    Invocato dalle ricorrenti come norma attributiva del diritto alla retribuzione individuale di anzianità; la Corte ritiene però che non fosse più vigente/applicabile alla data economica di inquadramento.

  • art. 41 l.r. Puglia n. 22 del 1990

    Richiamato dalle ricorrenti quale disposizione che avrebbe incrementato l’importo del salario di anzianità.

  • art. 45 del T.U. del pubblico impiego

    Richiamato come base della devoluzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato in collegamento con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 12 del c.c.n.l. di categoria 1998-2001

    Richiamato dalle ricorrenti, ma ritenuto irrilevante dalla Corte ai fini della posizione dirigenziale.

  • art. 29 del c.c.n.l. del 22.1.2004

    Ritenuto applicabile solo al personale non dirigenziale, quindi non utile alla pretesa delle ricorrenti.

  • art. 2, comma 3, del c.c.n.l. del 9.5.2006

    Richiamato dalle ricorrenti, ma ritenuto irrilevante dalla Corte.

  • artt. 21-24 del c.c.n.l. sottoscritto il 22.2.2006

    Individuati come le disposizioni applicabili alla dirigenza per il biennio economico 2003-2005, senza previsione della retribuzione individuale di anzianità.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, per individuare la disciplina economica applicabile a un emolumento collegato alla qualifica, occorre avere riguardo alla decorrenza economica del trattamento e non alla sola decorrenza giuridica dell’inquadramento.
  • Una censura di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie se il giudice di merito ha deciso sulla base dell’inapplicabilità sopravvenuta della disciplina invocata.
  • Le norme regionali o speciali sul trattamento economico del personale pubblico cessano di operare quando la materia retributiva sia stata attratta dal sistema del pubblico impiego contrattualizzato e dalla contrattazione collettiva.
  • Se la contrattazione collettiva applicabile alla categoria interessata non prevede espressamente un determinato emolumento, non può riconoscersi quel beneficio solo per rinvio a precedenti discipline normative non più vigenti.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se, in presenza di doppia conforme, non indica specificamente i differenziali motivazionali tra primo e secondo grado e non evidenzia un reale vizio di motivazione decisivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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