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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01385/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società a un proprio dipendente, ritenuto in appello illegittimo perché ritorsivo. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento dell'insussistenza del dedotto giustificato motivo oggettivo e, in subordine, la declaratoria di nullità/illegittimità del recesso per ritorsione determinante, collegata a dissapori familiari sorti in occasione dello sfratto intimato dal lavoratore, proprietario dei locali, alla società del fratello socio di maggioranza. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado, qualificando il licenziamento come ritorsivo e disponendo le conseguenti tutele economiche, compresa l'indennità sostitutiva della reintegra a seguito di opzione del lavoratore. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: vizi processuali e di motivazione per la disciplina del rito e per l'asserita omessa motivazione su fatti decisivi; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con contestazione della valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testi; violazione delle norme sul lavoro subordinato e sul giustificato motivo oggettivo; erronea ricostruzione del carattere ritorsivo del licenziamento; e, con l'ultimo motivo, omessa considerazione dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra e del fatto che essa sarebbe stata già corrisposta, con conseguente asserita duplicazione della condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha rilevato, per alcuni motivi, la inammissibile mescolanza e sovrapposizione di censure eterogenee ex art. 360 c.p.c. (violazione di legge e vizio motivazionale) formulate senza chiarezza; per gli altri, ha osservato che la doglianza mirava solo a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e del ragionamento presuntivo, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate. Quanto alla censura sulla pretesa duplicazione del pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra, la Corte ha affermato che non va confusa l'esecuzione provvisoria con la condanna in appello, che costituisce conferma della debenza e non dà diritto alla ripetizione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    non è consentita la mescolanza di censure eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice di legittimità non deve ricostruire d'ufficio le doglianze del ricorrente

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si contesta il diverso apprezzamento delle prove offerte

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre appartengono al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione, salvo errori di sussunzione nei casi estremi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo nel contesto delle censure della ricorrente, senza una autonoma regola affermata dalla Corte

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione alla prova presuntiva e alla dedotta errata valutazione degli indizi

  • art. 2729 c.c.

    la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e della loro idoneità a fondare la prova per presunzioni è riservata al giudice di merito

  • art. 409 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente, senza specifica regula iuris affermata

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per un dedotto vizio di motivazione/invalidità processuale, senza una distinta affermazione della Corte

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato per un dedotto vizio processuale, senza una distinta affermazione della Corte

  • art. 4 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato dalla ricorrente in relazione al rito applicato, ma la Corte non ne ha affrontato nel merito la portata

  • art. 2110 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione del recesso e la disciplina del comporto

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del licenziamento, ma senza accoglimento delle doglianze

  • art. 2103 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della subordinazione e dell'assetto delle mansioni

  • art. 18, comma 5, L. n. 300/1970

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra; la Corte precisa che la condanna appello conferma la debenza della somma e non comporta duplicazione di pagamento

  • art. 5 L. n. 223/1991

    richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure sul giustificato motivo oggettivo e sulla comparazione dei lavoratori

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo censure di violazione di legge e di vizio di motivazione senza distinguerne chiaramente i presupposti e senza consentire al giudice di legittimità di individuare con precisione la doglianza.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il semplice dissenso sulla valutazione delle prove o sull'attendibilità dei testimoni: tale apprezzamento appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se logicamente motivato.
  • La valutazione della prova per presunzioni, inclusa la verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi, è riservata al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo un vizio di sussunzione nei casi in cui il giudice qualifichi in modo incoerente gli indizi rispetto alla regola legale.
  • La condanna in grado di appello all'indennità sostitutiva della reintegra non implica duplicazione di pagamento quando la somma sia stata già corrisposta in esecuzione provvisoria, poiché la decisione d'appello conferma la debenza della prestazione e non fonda un diritto alla ripetizione.
  • Quando il ricorso si risolve nella richiesta di una nuova ricostruzione del fatto e della prova, esso è inammissibile in sede di legittimità, poiché la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella selezione e ponderazione degli elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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