Cassazione Civile, Ordinanza n. 01304/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un dipendente addetto alle vendite, cui era contestato un ammanco di cassa di euro 1.010,88 verificato durante il turno di lavoro. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto la tutela reintegratoria e risarcitoria ex art. 18, comma 4, L. 300/1970; la Corte d’appello, in riforma, ha accolto il reclamo della società datrice, ritenendo provato il fatto materiale addebitato, escludendo rilievo ai dedotti malfunzionamenti dell’allarme e giudicando l’inadempimento grave anche in ragione della recidiva specifica. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 7 L. 300/1970, 5 L. 604/1966, 2103 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo: l’indeterminatezza della contestazione disciplinare; l’erronea inversione dell’onere probatorio, perché non sarebbe stata esclusa la possibilità di intervento di terzi; l’erroneità della conclusione secondo cui il mero ammanco bastasse a provare la colpa; l’erronea valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e del paradigma dell’art. 115 c.p.c., mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi, non già quando attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre. Analogamente, il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare e la valutazione della prova presuntiva restano affidati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo in presenza di specifici vizi motivazionali o di sussunzione, non dedotti in modo utile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della giusta causa di licenziamento, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché diretta a contestare la ricostruzione fattuale della Corte d’appello
richiamato per contestare la legittimità della contestazione disciplinare e del procedimento sanzionatorio, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché volto a una diversa valutazione dei fatti
richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sul licenziamento, senza che la Corte entrasse nel merito della sua applicazione concreta
richiamato in relazione alle mansioni svolte e alla contestazione disciplinare, ma senza accoglimento della censura
la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione delle prove di parte
richiamato implicitamente per affermare che la valutazione comparativa delle prove è attività consentita al giudice di merito
la precisione, gravità e concordanza degli indizi e la loro idoneità a provare il fatto ignoto appartengono all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito
citato quale base della tutela reintegratoria e risarcitoria riconosciuta in primo grado e poi riformata in appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici già scrutinati dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non ritualmente introdotte nel processo o acquisite d’ufficio al di fuori dei poteri conferitigli; non quando valuti liberamente prove ritualmente acquisite.
- Il giudizio di proporzionalità tra addebito disciplinare e licenziamento appartiene al merito e può essere censurato in cassazione solo per mancanza assoluta di motivazione, motivazione illogica o omesso esame di un fatto decisivo.
- La valutazione della prova per presunzioni, inclusa la verifica dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, è riservata al giudice di merito e in cassazione è contestabile solo nei limiti del vizio di sussunzione o di specifici vizi motivazionali.
- Quando il ricorso mira, sotto l’apparenza di censure di diritto, a contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, esso è inammissibile.
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