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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01304/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un dipendente addetto alle vendite, cui era contestato un ammanco di cassa di euro 1.010,88 verificato durante il turno di lavoro. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto la tutela reintegratoria e risarcitoria ex art. 18, comma 4, L. 300/1970; la Corte d’appello, in riforma, ha accolto il reclamo della società datrice, ritenendo provato il fatto materiale addebitato, escludendo rilievo ai dedotti malfunzionamenti dell’allarme e giudicando l’inadempimento grave anche in ragione della recidiva specifica. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 7 L. 300/1970, 5 L. 604/1966, 2103 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo: l’indeterminatezza della contestazione disciplinare; l’erronea inversione dell’onere probatorio, perché non sarebbe stata esclusa la possibilità di intervento di terzi; l’erroneità della conclusione secondo cui il mero ammanco bastasse a provare la colpa; l’erronea valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e del paradigma dell’art. 115 c.p.c., mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi, non già quando attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre. Analogamente, il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare e la valutazione della prova presuntiva restano affidati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo in presenza di specifici vizi motivazionali o di sussunzione, non dedotti in modo utile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    richiamato come parametro della giusta causa di licenziamento, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché diretta a contestare la ricostruzione fattuale della Corte d’appello

  • art. 7 L. 300/1970

    richiamato per contestare la legittimità della contestazione disciplinare e del procedimento sanzionatorio, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché volto a una diversa valutazione dei fatti

  • art. 5 L. 604/1966

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sul licenziamento, senza che la Corte entrasse nel merito della sua applicazione concreta

  • art. 2103 c.c.

    richiamato in relazione alle mansioni svolte e alla contestazione disciplinare, ma senza accoglimento della censura

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione delle prove di parte

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato implicitamente per affermare che la valutazione comparativa delle prove è attività consentita al giudice di merito

  • art. 2729 c.c.

    la precisione, gravità e concordanza degli indizi e la loro idoneità a provare il fatto ignoto appartengono all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito

  • art. 18, comma 4, L. 300/1970

    citato quale base della tutela reintegratoria e risarcitoria riconosciuta in primo grado e poi riformata in appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici già scrutinati dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non ritualmente introdotte nel processo o acquisite d’ufficio al di fuori dei poteri conferitigli; non quando valuti liberamente prove ritualmente acquisite.
  • Il giudizio di proporzionalità tra addebito disciplinare e licenziamento appartiene al merito e può essere censurato in cassazione solo per mancanza assoluta di motivazione, motivazione illogica o omesso esame di un fatto decisivo.
  • La valutazione della prova per presunzioni, inclusa la verifica dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, è riservata al giudice di merito e in cassazione è contestabile solo nei limiti del vizio di sussunzione o di specifici vizi motivazionali.
  • Quando il ricorso mira, sotto l’apparenza di censure di diritto, a contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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