Cassazione Civile, Ordinanza n. 40941/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 notificato agli eredi di un soggetto che aveva ceduto temporaneamente, insieme ad altri soci, l'usufrutto sulle partecipazioni detenute in una società per azioni a favore di un'altra società. L'Ufficio ha ritenuto che l'operazione fosse sostanzialmente elusiva: i dividendi distribuiti dalla società partecipata venivano incassati dall'usufruttuario e, nello stesso giorno, riaccreditati al cedente come pagamento parziale del prezzo dell'usufrutto, così trasformando redditi di capitale in redditi diversi e ottenendo un risparmio d'imposta. I contribuenti avevano ottenuto ragione in primo grado, ma la sentenza è stata riformata in appello. In Cassazione hanno dedotto due motivi: con il primo, violazione delle norme sull'abuso del diritto e sulla ripartizione dell'onere probatorio, sostenendo che l'Agenzia non avesse provato il risparmio fiscale; con il secondo, violazione della disciplina del credito d'imposta sui dividendi, lamentando che la decadenza dal beneficio non potesse essere affermata quando i redditi fossero comunque indicati in dichiarazione e la diversa qualificazione fosse stata operata solo successivamente dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure perché la sentenza d'appello aveva correttamente valorizzato l'assenza di valide ragioni economiche dell'operazione, desumendola dalla corrispondenza tra i dividendi percepiti dalla società usufruttuaria e le somme subito riaccreditate al cedente, configurando così una mera partita di giro finalizzata a convertire dividendi in redditi diversi con indebito vantaggio fiscale. La Corte ha inoltre confermato che il credito d'imposta sui dividendi presuppone i requisiti previsti dalla norma e, nella disciplina richiamata, non può essere riconosciuto in difetto delle condizioni richieste, richiamando il precedente secondo cui l'onere dichiarativo può legittimamente condizionare il beneficio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell'Agenzia.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo come norma asseritamente violata; la Corte non vi fonda una autonoma ratio, limitandosi a rilevare che la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi in tema di abuso del diritto e di accertamento dell'elusione.
artt. 14 e 44 del vecchio TUIR
Richiamati per la qualificazione dei proventi come redditi di capitale o redditi diversi; la Corte conferma la riqualificazione operata in appello e l'esclusione del credito d'imposta nei termini previsti dalla disciplina applicabile.
artt. 1344, 2697, 2727 e 2729 c.c.
Sono invocati per contestare l'accertamento dell'operazione elusiva e la prova del risparmio fiscale; la Corte ritiene però che la CTR abbia svolto un corretto accertamento in fatto e una corretta valutazione presuntiva delle circostanze.
art. 14, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
Il credito d'imposta sui dividendi è riconosciuto solo se ricorrono i presupposti previsti dalla norma, in particolare l'indicazione dei dividendi in dichiarazione.
art. 14, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato in relazione al regime del credito d'imposta e alla sua non emendabilità fuori dai casi consentiti dalla disciplina applicabile ratione temporis.
Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, ma la Corte non ne ravvisa la violazione alla luce della corretta applicazione della disciplina del credito d'imposta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato quale parametro dei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia di abuso del diritto/elusione fiscale, non basta la mera astratta convenienza fiscale dell'operazione: occorre verificare se, valutata nella sua sostanza economica, l'operazione sia priva di valide ragioni extrafiscali e sia connotata da un elemento soggettivo di prevalente finalità di risparmio d'imposta.
- La prova dell'elusione può essere desunta dalle modalità concrete dell'operazione e dalla sua non conformità a una normale logica di mercato, anche attraverso il rilievo di una "partita di giro" priva di effettiva funzione economica.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto l'assenza di ragioni economiche apprezzabili e la corrispondenza tra flussi finanziari in entrata e in uscita, tale accertamento è difficilmente scalfibile in cassazione se la censura si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- Il credito d'imposta sui dividendi è subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla disciplina fiscale applicabile; se la norma richiede l'indicazione del reddito in dichiarazione, il beneficio non può essere riconosciuto in difetto di tale presupposto.
- Non è sufficiente, per evitare la perdita del beneficio, sostenere che la diversa qualificazione reddituale sia stata operata solo successivamente dall'Ufficio, se il regime agevolativo presuppone formalità dichiarative che il contribuente non ha assolto.
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