Cassazione Civile, Ordinanza n. 04256/2024 del 16/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una funzionaria direttiva amministrativa di un comune aveva ottenuto, per l’anno 2003, un provvedimento di conferimento della posizione organizzativa "Contratti-Appalto e Patrimonio" con indicazione delle relative voci retributive (indennità di posizione, di risultato e incremento sulla tredicesima). Il nucleo di valutazione aveva positivamente attestato il risultato dell’attività svolta. La lavoratrice chiedeva quindi, in via monitoria, il pagamento degli importi indicati nel provvedimento. Il comune proponeva opposizione sostenendo la mancanza di efficacia esterna del provvedimento. Il tribunale riteneva inefficace il formale conferimento ma, accertato lo svolgimento di fatto dell’incarico, condannava comunque l’ente al pagamento di una somma ridotta. La corte d’appello confermava l’inefficacia del conferimento e, qualificando come illegittimo l’assegnamento di funzioni dirigenziali a una dipendente di categoria D3 in presenza di personale dirigenziale, escludeva l’applicazione della disciplina contrattuale invocata dalla lavoratrice e riconosceva solo il compenso previsto per l’esercizio di fatto della posizione organizzativa, liquidando una somma inferiore. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice denunciava: 1) violazione dell’art. 2126 c.c., dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 17, comma 2, lett. f), del c.c.n.l. enti locali, sostenendo che il trattamento economico connesso alla posizione organizzativa spetta anche in caso di illegittimo conferimento, se la posizione è stata in concreto svolta; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse valorizzato la mancata specifica impugnazione della statuizione di primo grado sull’invalidità del conferimento, questione ritenuta irrilevante ai fini del diritto alla retribuzione per le mansioni di fatto. Il comune ha resistito con controricorso e memoria, anche eccependo l’improcedibilità del ricorso per asserita mancata deduzione delle norme applicate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l’eccezione preliminare di improcedibilità, richiamando il principio iura novit curia anche per la contrattazione collettiva nel pubblico impiego. Ha poi accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendo decisiva l’applicazione del principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: quando il dipendente sia stato concretamente adibito alle mansioni proprie di una posizione organizzativa previamente istituita e ne abbia assunto le responsabilità, l’assenza o l’illegittimità dell’atto formale di attribuzione non esclude il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, compresa la componente accessoria. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà attenersi a tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Rileva nel riconoscere il trattamento economico per la prestazione di fatto resa, anche in presenza di invalidità o illegittimità del conferimento formale dell’incarico, quando l’attività sia stata effettivamente svolta.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato come norma che, insieme alla disciplina contrattuale e all’art. 36 Cost., tutela il diritto alla retribuzione correlata alle mansioni effettivamente espletate nel pubblico impiego.
art. 36 Cost.
È invocato quale parametro di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
art. 17, comma 2, lettera f), c.c.n.l. 1.4.1999 Regioni ed enti locali
La Corte d’appello l’aveva ritenuto applicabile per il compenso del personale di categoria D non legittimamente incaricato; la Cassazione censura l’esclusione del trattamento più ampio spettante per le mansioni di fatto svolte.
artt. 9 e 10 c.c.n.l. 1999
La ricorrente li invocava come disciplina della posizione organizzativa e della relativa retribuzione, ma la Corte d’appello li ha ritenuti non applicabili; la Cassazione valorizza invece il principio sostanziale del diritto alla retribuzione per le mansioni effettive.
La censura sul suo presunto difetto di specificità è superata perché, ai fini del diritto azionato, è dirimente lo svolgimento in fatto dell’incarico e non la sola contestazione della validità formale del provvedimento.
Richiamato per aderire al percorso motivazionale del precedente di legittimità cui la Corte si conforma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Richiamato per la memoria depositata dal controricorrente.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, se il dipendente è stato in concreto adibito a mansioni corrispondenti a una posizione organizzativa previamente istituita dall’ente, ha diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, ivi compresa la componente accessoria, anche se l’atto formale di conferimento dell’incarico sia mancante o illegittimo.
- Ai fini del diritto alla retribuzione per mansioni di fatto, è irrilevante che il conferimento della posizione organizzativa sia stato viziato: conta lo svolgimento effettivo dell’incarico e l’assunzione delle relative responsabilità.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il giudice può applicare d’ufficio la disciplina di legge e di contratto collettivo rilevante, in forza del principio iura novit curia.
- Se la controversia riguarda la retribuzione dovuta per lo svolgimento di fatto di un incarico, non è decisiva la sola questione processuale sulla validità formale del conferimento, quando sia pacifico l’espletamento in concreto delle mansioni.
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