Cassazione Civile, Ordinanza n. 01382/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società appaltatrice a un dipendente impiegato in un appalto presso l'aeroporto di Palermo, in occasione della cessazione dell'appalto. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso per violazione dell'obbligo di repêchage e aveva liquidato un'indennità risarcitoria di venti mensilità. La Corte d'appello ha confermato l'illegittimità del licenziamento ma ha ridotto l'indennità a otto mensilità, valorizzando la circostanza che il lavoratore era stato immediatamente riassunto da un nuovo soggetto alle stesse condizioni contrattuali. La società ricorrente ha impugnato la decisione deducendo: 1) violazione della disciplina sul cambio di appalto e sulla procedura dei licenziamenti collettivi, sostenendo che il recesso dovesse essere sussunto nella fattispecie del licenziamento collettivo e che, quindi, non fosse applicabile il controllo sul repêchage tipico dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo; 2) conseguente violazione della disciplina sull'indennità risarcitoria del d.lgs. 23/2015, perché, ove il licenziamento fosse stato considerato legittimo o comunque sottratto alla disciplina invocata, nessuna somma sarebbe stata dovuta. In memoria la ricorrente ha anche prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4-bis, d.l. 248/2007, come convertito, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., assumendo che la norma, escludendo l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi nei casi di subentro del nuovo appaltatore, lascerebbe comunque spazio alla tutela individuale contro il datore cessante e determinerebbe una compressione irragionevole dell'iniziativa economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha ribadito che l'art. 7, comma 4-bis, d.l. 248/2007, in caso di cessazione di appalto e passaggio del personale al nuovo appaltatore secondo previsione collettiva, sottrae tali recessi alla procedura dei licenziamenti collettivi e lascia applicabile la disciplina generale del licenziamento individuale, con conseguente controllo giudiziale anche sull'obbligo di repêchage. Ha inoltre respinto la questione di legittimità costituzionale, ritenendola manifestamente infondata e comunque irrilevante nel caso concreto, perché la fattispecie non integrava un effettivo cambio d'appalto nei termini richiamati dalla norma. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 7, comma 4-bis, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248
introdotto in sede di conversione dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31
La norma riguarda i licenziamenti intimati in ipotesi di cessazione di un appalto e sottrae tali ipotesi alla procedura dei licenziamenti collettivi ex L. 223/1991, con applicazione della disciplina generale dei licenziamenti individuali.
l. 28 febbraio 2008, n. 31
Ha introdotto il comma 4-bis all'art. 7 del d.l. 248/2007.
art. 24 l. 23 luglio 1991, n. 223
La sua applicazione è esclusa, nel perimetro dell'art. 7, comma 4-bis, ai casi di cessazione di appalto con assunzione del personale da parte del nuovo appaltatore.
artt. 4 e 5 l. 23 luglio 1991, n. 223
La procedura dei licenziamenti collettivi non si applica nella fattispecie regolata dall'art. 7, comma 4-bis, perché la tutela del lavoratore è assicurata dal meccanismo di passaggio al nuovo appaltatore.
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
Richiamato dalla ricorrente come disciplina del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e del controllo giudiziale sulla legittimità del recesso.
art. 11, comma 2, l. 15 luglio 1966, n. 604
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del licenziamento individuale.
art. 2103 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, ai fini del repêchage.
art. 3 Cost.
La Corte esclude che la disciplina denunciata sia irragionevole o discrimini il lavoratore, ritenendo invece che la norma rafforzi le tutele in caso di cambio d'appalto.
art. 41 Cost.
La Corte ritiene non sussista una compressione ingiustificata dell'iniziativa economica privata, trattandosi di bilanciamento rimesso alla discrezionalità del legislatore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge con il secondo motivo di ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato quale base del procedimento camerale in Cassazione.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memoria da parte della ricorrente.
art. 1965 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di transazione, sostenendo che una transazione priva di reciproche concessioni sarebbe priva di causa.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nei casi di cessazione di appalto disciplinati dall'art. 7, comma 4-bis, d.l. 248/2007, come convertito, l'esclusione della procedura dei licenziamenti collettivi non elimina la possibilità di sindacare il recesso del datore uscente secondo la disciplina generale dei licenziamenti individuali.
- L'eventuale previsione collettiva di riassunzione del personale da parte del nuovo appaltatore non comporta, di per sé, rinuncia del lavoratore all'impugnazione del licenziamento intimato dal precedente datore di lavoro.
- La tutela contrattuale che assicura il passaggio del personale al subentrante si aggiunge alle tutele individuali verso il datore cessante e non le sostituisce, salvo diversa previsione di legge.
- Nel giudizio di legittimità costituzionale relativo a una norma sul cambio di appalto, la questione è irrilevante se la fattispecie concreta non rientra effettivamente nel perimetro applicativo della disposizione censurata.
- La riduzione del danno o dell'indennità in presenza di immediata ricollocazione del lavoratore può incidere sulla quantificazione del ristoro, ma non elide automaticamente l'illegittimità del licenziamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01304/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01357/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01360/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01366/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01376/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01385/2025 del 20/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →