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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9061/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Edison aveva chiesto il rimborso IVA relativo al 2016 con la dichiarazione annuale 2017; l'Agenzia ha sospeso il rimborso ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 472/1997 in ragione di contenziosi pendenti. La CTP di Milano aveva rigettato il ricorso di Edison; la CTR della Lombardia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in considerazione dell'intervenuto pagamento del credito da parte dell'Agenzia. L'Agenzia impugna sostenendo (1) che la CTR non poteva dichiarare la cessazione d'ufficio senza istanza e nonostante persistesse controversia sugli interessi correlati al periodo di sospensione; (2) che, benché l'ufficio avesse pagato l'importo capitale, sussisteva un residuo interesse ad agire dell'erario relativo alla debenza degli interessi moratori, poiché il pagamento era stato eseguito al lordo degli interessi e la legittimità della sospensione andava comunque verificata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo (confermando che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere rilevata d'ufficio, conforme alla giurisprudenza di legittimità), ha accolto il secondo motivo del ricorso principale (ritenendo che il pagamento del capitale non escludeva il residuo interesse dell'erario relativo agli interessi moratori che richiedeva verifica della legittimità della sospensione), e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale di Edison. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 23 D.Lgs. n. 472/1997

    La norma legittima provvedimenti di sospensione del rimborso IVA quando ricorrono i presupposti; la verifica della legittimità della sospensione è rilevante per stabilire la devono degli interessi moratori.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla possibilità di rilevare d'ufficio questioni processuali; la Corte ha confermato che la cessazione della materia del contendere può essere rilevata anche d'ufficio.

  • D.Lgs. n. 546/1992 (art. 1, comma 2; art. 46)

    Richiamati con riferimento alle regole del processo tributario: l'art. 46 (strumenti cautelari/interinali) e l'art. 1 in tema di disciplina procedurale; la Corte ha sottolineato il rilievo dell'eventuale provvedimento interinale e della necessità di verificare il residuo interesse per la decisione sulle conseguenze economiche.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato in combinato con l'art. 112 c.p.c. nell'ambito delle questioni processuali sollevate; non ha impedito la rilevabilità d'ufficio della cessazione del contendere.

  • art. 360 c.p.c. (n. 4 e n. 3)

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione: le doglianze sono state valutate ai sensi degli specifici numeri richiamati (vizi di motivazione e violazione di norme processuali/sostanziali).

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato nella doglianza concernente gli interessi; la Corte ha chiarito che gli interessi moratori spettano solo se il ritardo è imputabile all'amministrazione.

  • art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972

    Citado nel ricorso incidentale relativo alla disciplina del rimborso e delle garanzie; la questione è risultata assorbita dalla decisione di merito sul motivo principale.

  • Direttiva 2006/112/CE (artt. 167 e ss.)

    Rilevata nei profili internormativi in tema di IVA (principi di neutralità, proporzionalità ed effettività), ma il relativo motivo è stato assorbito conseguentemente all'accoglimento del motivo principale del ricorso dell'Agenzia.

  • Cass. n. 1518/2016; Cass. n. 30857/2018

    Giurisprudenza di legittimità che conferma la possibilità di rilevare d'ufficio la cessazione della materia del contendere.

  • Cass. n. 8540/2016

    Precisa che, in materia di IVA, se il rimborso è stato legittimamente sospeso con provvedimento di fermo poi venuto meno ma ritenuto legittimo, il ritardo non è imputabile all'amministrazione e quindi non decorrono gli interessi di mora per quel periodo; gli interessi riprendono dalla nuova istanza di rimborso.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere rilevata d'ufficio dal giudice di merito; non è necessario che vi sia una specifica istanza delle parti.
  • Il pagamento del capitale richiesto a rimborso da parte dell'Amministrazione non estingue automaticamente le questioni residue relative agli interessi moratori: può rimanere un interesse ad agire volto a determinare la debenza degli interessi.
  • Gli interessi moratori sul rimborso IVA spettano solo se il ritardo nella corresponsione è imputabile all'amministrazione; se il ritardo è dovuto a una sospensione legittima (provvedimento di fermo), gli interessi non maturano per quel periodo.
  • Se il rimborso viene eseguito 'al lordo' degli interessi o in ottemperanza a provvedimento interinale, il giudice deve comunque verificare la legittimità della sospensione e stabilire l'esatto ammontare rimborsabile, compresi gli interessi eventualmente dovuti.
  • La pronuncia interlocutoria o il pagamento conseguente a provvedimenti cautelari/interinali non sottrae automaticamente la materia al vaglio di merito con riferimento agli oneri accessori (interessi), che possono necessitare di specifica decisione.
  • In caso di erronea dichiarazione di estinzione della controversia che omette di decidere su profili economici rilevanti (es. interessi), è possibile la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
  • Per la regolazione delle spese processuali, il giudice di rinvio deve tenere conto anche delle spese sostenute nella fase di legittimità.

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