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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04151/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla cessazione anticipata del rapporto di lavoro di un dipendente regionale, avvenuta in forza di un accordo di risoluzione del rapporto. Il lavoratore ha chiesto il riconoscimento e il pagamento delle somme previste dalla normativa regionale sull'incentivo all'esodo anticipato, sostenendo che nella base di calcolo dell'indennità dovesse essere inclusa anche la tredicesima mensilità, alla luce dell'interpretazione già accolta dalla giurisprudenza e della pronuncia della Corte costituzionale richiamata in ricorso. I giudici di merito hanno però ritenuto che il diritto fosse prescritto in cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 5, c.c. Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi: con il primo si censurava la qualificazione del credito come soggetto a prescrizione quinquennale, sostenendo che l'indennità avesse natura corrispettiva e autonoma rispetto al rapporto di lavoro, con applicazione della prescrizione ordinaria decennale; con il secondo si denunciava la violazione dell'art. 3 Cost. per asserita disparità di trattamento rispetto ad altri ex dipendenti regionali ai quali era stata riconosciuta la prescrizione decennale e, in sostanza, per il mancato riconoscimento della spettanza della tredicesima sul trattamento di esodo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'indennità di incentivo all'esodo anticipato, in presenza di un accordo di risoluzione consensuale preceduto dalla volontà datoriale di risolvere unilateralmente il rapporto e dalla richiesta del dipendente di una somma per addivenire alla cessazione consensuale, conserva natura retributiva ed è strettamente collegata alla fase conclusiva del rapporto, sicché il relativo credito, quale azione di esatto o inesatto adempimento del debito del datore di lavoro, è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il diverso esito di altre controversie analoghe, non impugnate dalla Regione, non è idoneo a fondare il diritto del ricorrente al medesimo beneficio o a una tutela per disparità di trattamento; inoltre, le clausole di correttezza e buona fede non operano in relazione a condotte esterne e relative ad altri rapporti di lavoro. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 5, c.c.

    si applica alla pretesa avente natura retributiva e strettamente collegata alla cessazione del rapporto, configurandosi come azione di adempimento o inesatto adempimento del datore di lavoro; pertanto il termine è quinquennale

  • art. 7 L.R. Calabria 2 marzo 2005, n. 8

    la base di calcolo dell'indennità di esodo comprende anche la tredicesima mensilità nel concetto di retribuzione lorda

  • art. 44 L.R. Calabria 13 giugno 2008, n. 15

    norma di interpretazione autentica dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale perché contraria alla lettura che include la tredicesima mensilità

  • sentenza Corte costituzionale n. 271 del 2011

    richiamata come pronuncia che ha dichiarato illegittima la norma regionale interpretativa che escludeva la tredicesima mensilità dalla base di calcolo

  • art. 3 Cost.

    la doglianza di violazione del principio di eguaglianza è stata ritenuta inammissibile perché il diverso esito di altre cause non attribuisce di per sé un diritto soggettivo al medesimo trattamento

Massime di principio

  • Quando un incentivo all'esodo anticipato è pattuito nell'ambito di un accordo di risoluzione consensuale preceduto dalla volontà datoriale di porre termine al rapporto, la somma corrisposta in esecuzione dell'accordo può assumere natura retributiva e restare collegata al rapporto di lavoro ai fini della prescrizione.
  • Il credito relativo al corretto computo di una voce retributiva connessa alla cessazione del rapporto, se qualificabile come pretesa di esatto o inesatto adempimento del datore di lavoro, è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c.
  • La circostanza che altri dipendenti abbiano ottenuto in giudizi diversi un esito favorevole non fonda, di per sé, un diritto soggettivo all'estensione automatica del medesimo trattamento, né integra violazione dell'art. 3 Cost. in sede di cassazione.
  • Le clausole di buona fede e correttezza non possono essere invocate per pretendere vantaggi derivanti da comportamenti tenuti dal datore di lavoro in rapporti distinti e autonomi rispetto a quello dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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