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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01382/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società appaltatrice a un dipendente impiegato in un appalto presso l'aeroporto di Palermo, in occasione della cessazione dell'appalto. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso per violazione dell'obbligo di repêchage e aveva liquidato un'indennità risarcitoria di venti mensilità. La Corte d'appello ha confermato l'illegittimità del licenziamento ma ha ridotto l'indennità a otto mensilità, valorizzando la circostanza che il lavoratore era stato immediatamente riassunto da un nuovo soggetto alle stesse condizioni contrattuali. La società ricorrente ha impugnato la decisione deducendo: 1) violazione della disciplina sul cambio di appalto e sulla procedura dei licenziamenti collettivi, sostenendo che il recesso dovesse essere sussunto nella fattispecie del licenziamento collettivo e che, quindi, non fosse applicabile il controllo sul repêchage tipico dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo; 2) conseguente violazione della disciplina sull'indennità risarcitoria del d.lgs. 23/2015, perché, ove il licenziamento fosse stato considerato legittimo o comunque sottratto alla disciplina invocata, nessuna somma sarebbe stata dovuta. In memoria la ricorrente ha anche prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4-bis, d.l. 248/2007, come convertito, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., assumendo che la norma, escludendo l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi nei casi di subentro del nuovo appaltatore, lascerebbe comunque spazio alla tutela individuale contro il datore cessante e determinerebbe una compressione irragionevole dell'iniziativa economica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha ribadito che l'art. 7, comma 4-bis, d.l. 248/2007, in caso di cessazione di appalto e passaggio del personale al nuovo appaltatore secondo previsione collettiva, sottrae tali recessi alla procedura dei licenziamenti collettivi e lascia applicabile la disciplina generale del licenziamento individuale, con conseguente controllo giudiziale anche sull'obbligo di repêchage. Ha inoltre respinto la questione di legittimità costituzionale, ritenendola manifestamente infondata e comunque irrilevante nel caso concreto, perché la fattispecie non integrava un effettivo cambio d'appalto nei termini richiamati dalla norma. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 4-bis, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248

    introdotto in sede di conversione dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31

    La norma riguarda i licenziamenti intimati in ipotesi di cessazione di un appalto e sottrae tali ipotesi alla procedura dei licenziamenti collettivi ex L. 223/1991, con applicazione della disciplina generale dei licenziamenti individuali.

  • l. 28 febbraio 2008, n. 31

    Ha introdotto il comma 4-bis all'art. 7 del d.l. 248/2007.

  • art. 24 l. 23 luglio 1991, n. 223

    La sua applicazione è esclusa, nel perimetro dell'art. 7, comma 4-bis, ai casi di cessazione di appalto con assunzione del personale da parte del nuovo appaltatore.

  • artt. 4 e 5 l. 23 luglio 1991, n. 223

    La procedura dei licenziamenti collettivi non si applica nella fattispecie regolata dall'art. 7, comma 4-bis, perché la tutela del lavoratore è assicurata dal meccanismo di passaggio al nuovo appaltatore.

  • art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604

    Richiamato dalla ricorrente come disciplina del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e del controllo giudiziale sulla legittimità del recesso.

  • art. 11, comma 2, l. 15 luglio 1966, n. 604

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del licenziamento individuale.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, ai fini del repêchage.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude che la disciplina denunciata sia irragionevole o discrimini il lavoratore, ritenendo invece che la norma rafforzi le tutele in caso di cambio d'appalto.

  • art. 41 Cost.

    La Corte ritiene non sussista una compressione ingiustificata dell'iniziativa economica privata, trattandosi di bilanciamento rimesso alla discrezionalità del legislatore.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge con il secondo motivo di ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale base del procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria da parte della ricorrente.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di transazione, sostenendo che una transazione priva di reciproche concessioni sarebbe priva di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei casi di cessazione di appalto disciplinati dall'art. 7, comma 4-bis, d.l. 248/2007, come convertito, l'esclusione della procedura dei licenziamenti collettivi non elimina la possibilità di sindacare il recesso del datore uscente secondo la disciplina generale dei licenziamenti individuali.
  • L'eventuale previsione collettiva di riassunzione del personale da parte del nuovo appaltatore non comporta, di per sé, rinuncia del lavoratore all'impugnazione del licenziamento intimato dal precedente datore di lavoro.
  • La tutela contrattuale che assicura il passaggio del personale al subentrante si aggiunge alle tutele individuali verso il datore cessante e non le sostituisce, salvo diversa previsione di legge.
  • Nel giudizio di legittimità costituzionale relativo a una norma sul cambio di appalto, la questione è irrilevante se la fattispecie concreta non rientra effettivamente nel perimetro applicativo della disposizione censurata.
  • La riduzione del danno o dell'indennità in presenza di immediata ricollocazione del lavoratore può incidere sulla quantificazione del ristoro, ma non elide automaticamente l'illegittimità del licenziamento.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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