Cassazione Civile, Sentenza n. 9088/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tri Marine Europe impugnava il recupero di dazi (anni 2005-2008) su partite di filetti di tonno ritenute non idonee al regime preferenziale per origine (Colombia). La controversia verteva sulla provenienza della materia prima, sulla validità dei certificati presentati e sulla buona fede dell'importatore: l'Agenzia sosteneva che le importazioni erano parte di un'operazione gestionale unitaria del gruppo Tri Marine e che le certificazioni erano inesatte; la contribuente sosteneva di non poter collegare i filetti alle partite di materia prima e di aver agito in buona fede. In primo grado i ricorsi furono respinti, in appello la contribuente ottenne l'annullamento, quindi l'Agenzia ricorse in Cassazione che in parte accolse l'ordinanza di rinvio per valutare il valore probatorio dei rapporti OLAF e l'applicabilità dell'art.220 CDC; alla nuova decisione di merito la CTR rigettò l'appello della contribuente. In cassazione la contribuente propose sei motivi, lamentando omissioni istruttorie, errata applicazione degli standard di diligenza e la non idoneità dei rapporti OLAF a provare il collegamento tra materia prima e filetti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è consentito in questa sede rivedere la valutazione di merito sui fatti e sulle prove qualora la motivazione sia dettagliata e comprensibile; ha inoltre confermato che i rapporti OLAF hanno valore probatorio rilevante e che l'esimente di buona fede dell'art.220 CDC si applica solo se l'errore è imputabile a un comportamento attivo dell'autorità doganale e non a dichiarazioni inesatte dell'operatore o dei suoi fornitori.
La decisione
Il ricorso per cassazione proposto da Tri Marine Europe è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili i sei motivi esaminati, confermando la decisione della CTR che aveva escluso la buona fede e la diligenza qualificata dell'importatore sulla base delle risultanze investigative (rapporto OLAF, visite ispettive, documentazione fornita dalle società del gruppo e invalidità dei certificati EUR 1 presentati). La Corte ha inoltre precisato i limiti del sindacato di legittimità in tema di motivazione e di valutazione delle prove, ha attribuito pieno valore probatorio alla relazione OLAF richiamando il Regolamento 1073/1999 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, e ha escluso la fondatezza della richiesta di rinvio pregiudiziale. Condanna Tri Marine Europe al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 25.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 220 Codice Doganale Comunitario
L'esimente di buona fede richiede che l'errore sia imputabile a un comportamento attivo delle autorità doganali; l'importatore deve provare cumulativamente tutti i presupposti per fruire dell'esimente; dichiarazioni inesatte di fornitori o altri soggetti non costituiscono esimente.
art. 1176 c.c.
Richiesto uno standard di 'diligenza qualificata' per gli operatori economici importatori: il professionista deve verificare, anche controllando le informazioni rese dall'esportatore, la ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale.
art. 360 c.p.c.
Limita il sindacato di legittimità: non è ammessa la revisione del merito e della valutazione probatoria del giudice di merito salvo vizi tipizzati; i rilievi sulla motivazione sono esaminabili solo se la motivazione è del tutto mancante, apparente o incomprensibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992
Regole procedurali in materia di giudizio tributario; la Corte ha ritenuto rispettati gli obblighi di esposizione dei fatti e delle ragioni di decisione da parte della CTR.
Regolamento (CEE) n. 1073/1999
Attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale OLAF, equiparandola alle relazioni amministrative degli ispettori statali; la Corte ha seguito questo principio per valorizzare il rapporto OLAF.
Corte di Giustizia, Veloserviss
C-427/14, 10 dicembre 2015
Conferma che l'esimente di cui all'art.220 richiede errore imputabile alle autorità e che il legittimo affidamento dell'importatore è tutelato solo se fondato su comportamenti attivi delle autorità stesse.
Corte di Giustizia, Mecanarte
Affermato principio sul ruolo del comportamento delle autorità nella valutazione dell'esimente di buona fede.
Corte di Giustizia, Agrover
Riafferma l'onere probatorio dell'importatore e il limite dell'esimente quando l'errore derivi da dichiarazioni inesatte dell'operatore o dei fornitori.
Corte di Giustizia, Afasia Knits
Conferma la necessità che le certificazioni siano genuine e che l'onere probatorio dell'importatore sia stringente per ottenere l'esimente.
Corte di Giustizia, Aqua Pro
C-407/16, 26 ottobre 2017
Ulteriori precisazioni sull'onere di prova e sulla natura delle certificazioni per il regime preferenziale.
Cassazione (giurisprudenza di legittimità)
es. Cass. n. 7090/2022; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 12385/2021
Principi di diritto interno sulla limitazione del sindacato di legittimità in ordine alla motivazione e al valore delle risultanze probatorie; uso consolidato per delimitare le censure ammissibili in cassazione.
Massime di principio
- I rapporti OLAF hanno rilevante valore probatorio e possono essere equiparati alle relazioni degli ispettori nazionali ai fini della valutazione delle irregolarità doganali.
- Per ottenere l'esimente di cui all'art.220 CDC l'importatore deve dimostrare tutti i presupposti in modo cumulativo e l'errore deve essere imputabile a un comportamento attivo delle autorità doganali; errori derivanti da dichiarazioni inesatte di fornitori non esonerano dall'addebito.
- L'importatore professionale è tenuto a una diligenza qualificata (art.1176 c.c.): deve verificare la genuinità e la corrispondenza delle certificazioni e delle informazioni fornite dall'offerente/esportatore.
- La presenza di operazioni e documentazione riconducibile a un gruppo di imprese può essere elemento indiziario potente per escludere la buona fede dell'importatore se dimostra il controllo sulla filiera.
- In Cassazione i motivi che chiedono una rivalutazione del merito fattuale o probatorio sono, in generale, inammissibili se la sentenza di merito contiene una motivazione dettagliata e comprensibile.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è meno efficace quando la giurisprudenza comunitaria è già chiara e la motivazione del giudice nazionale è allineata ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia.
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