Cassazione Civile, Ordinanza n. 01376/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da due distinti licenziamenti disciplinari intimati a un autista di autobus dipendente della società datrice di lavoro: il primo, del 12 giugno 2018, per asserite sistematiche interruzioni non autorizzate del servizio con soste al bar, fumo e uso del cellulare durante la guida; il secondo, del 12 luglio 2018, per un episodio del 17 maggio 2018 in cui il lavoratore avrebbe inveito pubblicamente contro i vertici aziendali, rivolgendogli offese e minacce di morte. Il Tribunale aveva ritenuto provati i fatti del primo addebito, escludendo però la giusta causa e applicando una tutela risarcitoria; aveva poi ritenuto inefficace il secondo licenziamento. La Corte d’appello, in riforma, ha annullato il primo licenziamento applicando la tutela reintegratoria e ha invece ritenuto legittimo il secondo recesso per giusta causa. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2 L. 604/1966 e 18 L. 300/1970, sostenendo che il secondo licenziamento fosse invalido perché fondato su fatti già noti al datore al momento del primo recesso; 2) violazione degli artt. 42 e 45 R.D. 148/1931 e 18 L. 300/1970, deducendo erronea valutazione della gravità e proporzionalità della condotta; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., contestando l’attendibilità di un teste. La società ha proposto ricorso incidentale con due motivi: 1) omesso esame di prove e fatti decisivi sul primo licenziamento; 2) violazione degli artt. 41 e 42 R.D. 148/1931, sostenendo che le condotte del primo addebito non fossero sanzionabili conservativamente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo principale perché il secondo licenziamento si fondava su un fatto cronologicamente successivo e autonomo rispetto al primo, e non vi era obbligo di unificare le procedure disciplinari; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso principale perché attinenti alla valutazione di merito della gravità della condotta e delle prove testimoniali; ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale per le stesse ragioni di merito; ha rigettato il secondo motivo incidentale, confermando che, mancando la prova della sistematicità delle condotte, la Corte territoriale aveva legittimamente ricondotto il fatto a illecito disciplinare punibile con sanzione conservativa, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, L. 300/1970 per il primo licenziamento. Tuttavia, poiché la Corte d’appello aveva già riconosciuto la legittimità del secondo licenziamento e il ricorso principale è stato respinto, l’esito complessivo in cassazione è stato il rigetto di entrambi i ricorsi, con spese compensate per reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale del lavoratore sia il ricorso incidentale della società. Ha confermato, quanto al secondo licenziamento, che esso era autonomo, successivo e legittimamente intimato per giusta causa, escludendo la prospettata invalidità per asserita contestazione a catena. Ha inoltre confermato l’inammissibilità delle doglianze che miravano a riesaminare la valutazione delle prove e la sussunzione in fatto della gravità delle condotte, ribadendo che tali apprezzamenti spettano al giudice di merito. Sul primo licenziamento, ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale che, per difetto di prova della sistematicità degli addebiti, aveva qualificato le condotte come punibili con sanzioni conservative. Spese compensate per reciproca soccombenza e disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente principale per sostenere l’invalidità del secondo licenziamento fondato su fatti già noti; la Corte ha escluso la violazione perché il secondo recesso riguardava un fatto successivo e autonomo.
Applicabile, secondo la Corte territoriale confermata sul punto, quando la condotta è disciplinarmente rilevante ma punibile con sanzione conservativa, con tutela reintegratoria e risarcitoria attenuata.
Non applicabile nel caso del primo licenziamento, poiché la Corte ha condiviso l’inquadramento della condotta in un illecito punibile conservativamente.
art. 42 R.D. n. 148/1931
Invocato per sostenere che la condotta fosse meno grave; la Corte ha ritenuto inammissibile o infondata la censura, valorizzando la valutazione di merito sulla gravità.
art. 45 R.D. n. 148/1931
Riferito alla qualificazione della condotta del secondo episodio come grave insubordinazione, piuttosto che come mera ingiuria o scherno.
art. 41 R.D. n. 148/1931
Richiamato nel ricorso incidentale per escludere la punibilità conservativa; la Corte ha confermato invece la sussumibilità delle condotte del primo addebito in ipotesi punibile con sanzione conservativa.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo esame del merito.
Richiamato per contestare l’attendibilità del teste; la Corte ha ribadito che la valutazione dell’attendibilità dei testimoni è attività riservata al giudice di merito.
Richiamato per asserita errata distribuzione dell’onere probatorio; la Corte non ha ravvisato violazione, poiché la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio.
Parametro del ricorso per violazione di legge, utilizzato per censurare la qualificazione giuridica delle condotte e la pretesa invalidità del secondo licenziamento.
Parametro del ricorso incidentale per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso la censurabilità in cassazione delle valutazioni probatorie e del merito.
Richiamato come clausola generale della giusta causa; la Corte ribadisce che la sua concretizzazione da parte del giudice di merito è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o incoerenza rispetto agli standard dell’ordinamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto delle impugnazioni.
Massime di principio
- In materia di licenziamento disciplinare, è ammissibile un secondo recesso intimato dopo il primo quando esso si fonda su un fatto diverso, successivo o comunque non conosciuto dal datore al momento del primo licenziamento; non sussiste un obbligo generale di unificazione delle procedure disciplinari.
- La nozione di fatto sopravvenuto non coincide solo con il fatto materialmente successivo, ma può comprendere anche un fatto emerso o conosciuto dopo la prima contestazione, purché autonomo rispetto alla precedente procedura e non strumentalmente utilizzato per una contestazione a catena.
- La valutazione della gravità della condotta e della sua sussunzione nella clausola generale della giusta causa ex art. 2119 c.c. è giudizio di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità, incoerenza giuridica o violazione dei limiti della ragionevolezza.
- La scelta e la valutazione delle prove, l’attendibilità dei testimoni e la selezione delle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione se sorrette da motivazione congrua.
- Per individuare la tutela applicabile ex art. 18 L. 300/1970, il giudice può sussumere il fatto accertato in una previsione contrattuale o collettiva che preveda una sanzione conservativa; se manca la prova della gravità qualificata richiesta per il licenziamento, trova applicazione la tutela reintegratoria attenuata.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. non è idonea a ottenere un nuovo giudizio di fatto quando, in sostanza, si mira soltanto a una diversa lettura delle prove già esaminate.
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