Cassazione Civile, Ordinanza n. 01366/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dipendente nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società di vigilanza privata. I giudici di merito avevano ritenuto legittima la procedura, escludendo la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. n. 223/1991, ma ravvisando una violazione dell'art. 4 della stessa legge per comunicazioni finali non rituali e riconoscendo al lavoratore la sola tutela indennitaria. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con cinque motivi: 1) violazione delle norme sui licenziamenti individuali, della buona fede e della disciplina dei licenziamenti collettivi, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi la procedura di cambio appalto prevista dal CCNL di settore e che l'esubero avrebbe dovuto riguardare solo i lavoratori degli appalti cessati, non l'intero organico; 2) violazione dell'art. 2712 c.c. e della disciplina sui licenziamenti, per l'asserita inidoneità probatoria degli elenchi degli appalti cessati prodotti dalla società; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione critica delle prove documentali; 4) violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. n. 223/1991 e delle clausole del contratto di appalto con l'Università di Messina, deducendo che avrebbe dovuto essere considerato eccedentario solo il personale impiegato negli appalti cessati e che il ricorrente era stabilmente addetto a un appalto non cessato; 5) violazione degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991 per l'esclusione dalla procedura delle guardie giurate abilitate ENAC impiegate negli appalti aeroportuali cessati. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati: ha affermato che la perdita di alcuni appalti era solo una delle cause della crisi aziendale e che la procedura di cambio appalto invocata attiene a un diverso piano rispetto al licenziamento collettivo; ha ribadito che la selezione dei lavoratori da licenziare deve, di regola, riguardare l'intero complesso aziendale e non può essere limitata ai soli reparti o appalti cessati, salvo che emergano situazioni di infungibilità o particolari esigenze tecnico-organizzative emerse nell'esame congiunto; ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sulle prove documentali e legittima l'esclusione delle guardie aeroportuali abilitate ENAC per la loro infungibilità rispetto a quel servizio. Ha quindi confermato il rigetto della domanda del lavoratore e la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento collettivo e corretta, pur con una parziale irregolarità comunicativa ex art. 4 L. n. 223/1991, la tutela riconosciuta in primo grado. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro per denunciare in cassazione la violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato per dedurre vizi processuali nella valutazione della prova e nella motivazione della decisione.
Richiamato in modo inconferente dal ricorrente, mentre la vicenda riguardava un licenziamento collettivo.
Disciplina la procedura di licenziamento collettivo e gli obblighi comunicativi; la Corte ha ritenuto non decisive alcune irregolarità formali ai fini della legittimità complessiva della procedura.
La scelta dei lavoratori da licenziare deve essere collegata alle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'intero complesso aziendale, salvo specifiche situazioni emerse nell'esame congiunto.
Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa violazione di buona fede nella gestione del licenziamento.
Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa violazione di buona fede nell'esecuzione del rapporto e della procedura.
Richiamato per contestare il valore probatorio di documenti informatici o riprodotti meccanicamente non sottoscritti; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché non sorretta da specifiche contestazioni della veridicità dei documenti.
Invocato per lamentare una valutazione acritica delle prove; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che si chiedeva solo una diversa lettura del materiale probatorio.
Invocato per contestare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito; la Corte ha ritenuto la censura non ammissibile come richiesta di rivalutazione del merito.
artt. 24-27 CCNL dipendenti da istituti di vigilanza privata
Richiamati dal ricorrente come disciplina del cambio appalto, ma ritenuti non sovrapponibili alla procedura di licenziamento collettivo.
Richiamato in relazione al contratto di appalto e alla dedotta rilevanza delle cessazioni degli appalti.
artt. 12 e 13 contratto di appalto con l'Università degli Studi di Messina
Invocati per sostenere che il lavoratore fosse stabilmente addetto a un appalto non cessato.
art. 16 del contratto di appalto con l'Università di Messina
Richiamato nel motivo relativo ai criteri di selezione e alla cessazione dell'appalto.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Costituisce la disciplina centrale del licenziamento collettivo esaminata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la legittimità della scelta dei lavoratori da licenziare va valutata alla luce dell'intero complesso aziendale e non può essere automaticamente circoscritta ai soli reparti, unità o appalti cessati, salvo specifiche situazioni di infungibilità o esigenze tecnico-organizzative emerse nella procedura.
- La procedura contrattuale di cambio appalto opera su un piano diverso rispetto alla procedura di licenziamento collettivo e non può essere automaticamente sovrapposta a quest'ultima senza una base normativa o contrattuale specifica che imponga tale coordinamento.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del merito e del materiale probatorio, quando i giudici di merito abbiano motivato in modo coerente e logico sulla crisi aziendale e sugli esuberi.
- Per contestare l'efficacia probatoria di documenti non sottoscritti o riprodotti meccanicamente è necessario allegare elementi specifici che ne mettano in discussione la veridicità, non essendo sufficiente una generica contestazione.
- L'esclusione di alcuni lavoratori dalla platea dei licenziandi è legittima quando sia sorretta da comprovate esigenze tecnico-produttive e dalla loro oggettiva infungibilità rispetto a determinate attività da conservare.
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