Cassazione Civile, Ordinanza n. 01360/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991. Il giudice di merito aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a un dipendente, ritenendo violato l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 4, comma 9, perché la comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali e agli uffici competenti, contestualmente alle lettere di licenziamento dei primi lavoratori, non indicava il numero e i nominativi dei lavoratori effettivamente coinvolti e non consentiva un controllo adeguato sui criteri di scelta applicati, in particolare sul criterio della vicinanza al pensionamento previsto dall'accordo sindacale. La società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 9, L. n. 223/1991, sostenendo che: la comunicazione iniziale era sufficiente perché conteneva i criteri generali e le graduatorie dei dipendenti con i punteggi; non vi era l'obbligo di indicare immediatamente tutti i nominativi dei lavoratori licenziati; le successive comunicazioni avrebbero comunque integrato la prima; la norma avrebbe solo finalità di controllo sindacale e l'eventuale omissione sarebbe un vizio formale non idoneo a determinare automaticamente l'illegittimità del recesso. La Suprema Corte ha ritenuto infondate tali censure, valorizzando il carattere rigoroso e perentorio della disciplina procedimentale dei licenziamenti collettivi e la necessità che la comunicazione finale consenta un controllo effettivo e tempestivo sulla corretta applicazione dei criteri di scelta, con indicazione completa dei presupposti fattuali necessari a verificare la graduatoria e la selezione dei lavoratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato la sentenza impugnata, che aveva accertato l'illegittimità del licenziamento collettivo per violazione dell'art. 4, comma 9, L. n. 223/1991. La Corte ha ritenuto che la comunicazione del 2 maggio 2019 non fosse conforme ai requisiti di trasparenza e completezza richiesti dalla legge, perché non indicava il numero dei lavoratori effettivamente posti in mobilità e non rendeva verificabile la concreta applicazione dei criteri di scelta; anche le successive comunicazioni del 6 e del 14 maggio 2019 non colmavano le lacune, poiché prive di adeguata indicazione dei punteggi e dei dati necessari a controllare il criterio della vicinanza al pensionamento. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 4, comma 9, L. n. 223/1991
entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi
la comunicazione finale nella procedura di licenziamento collettivo deve indicare puntualmente le modalità di applicazione dei criteri di scelta e consentire un controllo effettivo e tempestivo da parte di sindacati, lavoratori e amministrazioni; il termine è cogente e perentorio.
art. 24 L. n. 223/1991
richiamato come base della procedura di licenziamento collettivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 6 L. n. 604/1966
richiamato solo per evidenziare che il controllo tempestivo non deve comprimere lo spatium deliberandi del lavoratore per l'impugnazione del recesso.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
Massime di principio
- Nella procedura di licenziamento collettivo la comunicazione conclusiva prevista dall'art. 4, comma 9, L. n. 223/1991 deve essere completa e trasparente, perché assolve a una funzione di controllo sindacale, amministrativo e individuale sulla corretta applicazione dei criteri di scelta.
- Non è sufficiente l'indicazione dei soli criteri astratti o di una graduatoria priva dei dati fattuali necessari: la comunicazione deve rendere verificabile la concreta selezione dei lavoratori e la corrispondenza tra punteggi attribuiti e lavoratori licenziati.
- Il termine previsto per l'invio delle comunicazioni finali nella procedura di riduzione del personale è perentorio; la sua violazione determina l'inefficacia o invalidità del licenziamento, senza che rilevi l'eventuale conoscenza successiva degli elementi mancanti o l'assenza di un danno dimostrato.
- Le integrazioni successive non sanano automaticamente una comunicazione iniziale carente quando non consentano comunque di ricostruire con precisione i presupposti e i criteri effettivamente applicati alla scelta dei licenziati.
- La verifica dell'adeguatezza della comunicazione in materia di licenziamento collettivo richiede un controllo rigoroso della completezza informativa, essendo la procedura assistita da formalità a tutela sia delle prerogative sindacali sia della posizione individuale del lavoratore.
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