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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9065/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della qualità di erede di Giuseppe Rizzo in forza di un testamento olografo del 6.4.1978 che gli attribuiva la nuda proprietà di un appartamento in via del Parco Margherita. Impugnava la sentenza di merito (Tribunale e successivamente Corte d'appello) che aveva accertato diverse successioni sulla base di testamenti concorrenti e aveva dichiarato inammissibile il suo appello per difetto di specificità. In cassazione ha proposto sette motivi, deducendo violazioni di norme sul contenuto e sull'ammissibilità dell'impugnazione e lamentando la declaratoria di inammissibilità dell'appello, oltre a chiedere l'ammissione di una memoria depositata tardivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rigettato la richiesta di rimessione in termini per il deposito tardivo della memoria, ritenendo che il problema tecnico allegato fosse imputabile alla sfera dell'interessato e non un fatto assoluto ed estraneo alla volontà (art.153 c.p.c.). Quanto al merito dei motivi di cassazione, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi perché il ricorrente non ha specificato adeguatamente nel ricorso le ragioni per cui la Corte d'appello avrebbe errato nell'avere dichiarato inammissibile l'appello: non ha trascritto e confrontato gli estratti rilevanti degli atti di primo grado e dell'appello necessari a valutare la specificità. I motivi dal secondo al settimo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a questioni di merito non esaminate dalla Corte d'appello, essendo queste assorbite dalla statuizione di inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione liquidate in favore di ciascun controricorrente in Euro 5.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge; è altresì dato atto dell'eventuale obbligo di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • art. 153 c.p.c.

    Interpretato in senso restrittivo: la rimessione in termini per tardivo deposito richiede una causa non imputabile alla parte, assoluta e determinante; problemi tecnici riconducibili all'organizzazione o all'area di responsabilità dell'avvocato/parte (es. malfunzionamenti PEC o rete dello studio) non soddisfano il requisito.

  • art. 342 c.p.c.

    Impone che l'appello indichi con chiarezza i punti contestati della sentenza impugnata e contenga argomentazioni che confutino la motivazione di primo grado; la mancata specificità comporta l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 434 c.p.c.

    Collegato all'art.342 c.p.c.: disciplina i requisiti dell'atto di impugnazione e, nella lettura post riforma (D.L. 83/2012 conv. L.134/2012), contribuisce a richiedere chiarezza e specificità sull'oggetto del gravame.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma richiamata dal ricorrente come criterio di censura in cassazione; la Corte ha tuttavia dichiarato inammissibili i motivi richiamando il principio di specificità del ricorso per cassazione e l'impossibilità di esaminare questioni non deliberate dal giudice d'appello.

  • art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6

    Richiami alla specificità del motivo di ricorso; la Corte ricorda che il principio va modulato in modo da consentire sinteticità e chiarezza ma senza esonerare la parte dall'onere di riportare gli elementi essenziali degli atti di merito utili alla valutazione.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede l'obbligo, in determinate condizioni, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in favore dello Stato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte del ricorrente.

  • Cass. SS.UU. n. 27199/2017 (giurisprudenza citata)

    Principio richiamato: l'appellante deve porre il giudice superiore in grado di comprendere chiaramente il contenuto della censura, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e spiegando perché esse siano censurabili; base per la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità.

  • Sentenze di riferimento (es. Cass. n.17729/2018; n.1393/2018; n.19384/2023)

    Ulteriori precedenti richiamati dalla Corte che chiariscono i limiti della rimessione in termini per problemi informatici e i casi in cui tali motivi non sono considerati causa non imputabile.

Massime di principio

  • Per impugnare validamente una sentenza in appello occorre rispettare il principio di specificità: l'atto di gravame deve indicare chiaramente i punti contestati e contenere argomentazioni che contrastino la motivazione del primo grado, senza limitarsi a generici rinvii.
  • In cassazione il ricorso deve essere sufficientemente specifico: chi contesta l'inammissibilità di un motivo di appello deve nel ricorso per cassazione riportare e confrontare gli estratti rilevanti degli atti di merito per mostrare l'errore del giudice d'appello.
  • La rimessione in termini per atti depositati tardivamente (es. memoria) è possibile solo se la causa della decadenza è assolutamente non imputabile alla parte; malfunzionamenti della PEC o della rete dello studio sono di norma considerati imputabili e non giustificano la rimessione.
  • Se il giudice d'appello non si pronuncia sul merito in quanto ritiene i motivi inammissibili, la Corte di cassazione non può esaminare le questioni di merito non previamente affrontate dal giudice inferiore, salvo che il ricorso per cassazione contesti specificamente l'erroneità della declaratoria di inammissibilità.
  • Le spese di cassazione e l'eventuale contributo unificato aggiuntivo possono gravare sul ricorrente soccombente; è importante valutare il rischio economico prima di proseguire con impugnazioni prive di adeguata specificità.

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