Cassazione Penale, Sentenza n. 12345/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
D'Agostino, amministratore unico della societa' Calcementi Jonici S.r.l., impugna la sentenza del Tribunale di Locri che ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti a lui e al coimputato (lesioni personali gravi in occasione di lavoro, con riferimento al d.lgs. 81/2008). Lamenta: 1) che il Tribunale, pur dichiarando la prescrizione, ha pronunciato valutazioni di responsabilita' lesive della sua reputazione e quindi ha interesse a impugnare; 2) violazioni procedurali per mancata acquisizione nel fascicolo dell'atto dei Vigili del Fuoco (relazione acquisita tardivamente), con conseguente violazione del diritto di difesa e nullita' intermedie; 3) omissione di pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., sostenendo che il compendio probatorio e' insufficiente e non pertinente, che non e' stata acquisita la consulenza tecnica di parte nè escusso il consulente tecnico di parte, e che la manipolazione della bombola sarebbe stata effettuata da una ditta appaltatrice (The Urban System), non dalla societa' imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di una causa estintiva (prescrizione), chi impugna deve dedurre in modo specifico e concreto elementi tali da rendere evidente l'innocenza o l'insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen.; l'onere non e' stato assolto: le censure erano generiche e miravano sostanzialmente a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in Cassazione quando opera la causa estintiva. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la declaratoria di proscioglimento per evidente innocenza e' ammessa solo quando la verita' processuale e' manifestamente chiara, mentre l'eventuale rinvio al merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che, in presenza di una causa estintiva del reato (es. prescrizione), il giudice deve dichiarare il proscioglimento nel merito solo se risulta "evidente" l'innocenza o l'insussistenza del fatto (verita' processuale manifestamente chiara); tale declaratoria prevale sulla dichiarazione di non doversi procedere ma richiede specificita' tali da evitare un rinvio che vanifichi l'economia processuale. L'imputato puo' rinunciare alla causa estintiva per ottenere il giudizio sul merito.
art. 568 cod. proc. pen.
La Corte riconosce che l'interesse ad impugnare e' concreto anche quando ricercano effetti extrapenali (reputazione, effetti civili/disciplinari), ma sottolinea che tale interesse non scioglie l'onere di dedurre elementi specifici e immediatamente valutabili che giustifichino la pronuncia di assoluzione nonostante la prescrizione.
art. 607 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento procedurale collegato all'impugnazione in Cassazione: l'appellante deve compiere deduzioni specifiche e non generiche per fondare la censura contro la sentenza che dichiara la prescrizione.
art. 178, comma 1, lett. c), 415-bis, 416, 552 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alle nullita' e alla correttezza dell'istruttoria: la mancata acquisizione nel fascicolo di atti rilevanti puo' costituire vizio, ma la Corte richiede la specifica dimostrazione dell'effettivo pregiudizio difensivo e non accoglie deduzioni generiche che mirino a una rivalutazione integrale del materiale probatorio.
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte rileva che l'insufficienza o la non pertinenza del compendio probatorio devono emergere in modo chiaro e non limitarsi a contestazioni che richiedono una valutazione comparativa tra risultanze contrapposte; non e' sufficiente per ottenere l'assoluzione ex art.129(2).
artt. 41, 590, 583 cod. pen. e artt. 20, 36, 37, 70 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Indicano il quadro normativo sostanziale dei reati contestati (lesioni personali gravi e responsabilita' in materia di sicurezza sul lavoro). La Corte non entra nel merito della responsabilita' sostanziale in presenza della prescrizione, salvo che non emerga l'evidente innocenza.
artt. 24 e 111 Cost.
Riferimenti ai principi costituzionali sul diritto di difesa e sul giusto processo; la Corte ribadisce che tali diritti sono rilevanti ma non aboliscono il principio secondo cui, in presenza di prescrizione, l'onere probatorio per ottenere l'assoluzione immediata rimane elevato.
Massime di principio
- Quando il procedimento si estingue per prescrizione, chi impugna la sentenza deve dimostrare in modo specifico e convincente l'evidente innocenza o l'assoluta mancanza di prova per ottenere una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art.129(2) cod. proc. pen.; deduzioni generiche non sono sufficienti.
- Il diritto di difesa e le eventuali nullita' processuali (es. acquisizione tardiva di atti) devono essere concretamente dimostrate nella loro incidenza sul risultato probatorio; l'affermazione di un pregiudizio astratto non basta per rimuovere l'inammissibilita' del ricorso.
- La possibilita' di ottenere una sentenza di assoluzione anziche' la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione richiede rinuncia esplicita alla causa estintiva da parte dell'imputato se si vuole che il merito venga effettivamente esaminato.
- In Cassazione, in presenza di una causa estintiva, non e' normalmente consentito rimettere in discussione la valutazione del merito probatorio salvo che non emergano elementi di assoluta chiarezza circa l'innocenza; il controllo di legittimita' non e' un terzo grado di merito.
- Se in situazioni analoghe si vuole tutelare la reputazione o ottenere effetti extrapenali favorevoli, occorre comunque allegare e documentare in modo puntuale gli elementi che consentano di ritenere evidente l'assenza di responsabilita'; in alternativa valutare la rinuncia alla prescrizione per ottenere il giudizio sul merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12526/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12527/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12531/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12533/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12540/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12600/2026 del 02/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →