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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01366/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dipendente nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società di vigilanza privata. I giudici di merito avevano ritenuto legittima la procedura, escludendo la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. n. 223/1991, ma ravvisando una violazione dell'art. 4 della stessa legge per comunicazioni finali non rituali e riconoscendo al lavoratore la sola tutela indennitaria. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con cinque motivi: 1) violazione delle norme sui licenziamenti individuali, della buona fede e della disciplina dei licenziamenti collettivi, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi la procedura di cambio appalto prevista dal CCNL di settore e che l'esubero avrebbe dovuto riguardare solo i lavoratori degli appalti cessati, non l'intero organico; 2) violazione dell'art. 2712 c.c. e della disciplina sui licenziamenti, per l'asserita inidoneità probatoria degli elenchi degli appalti cessati prodotti dalla società; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione critica delle prove documentali; 4) violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. n. 223/1991 e delle clausole del contratto di appalto con l'Università di Messina, deducendo che avrebbe dovuto essere considerato eccedentario solo il personale impiegato negli appalti cessati e che il ricorrente era stabilmente addetto a un appalto non cessato; 5) violazione degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991 per l'esclusione dalla procedura delle guardie giurate abilitate ENAC impiegate negli appalti aeroportuali cessati. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati: ha affermato che la perdita di alcuni appalti era solo una delle cause della crisi aziendale e che la procedura di cambio appalto invocata attiene a un diverso piano rispetto al licenziamento collettivo; ha ribadito che la selezione dei lavoratori da licenziare deve, di regola, riguardare l'intero complesso aziendale e non può essere limitata ai soli reparti o appalti cessati, salvo che emergano situazioni di infungibilità o particolari esigenze tecnico-organizzative emerse nell'esame congiunto; ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sulle prove documentali e legittima l'esclusione delle guardie aeroportuali abilitate ENAC per la loro infungibilità rispetto a quel servizio. Ha quindi confermato il rigetto della domanda del lavoratore e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento collettivo e corretta, pur con una parziale irregolarità comunicativa ex art. 4 L. n. 223/1991, la tutela riconosciuta in primo grado. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro per denunciare in cassazione la violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per dedurre vizi processuali nella valutazione della prova e nella motivazione della decisione.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    Richiamato in modo inconferente dal ricorrente, mentre la vicenda riguardava un licenziamento collettivo.

  • art. 4 L. n. 223/1991

    Disciplina la procedura di licenziamento collettivo e gli obblighi comunicativi; la Corte ha ritenuto non decisive alcune irregolarità formali ai fini della legittimità complessiva della procedura.

  • art. 5 L. n. 223/1991

    La scelta dei lavoratori da licenziare deve essere collegata alle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'intero complesso aziendale, salvo specifiche situazioni emerse nell'esame congiunto.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa violazione di buona fede nella gestione del licenziamento.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa violazione di buona fede nell'esecuzione del rapporto e della procedura.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato per contestare il valore probatorio di documenti informatici o riprodotti meccanicamente non sottoscritti; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché non sorretta da specifiche contestazioni della veridicità dei documenti.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per lamentare una valutazione acritica delle prove; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che si chiedeva solo una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito; la Corte ha ritenuto la censura non ammissibile come richiesta di rivalutazione del merito.

  • artt. 24-27 CCNL dipendenti da istituti di vigilanza privata

    Richiamati dal ricorrente come disciplina del cambio appalto, ma ritenuti non sovrapponibili alla procedura di licenziamento collettivo.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato in relazione al contratto di appalto e alla dedotta rilevanza delle cessazioni degli appalti.

  • artt. 12 e 13 contratto di appalto con l'Università degli Studi di Messina

    Invocati per sostenere che il lavoratore fosse stabilmente addetto a un appalto non cessato.

  • art. 16 del contratto di appalto con l'Università di Messina

    Richiamato nel motivo relativo ai criteri di selezione e alla cessazione dell'appalto.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

  • L. n. 223/1991

    Costituisce la disciplina centrale del licenziamento collettivo esaminata dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo, la legittimità della scelta dei lavoratori da licenziare va valutata alla luce dell'intero complesso aziendale e non può essere automaticamente circoscritta ai soli reparti, unità o appalti cessati, salvo specifiche situazioni di infungibilità o esigenze tecnico-organizzative emerse nella procedura.
  • La procedura contrattuale di cambio appalto opera su un piano diverso rispetto alla procedura di licenziamento collettivo e non può essere automaticamente sovrapposta a quest'ultima senza una base normativa o contrattuale specifica che imponga tale coordinamento.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del merito e del materiale probatorio, quando i giudici di merito abbiano motivato in modo coerente e logico sulla crisi aziendale e sugli esuberi.
  • Per contestare l'efficacia probatoria di documenti non sottoscritti o riprodotti meccanicamente è necessario allegare elementi specifici che ne mettano in discussione la veridicità, non essendo sufficiente una generica contestazione.
  • L'esclusione di alcuni lavoratori dalla platea dei licenziandi è legittima quando sia sorretta da comprovate esigenze tecnico-produttive e dalla loro oggettiva infungibilità rispetto a determinate attività da conservare.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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