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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9088/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tri Marine Europe impugnava il recupero di dazi (anni 2005-2008) su partite di filetti di tonno ritenute non idonee al regime preferenziale per origine (Colombia). La controversia verteva sulla provenienza della materia prima, sulla validità dei certificati presentati e sulla buona fede dell'importatore: l'Agenzia sosteneva che le importazioni erano parte di un'operazione gestionale unitaria del gruppo Tri Marine e che le certificazioni erano inesatte; la contribuente sosteneva di non poter collegare i filetti alle partite di materia prima e di aver agito in buona fede. In primo grado i ricorsi furono respinti, in appello la contribuente ottenne l'annullamento, quindi l'Agenzia ricorse in Cassazione che in parte accolse l'ordinanza di rinvio per valutare il valore probatorio dei rapporti OLAF e l'applicabilità dell'art.220 CDC; alla nuova decisione di merito la CTR rigettò l'appello della contribuente. In cassazione la contribuente propose sei motivi, lamentando omissioni istruttorie, errata applicazione degli standard di diligenza e la non idoneità dei rapporti OLAF a provare il collegamento tra materia prima e filetti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è consentito in questa sede rivedere la valutazione di merito sui fatti e sulle prove qualora la motivazione sia dettagliata e comprensibile; ha inoltre confermato che i rapporti OLAF hanno valore probatorio rilevante e che l'esimente di buona fede dell'art.220 CDC si applica solo se l'errore è imputabile a un comportamento attivo dell'autorità doganale e non a dichiarazioni inesatte dell'operatore o dei suoi fornitori.

La decisione

Il ricorso per cassazione proposto da Tri Marine Europe è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili i sei motivi esaminati, confermando la decisione della CTR che aveva escluso la buona fede e la diligenza qualificata dell'importatore sulla base delle risultanze investigative (rapporto OLAF, visite ispettive, documentazione fornita dalle società del gruppo e invalidità dei certificati EUR 1 presentati). La Corte ha inoltre precisato i limiti del sindacato di legittimità in tema di motivazione e di valutazione delle prove, ha attribuito pieno valore probatorio alla relazione OLAF richiamando il Regolamento 1073/1999 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, e ha escluso la fondatezza della richiesta di rinvio pregiudiziale. Condanna Tri Marine Europe al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 25.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 220 Codice Doganale Comunitario

    L'esimente di buona fede richiede che l'errore sia imputabile a un comportamento attivo delle autorità doganali; l'importatore deve provare cumulativamente tutti i presupposti per fruire dell'esimente; dichiarazioni inesatte di fornitori o altri soggetti non costituiscono esimente.

  • art. 1176 c.c.

    Richiesto uno standard di 'diligenza qualificata' per gli operatori economici importatori: il professionista deve verificare, anche controllando le informazioni rese dall'esportatore, la ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale.

  • art. 360 c.p.c.

    Limita il sindacato di legittimità: non è ammessa la revisione del merito e della valutazione probatoria del giudice di merito salvo vizi tipizzati; i rilievi sulla motivazione sono esaminabili solo se la motivazione è del tutto mancante, apparente o incomprensibile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Regole procedurali in materia di giudizio tributario; la Corte ha ritenuto rispettati gli obblighi di esposizione dei fatti e delle ragioni di decisione da parte della CTR.

  • Regolamento (CEE) n. 1073/1999

    Attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale OLAF, equiparandola alle relazioni amministrative degli ispettori statali; la Corte ha seguito questo principio per valorizzare il rapporto OLAF.

  • Corte di Giustizia, Veloserviss

    C-427/14, 10 dicembre 2015

    Conferma che l'esimente di cui all'art.220 richiede errore imputabile alle autorità e che il legittimo affidamento dell'importatore è tutelato solo se fondato su comportamenti attivi delle autorità stesse.

  • Corte di Giustizia, Mecanarte

    Affermato principio sul ruolo del comportamento delle autorità nella valutazione dell'esimente di buona fede.

  • Corte di Giustizia, Agrover

    Riafferma l'onere probatorio dell'importatore e il limite dell'esimente quando l'errore derivi da dichiarazioni inesatte dell'operatore o dei fornitori.

  • Corte di Giustizia, Afasia Knits

    Conferma la necessità che le certificazioni siano genuine e che l'onere probatorio dell'importatore sia stringente per ottenere l'esimente.

  • Corte di Giustizia, Aqua Pro

    C-407/16, 26 ottobre 2017

    Ulteriori precisazioni sull'onere di prova e sulla natura delle certificazioni per il regime preferenziale.

  • Cassazione (giurisprudenza di legittimità)

    es. Cass. n. 7090/2022; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 12385/2021

    Principi di diritto interno sulla limitazione del sindacato di legittimità in ordine alla motivazione e al valore delle risultanze probatorie; uso consolidato per delimitare le censure ammissibili in cassazione.

Massime di principio

  • I rapporti OLAF hanno rilevante valore probatorio e possono essere equiparati alle relazioni degli ispettori nazionali ai fini della valutazione delle irregolarità doganali.
  • Per ottenere l'esimente di cui all'art.220 CDC l'importatore deve dimostrare tutti i presupposti in modo cumulativo e l'errore deve essere imputabile a un comportamento attivo delle autorità doganali; errori derivanti da dichiarazioni inesatte di fornitori non esonerano dall'addebito.
  • L'importatore professionale è tenuto a una diligenza qualificata (art.1176 c.c.): deve verificare la genuinità e la corrispondenza delle certificazioni e delle informazioni fornite dall'offerente/esportatore.
  • La presenza di operazioni e documentazione riconducibile a un gruppo di imprese può essere elemento indiziario potente per escludere la buona fede dell'importatore se dimostra il controllo sulla filiera.
  • In Cassazione i motivi che chiedono una rivalutazione del merito fattuale o probatorio sono, in generale, inammissibili se la sentenza di merito contiene una motivazione dettagliata e comprensibile.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è meno efficace quando la giurisprudenza comunitaria è già chiara e la motivazione del giudice nazionale è allineata ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia.

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