Cassazione Civile, Sentenza n. 8873/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il pagamento di Euro 54.742,50 riferiti agli emolumenti (compenso fisso e variabile ai sensi del D.lgs. n.545/1992, art.13) per il periodo in cui aveva esercitato le funzioni di Presidente reggente della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (dal 22/8/2012 al 29/2/2014 e con ulteriori giorni fino al 18/3/2014). Sosteneva che la nomina a reggenza (delibera CPGT) comportava il diritto agli emolumenti spettanti al Presidente di Commissione e che l'art.2, comma 2 d.lgs. n.545/1992 non si applicava in caso di vacanza della carica. Denunciava altresì violazioni costituzionali e omissione di valutazione del decreto di nomina e delle mansioni effettivamente svolte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art.2, comma 2, d.lgs. n.545/1992 disciplina in modo generale la sostituzione del Presidente di Commissione da parte del Presidente di Sezione "in caso di assenza o impedimento", senza limitazione temporale, e che le funzioni giurisdizionali svolte dal sostituto rientrano nel profilo già implicito della qualifica di Presidente di Sezione. Ha ritenuto altresì che l'art.39, comma 6, D.L. n.98/2011 non costituisca base per riconoscere compensi aggiuntivi ai Presidenti di Sezione che sostituiscono il Presidente di Commissione, perché la norma concede compensi ulteriori ai giudici che non godono già dei corrispondenti trattamenti; la nomina a funzioni nelle commissioni tributarie ha natura onoraria (art.11 d.lgs. n.545/1992) e non configura rapporto di pubblico impiego. Principio di diritto fissato: al Presidente di sezione che sostituisca il Presidente di Commissione non può essere riconosciuto alcun compenso fisso o variabile aggiuntivo rispetto a quelli già percepiti per la carica di Presidente di sezione, anche se designato reggente dal CPGT.
Norme richiamate
D.lgs. n.545/1992 - art.2, comma 2
"Il presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età."
La Corte interpreta la disposizione come generale e applicabile anche alle ipotesi di vacanza o assenza prolungata: la sostituzione è automatica e non necessita di provvedimenti aggiuntivi, e il sostituto esercita funzioni già implicite nella qualifica di Presidente di Sezione.
D.lgs. n.545/1992 - art.13
"Il Ministro delle finanze con proprio decreto ... determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti... Con il decreto ... viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito... Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso."
Stabilisce la disciplina del compenso fisso e variabile dei giudici tributari; la Corte evidenzia che il compenso fisso è collegato alla titolarità della funzione e che il compenso variabile spetta per ogni ricorso definito, ma non prevede ulteriori emolumenti per il Presidente di Sezione che sostituisce il Presidente di Commissione.
D.L. n.98/2011 (conv. L. n.111/2011) - art.39, comma 6
"I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545..., nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992."
La norma riconosce compensi per chi svolge funzioni di Presidente o vice di sezione, ma esclude espressamente i soggetti di cui all'art.2, comma 2; la Corte interpreta il collegamento come limitativo e non come base per attribuire compensi ulteriori ai Presidenti di Sezione che sostituiscono il Presidente di Commissione.
D.lgs. n.545/1992 - art.11
"La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego."
Conferma la natura onoraria della carica e impedisce l'applicazione degli istituti del pubblico impiego (es. art.52 d.lgs. n.165/2001) al rapporto tra giudici tributari e amministrazione.
Legge finanziaria 2004 (L. 24/12/2003, n.350) - art.3, comma 121
"Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545... sono devolute alla competenza del giudice ordinario."
Attribuisce la competenza al giudice ordinario per le controversie economiche relative agli emolumenti dei giudici tributari, coerente con la natura non equiparata a pubblico impiego.
L. n.413/1991 - art.30, comma 1, lett. m)
"l'attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo."
Usata dalla Corte per evidenziare l'omogeneità delle funzioni giurisdizionali riconosciute al Presidente di Commissione e al Presidente di Sezione, a sostegno dell'assenza di diritto a compensi aggiuntivi per la supplenza.
Massime di principio
- Quando un Presidente di Sezione sostituisce (anche per periodi prolungati o per vacanza dell'incarico) il Presidente di Commissione, le funzioni esercitate rientrano nel profilo già implicito della qualifica di Presidente di Sezione e non danno diritto a compensi aggiuntivi fissi o variabili rispetto a quelli già percepiti.
- L'art.39, comma 6, D.L. n.98/2011 non costituisce base per estendere compensi ulteriori ai Presidenti di Sezione che svolgono la reggenza, essendo pensato per evitare disparità laddove non sussistono compensi analoghi nella funzione ordinaria.
- Le delibere o risoluzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non possono derogare al regime legale degli emolumenti stabilito dal legislatore; provvedimenti interni non possono creare un diritto a compensi non previsti dalla legge.
- La nomina a funzioni nelle commissioni tributarie ha natura onoraria e non costituisce rapporto di pubblico impiego; questioni sul trattamento economico sono devolute al giudice ordinario.
- In situazioni analoghe, per ottenere successo su pretese di emolumenti aggiuntivi è necessario dimostrare una base normativa chiara che attribuisca il trattamento economico richiesto; la mera designazione a reggenza da parte di organi interni non basta.
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