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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22821/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oltre 993 mila euro, oltre interessi e spese, dovuti per prestazioni di specialistica ambulatoriale eseguite in due annualità. L’azienda sanitaria propose opposizione e il tribunale revocò l’ingiunzione. La società creditrice propose appello, ma la corte d’appello dichiarò il gravame improcedibile ritenendo non provata, entro la prima udienza, la notificazione telematica dell’atto di appello: secondo il giudice di merito, il deposito iniziale di sola relata e ricevute di consegna, e poi del duplicato informatico del messaggio PEC, non era sufficiente; la costituzione dell’appellante sarebbe stata quindi nulla e l’appello improcedibile ex art. 348 c.p.c. Con l’unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione delle norme processuali sulla notificazione via PEC e sulla costituzione in giudizio, sostenendo che la produzione della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, con attestazione di conformità, fosse idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica; ha inoltre escluso che l’eventuale difformità delle forme digitali integrasse inesistenza della notificazione, trattandosi al più di nullità sanabile, e ha lamentato che la controparte si fosse comunque costituita senza contestare la conformità delle copie depositate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in caso di appello notificato via PEC, il deposito non telematico o la mancata produzione degli originali/duplicati telematici dell’atto e della notifica non comportano automaticamente l’improcedibilità del gravame, quando risulti che la controparte abbia ricevuto l’atto e sia stata posta in condizione di verificarne la conformità. Nel caso concreto, la produzione dell’atto di appello in formato pdf con relata di notificazione e la costituzione dell’appellata hanno dimostrato che la verifica era stata possibile e che lo scopo dell’atto era stato raggiunto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’appello e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. È stato escluso l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stata richiamata come base dei diversi profili di censura dedotti nel ricorso per cassazione.

  • art. 156 c.p.c.

    La violazione formale della notificazione non determina improcedibilità se l’atto ha raggiunto il suo scopo e non vi è lesione effettiva del diritto di difesa.

  • art. 165 c.p.c.

    È richiamato in combinazione con le norme sulla notifica PEC per sostenere la ritualità della costituzione dell’appellante tramite deposito cartaceo/analogico.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in relazione alla notificazione dell’impugnazione.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in relazione alla notificazione dell’impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in relazione alla notificazione dell’impugnazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso come norma processuale asseritamente violata, anche se la decisione di legittimità si concentra sul tema dell’improcedibilità dell’appello.

  • art. 348 c.p.c.

    La Corte di merito lo aveva applicato per dichiarare improcedibile l’appello; la Cassazione ha escluso che, nel caso concreto, ne ricorressero i presupposti.

  • art. 9, comma 1-bis, L. 53/1994

    Consente la produzione della prova della notificazione telematica anche mediante copia analogica dei documenti notificatori, se attestata conforme.

  • art. 9, comma 1-ter, L. 53/1994

    Richiamato a sostegno delle modalità di deposito della prova della notificazione effettuata via PEC.

  • art. 16-bis, comma 9-ter, D.L. 179/2012

    Richiamato per la disciplina del deposito telematico e della produzione degli atti notificati a mezzo PEC.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso, per effetto dell’accoglimento del ricorso, il presupposto per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato indirettamente nel passaggio sull’ulteriore importo del contributo unificato.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per valorizzare l’effettività del diritto di azione e difesa e contrastare formalismi processuali eccessivi.

  • art. 47 Carta UE

    Richiamato per privilegiare l’effettività della tutela giurisdizionale e il principio di strumentalità delle forme.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare che il processo deve essere orientato alla decisione di merito e non a vuoti formalismi.

Massime di principio

  • In caso di appello notificato a mezzo PEC, l’omesso deposito in formato telematico dell’atto o della relativa notifica non comporta di per sé improcedibilità, se la parte destinataria ha comunque ricevuto l’atto ed è stata posta in condizione di verificarne la conformità.
  • La disciplina processuale va letta secondo il principio di strumentalità delle forme: la nullità formale è sanata quando l’atto ha raggiunto il suo scopo e non vi è pregiudizio concreto al contraddittorio.
  • La produzione di copia analogica dell’atto notificato via PEC, corredata di attestazione di conformità e degli elementi idonei a identificare la notifica, può essere sufficiente a provare il perfezionamento della notificazione e la tempestiva costituzione dell’appellante.
  • L’improcedibilità dell’impugnazione non può essere dichiarata in base a un mero formalismo documentale quando dagli atti risulti che la controparte ha effettivamente conosciuto l’impugnazione e ne ha potuto controllare la provenienza e il contenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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