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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04287/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che, cessato il servizio presso l'Aeronautica Militare senza avere maturato il diritto a pensione e dopo essere poi transitato a un impiego privato con iscrizione a una gestione del Fondo Volo, chiedeva che, nel calcolo dell'onere per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, fossero detratti gli interessi del 4,5% previsti per la ricongiunzione dall'art. 2, comma 2, l. n. 29/1979, ponendo tali interessi a carico della gestione di provenienza. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile la ricongiunzione ex l. n. 29/1979. L'Inps ricorreva per cassazione denunciando violazione della l. n. 322/1958, dell'art. 2 l. n. 29/1979 e delle norme speciali sul pubblico impiego (art. unico l. n. 322/1958, art. 41 l. n. 1646/1962, artt. 124, 125 e 126 d.P.R. n. 1092/1973), sostenendo che, nel caso di cessazione dal servizio pubblico senza diritto a pensione e successivo passaggio a un rapporto privato, non si applica la ricongiunzione onerosa con interessi a carico della gestione di provenienza, ma la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps-Fpld, con trasferimento dei contributi senza interessi. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria del lavoratore; ha inoltre compensato le spese dell'intero processo per la complessità della materia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Inps, ha cassato la sentenza della corte d'appello e ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Ha ritenuto che, alla data della domanda del 15/12/1995, ricorressero i presupposti per la costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l'Inps ai sensi della disciplina speciale del pubblico impiego, e non quelli per la ricongiunzione ex l. n. 29/1979. Ha affermato che i contributi andavano trasferiti senza interessi e che non poteva applicarsi l'ipotesi invocata dal lavoratore relativa alla detrazione degli interessi del 4,5%. Le spese sono state compensate in considerazione della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Viene invocato come norma sul motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2 l. n. 29/1979

    Disciplina la ricongiunzione dei periodi assicurativi; la Corte ne esclude l'applicazione al caso, ritenendo invece operante la disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa.

  • l. n. 322/1958

    Richiamata dall'Inps come base della costituzione della posizione assicurativa nel pubblico impiego; la Corte la considera applicabile nel caso concreto.

  • art. unico l. n. 322/1958

    È richiamato come fonte della disciplina speciale per il trasferimento della posizione assicurativa dal servizio pubblico all'Inps.

  • art. 41 l. n. 1646/1962

    Richiamato come parte del sistema speciale applicabile ai dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione.

  • art. 124 d.P.R. n. 1092/1973

    "Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato"

    Stabilisce la costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l'Inps al verificarsi dei presupposti di legge, con trasferimento dei contributi alla gestione Inps di riferimento.

  • art. 125 d.P.R. n. 1092/1973

    "I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta"

    Prevede che il trasferimento avvenga senza interessi, distinguendosi così dalla ricongiunzione onerosa disciplinata dalla l. n. 29/1979.

  • art. 126 d.P.R. n. 1092/1973

    "Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione... b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente"

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'ipotesi esclusiva riguarda l'assunzione di un nuovo servizio di pubblico impiego, non un successivo rapporto di lavoro privato.

  • art. 12, undecies l. n. 122/2010

    È richiamata per dire che solo con tale riforma le disposizioni precedenti sono state abrogate, rendendo in generale oneroso anche il trasferimento nei casi previsti dalla ricongiunzione.

Massime di principio

  • Quando un dipendente civile o militare cessa dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione, la disciplina speciale del pubblico impiego impone la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps, con trasferimento dei contributi alla gestione prevista dalla legge, e non l'applicazione automatica della ricongiunzione di cui alla disciplina generale.
  • La norma speciale sulla costituzione della posizione assicurativa prevede il trasferimento dei contributi senza interessi; pertanto gli interessi previsti per la ricongiunzione ex art. 2, comma 2, l. n. 29/1979 non sono dovuti quando ricorre la fattispecie speciale del d.P.R. n. 1092/1973.
  • L'ipotesi di esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa per assunzione di altro servizio si riferisce al passaggio a un ulteriore rapporto di pubblico impiego, non al successivo svolgimento di un'attività lavorativa privata.
  • In presenza dei presupposti della disciplina speciale, la libera scelta del lavoratore di transitare a un impiego privato non consente di applicare la regola della ricongiunzione onerosa con interessi a carico della gestione di provenienza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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