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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04155/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'adesione di un ex dipendente regionale a una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con riconoscimento di un incentivo all'esodo previsto dalla normativa regionale. Nel contratto di risoluzione l'importo dell'incentivo era stato calcolato senza includere la tredicesima mensilità. Il lavoratore ha chiesto il ricalcolo della somma e la corresponsione del conguaglio, assumendo che la base di calcolo dovesse comprendere anche la tredicesima. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo che la nozione di retribuzione lorda mensile richiamata dal contratto dovesse essere letta alla luce dell'interpretazione già data dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che include la tredicesima mensilità. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione del contratto e sovrapposizione di una nozione eteronoma di retribuzione; 2) violazione dell'art. 1372 c.c. per mancato rispetto del valore vincolante dell'accordo negoziale sull'importo dell'incentivo; 3) violazione dell'art. 1322 c.c. per lesione dell'autonomia contrattuale; 4) violazione dell'art. 101 c.p.c. per mancata rimessione al contraddittorio della questione di nullità rilevata d'ufficio; 5) violazione degli artt. 1418, 1339 e 1419, comma 2, c.c. per erronea dichiarazione di nullità della clausola che quantificava l'incentivo, sostenendo che il criterio concordato non fosse contrario a norme imperative; 6) violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c. e dell'art. 30 l. n. 87/1953 per inopponibilità della sentenza costituzionale di incostituzionalità ai rapporti esauriti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando il proprio orientamento secondo cui, nel calcolo dell'incentivo previsto dalla legge regionale, la retribuzione lorda mensile comprende la tredicesima mensilità. Ha inoltre osservato che il contratto individuale non specificava diversamente gli elementi retributivi, limitandosi al calcolo matematico dell'importo; perciò non vi era violazione dell'autonomia negoziale e la declaratoria di nullità della clausola era impropria, ma ciò non incideva sul dispositivo, che rimaneva conforme a diritto. La Corte ha anche escluso che la sentenza della Corte costituzionale fosse inopponibile nel caso concreto, perché il rapporto non era esaurito e non vi erano preclusioni o decadenze ostative. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico. Ha ritenuto corretto, nel merito, il riconoscimento al lavoratore del conguaglio dell'incentivo all'esodo calcolato includendo la tredicesima mensilità nella retribuzione lorda mensile. Ha precisato che la qualificazione di nullità della clausola contrattuale operata dalla Corte territoriale era impropria, ma ha corretto solo la motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., senza cassare la sentenza perché il dispositivo era comunque conforme a diritto. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    È stato richiamato dal ricorrente per sostenere che il contratto di risoluzione dovesse essere interpretato secondo il senso letterale e negoziale dell'importo concordato; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la clausola non specificava una base di calcolo diversa da quella legale/giurisprudenziale.

  • art. 1372 c.c.

    È stato invocato per affermare il valore vincolante dell'accordo sull'importo dell'incentivo; la Corte ha escluso che l'accordo potesse derogare alla corretta base di calcolo quando il contratto non individuava espressamente elementi retributivi incompatibili.

  • art. 1322 c.c.

    È stato dedotto per valorizzare l'autonomia contrattuale; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non vi fosse una pattuizione idonea a escludere la tredicesima mensilità e quindi non risultasse leso il principio di autonomia negoziale.

  • art. 101 c.p.c.

    È stato richiamato per lamentare la mancata rimessione al contraddittorio della questione di nullità rilevata d'ufficio; la censura è stata assorbita, poiché la nullità della clausola è stata ritenuta impropria e comunque irrilevante sul dispositivo.

  • art. 1418 c.c.

    È stato invocato per contestare la declaratoria di nullità della clausola di quantificazione dell'incentivo; la Corte ha osservato che la clausola era stata qualificata impropriamente nulla, ma il risultato decisorio restava corretto.

  • art. 1339 c.c.

    È stato richiamato insieme alle altre norme sulla nullità per sostenere che la clausola non potesse essere sostituita o travolta da norme imperative; la Corte ha ritenuto corretta la soluzione sostanziale favorevole al lavoratore.

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    È stato richiamato per contestare gli effetti della nullità parziale; la Corte ha escluso che il tema fosse decisivo, poiché la sentenza impugnata risultava conforme a diritto anche senza fare leva sulla nullità.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    È stato invocato per sostenere che la sentenza costituzionale non si applicasse a rapporti esauriti; la Corte ha escluso l'argomento perché il rapporto non era esaurito e non vi erano preclusioni ostative.

  • art. 30 l. n. 87 del 1953

    È stato richiamato per contestare l'efficacia retroattiva della declaratoria di incostituzionalità; la Corte ha ribadito che gli effetti ex tunc si estendono ai rapporti non esauriti.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    È stato applicato per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, perché il dispositivo era già conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 7 l. Regione Calabria 2 marzo 2005 n. 8

    La Corte vi ha ricondotto la disciplina dell'incentivo all'esodo, affermando che la 'retribuzione lorda' ivi prevista comprende la tredicesima mensilità.

  • art. 44 l. Regione Calabria 13 giugno 2008 n. 15

    È stata ricordata la sua declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui escludeva la tredicesima dalla base di calcolo dell'incentivo all'esodo.

  • sentenza Corte costituzionale n. 271 del 2011

    È stata assunta come decisiva perché ha dichiarato illegittima la norma regionale interpretativa che escludeva la tredicesima dalla base di calcolo dell'incentivo, confermando l'interpretazione inclusiva.

  • sentenza Cass. n. 1748 del 2017

    È stata richiamata quale precedente conforme che interpreta il concetto di 'retribuzione lorda' includendovi la tredicesima mensilità.

Massime di principio

  • Quando una disposizione o un accordo rinvia alla 'retribuzione lorda mensile' senza specificare diversamente gli elementi retributivi, la tredicesima mensilità deve essere inclusa nella base di calcolo se così risulta dall'interpretazione normativa e giurisprudenziale della disciplina applicabile.
  • L'autonomia contrattuale non consente di mantenere valido un criterio di quantificazione dell'incentivo contrastante con la disciplina imperativa o con l'interpretazione autentica/giurisprudenziale corretta della norma richiamata, se il contratto non contiene una diversa e inequivoca specificazione degli elementi di calcolo.
  • La declaratoria di incostituzionalità di una norma interpretativa produce effetti anche sui rapporti pendenti; solo i rapporti esauriti o coperti da preclusioni, decadenze o prescrizioni non coinvolte dalla pronuncia restano insensibili all'efficacia retroattiva della decisione della Corte costituzionale.
  • La qualificazione erronea di una clausola come nulla non impone la cassazione della sentenza quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto; in tal caso la Corte può limitarsi a correggere la motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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