Cassazione Civile, Sentenza n. 9170/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia notificava a Lucchetta, in qualità di ex amministratore della Globus Italia Srl (cancellata dal registro imprese), un avviso di accertamento per maggiori imposte IRES e IRAP e relative sanzioni riferite all'esercizio 2008. Il ricorrente contestava la nullità dell'atto per inesistenza del soggetto passivo, l'assenza di responsabilità dell'ex amministratore, vizi di motivazione e l'infondatezza dei rilievi. In primo grado la CTP di Treviso accoglieva il ricorso; la CTR lo riformava parzialmente ritenendo legittima la ripresa nei confronti dell'ex amministratore (con riduzione delle somme). Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con nove motivi, fra i quali: omesso esame di fatti decisivi, violazione dell'art.36 d.P.R. 602/1973, illegittima retroattiva applicazione dell'art.28 d.lgs. 175/2014, applicazione di responsabilità successoria (art.2495 c.c.), erronea imputazione di IRAP, sanzioni e interessi all'amministratore, inversione dell'onere della prova e difetti di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili e/o infondati la maggior parte dei motivi per difetto di specificità o di interesse, ma ha accolto il settimo motivo relativo alla natura e all'ambito della responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973. La Corte ha statuito che la responsabilità prevista dall'art.36 è di natura civilistica, personale e riguarda il mancato versamento delle "imposte dovute" e degli interessi in relazione alle imposte dirette; non si estende, invece, all'IRAP (imposta sulle attività produttive) né alle sanzioni amministrative. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata nei termini indicati e la causa decisa nel merito accogliendo il ricorso originario quanto alla ripresa per l'IRAP e per le sanzioni. Sono state compensate integralmente le spese di giudizio per tutti i gradi.
Norme richiamate
"nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili"
La Corte interpreta l'art.36 come fonte di responsabilità propria e civilistica dell'amministratore/liquidatore per il mancato versamento delle imposte dovute (e degli interessi), limitata alle imposte dirette; non comprende l'IRAP né le sanzioni amministrative.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
La CTR ha errato ritenendo la norma applicabile retroattivamente; comunque tale errore è irrilevante nel caso concreto perché l'avviso era fondato sull'art.36 d.P.R. 602/1973.
La giurisprudenza (Sezioni Unite) riconosce un meccanismo successorio alla cancellazione della società che può trasferire obbligazioni e beni ai soci; la Corte rileva che, anche se richiamato dalla CTR, la responsabilità dell'amministratore nel caso concreto trova fondamento nell'art.36 e pertanto l'invocazione di 2495 non altera l'esito.
art. 57 d.P.R. n. 546/1992
Invocato in relazione a eventuali statuizioni ultravpetitive; la Corte ritiene la questione priva di interesse in presenza della responsabilità accertata ai sensi dell'art.36.
Richiamato in relazione alla materia sanzionatoria; la Corte conferma che le sanzioni non rientrano nella responsabilità ex art.36 che è limitata alle imposte dovute e agli interessi.
art. 7 e art. 53 d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003
Norme richiamate in tema di sanzioni e regime sanzionatorio; la Corte implicitamente esclude la possibilità di far ricadere tali sanzioni sull'amministratore per il tramite dell'art.36.
Invocato dal ricorrente per contestare un’inversione dell’onere della prova; la Corte ritiene che la CTR abbia valutato correttamente le prove prodotte dall'Ufficio e non abbia invertito illegittimamente l'onere probatorio.
art. 3 co.1 l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamato nella censura iniziale; la Corte non rileva omissione di valutazione di profili di diritto sostanziale connessi allo Statuto, ritenendo i motivi inammissibili per genericità.
Massime di principio
- La responsabilità dell'amministratore o del liquidatore ai sensi dell'art.36 d.P.R. 602/1973 ha natura civilistica e personale: riguarda il mancato versamento delle imposte dovute e gli interessi connessi, prevalentemente in relazione alle imposte dirette; non comprende l'IRAP né le sanzioni amministrative.
- Non è necessaria la preventiva iscrizione a ruolo o un ruolo già costituito nei confronti della società estinta per poter notificare l'atto all'amministratore/liquidatore: l'atto di accertamento può essere emesso direttamente nei loro confronti e questi possono contestarne la legittimità davanti alla giustizia tributaria.
- La responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. può sorgere quando alla cancellazione della società non corrisponde il venir meno delle obbligazioni sociali e quando residuali diritti/beni non siano stati distribuiti; tuttavia la sussistenza di tale responsabilità va valutata distintamente e non sostituisce l'ambito di applicazione dell'art.36 nei confronti dell'amministratore.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche: omissioni o critiche generiche alla motivazione della CTR sono spesso dichiarate inammissibili. È necessario indicare i fatti storici omessi, il dato probatorio da cui risultano, e la loro decisività.
- L'applicazione retroattiva di norme recenti (es. art.28 d.lgs. n.175/2014) può essere censurabile; se la responsabilità è comunque fondata su altra norma (es. art.36), l'errore nella ricostruzione delle fonti può risultare irrilevante per l'esito del giudizio.
- L'onere della prova resta in capo all'Amministrazione finanziaria quanto alla sussistenza del credito; il giudice valuta le prove e, se le ritiene idonee, può confermare la ripresa parziale o totale, salvo specifiche e motivate censure dell'interessato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 9061/2024 del 05/04/2024
- Sentenza civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 9065/2024 del 05/04/2024
- Sentenza civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 9088/2024 del 05/04/2024
- Sentenza civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 9166/2024 del 05/04/2024
- Sentenza civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 8872/2024 del 04/04/2024
- Sentenza civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 8873/2024 del 04/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →