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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01623/2026 del 25/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, in favore di alcuni lavoratori impiegati in precedenza nella gestione transitoria degli impianti di trattamento rifiuti del c.d. Sistema Calabria Sud, del diritto all'assunzione da parte della società subentrata nell'appalto definitivo. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i lavoratori avevano rassegnato dimissioni nel 2013 dal rapporto a termine con la società che gestiva temporaneamente l'appalto, dichiarando di voler tornare alle dipendenze della precedente società e di fruire della cassa integrazione; successivamente, nel bando del 2015 per l'affidamento definitivo del servizio, era prevista una clausola sociale per il passaggio del personale delle società TEC e Ecologia Oggi alle dipendenze dell'aggiudicataria, ma i giudici di merito hanno escluso che vi rientrassero lavoratori non in servizio al momento dell'indizione della procedura. In cassazione i lavoratori hanno dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e della disciplina legale delle dimissioni, sostenendo che le dimissioni del 2013 fossero inefficaci perché non convalidate ai sensi della L. n. 92/2012 e che la clausola sociale imponesse comunque il loro passaggio; con il secondo motivo hanno lamentato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull'interpretazione della clausola sociale, sostenendo che il bando e gli accordi sindacali finalizzati alla tutela dei livelli occupazionali dovessero includere anche i lavoratori in cassa integrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo non specifico, confondendo profili di fatto e di diritto, senza adeguata trascrizione degli atti rilevanti e senza indicare puntualmente i canoni ermeneutici asseritamente violati nell'interpretazione della clausola sociale e degli accordi sindacali. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto a denunciare un vizio motivazionale non deducibile nel caso di "doppia conforme", essendo la sentenza d'appello coincidente nella ricostruzione fattuale con quella di primo grado, e comunque perché non rientrante nelle residue ipotesi di anomalia motivazionale denunciabili in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Le censure sull'interpretazione di clausole contrattuali o accordi collettivi devono indicare specificamente il canone ermeneutico asseritamente violato e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme agli altri canoni interpretativi, senza che la sola evocazione della norma sia sufficiente a fondare il motivo di ricorso.

  • art. 1366 c.c.

    La violazione del criterio di buona fede nell'interpretazione non può essere dedotta in modo generico o meramente contrappositivo rispetto alla lettura del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; nel caso di doppia conforme il vizio non è deducibile se il fatto è stato ricostruito negli stessi termini nei due gradi di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Preclude, in caso di doppia conforme, la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando appello e primo grado convergono nella medesima ricostruzione dei fatti.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve rispettare il principio di specificità indicando e trascrivendo gli atti e i documenti rilevanti per consentirne l'individuazione e il controllo in sede di legittimità.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    L'onere di deposito e indicazione degli atti rilevanti è funzionale a rendere verificabile la tempestiva e rituale proposizione delle questioni.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 4, commi 17-22, L. 92/2012

    La dedotta inefficacia delle dimissioni per mancata osservanza della procedura è stata considerata tardiva perché introdotta solo in appello.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura contro l'interpretazione di una clausola contrattuale o di un accordo collettivo non può limitarsi alla mera contrapposizione tra la lettura proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito: occorre indicare in modo puntuale quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio argomentativo.
  • La deduzione di un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa nei casi di doppia conforme quando i giudici di merito abbiano ricostruito i fatti in termini coincidenti; in tale ipotesi il ricorrente deve specificare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di specificità: gli atti e i documenti richiamati devono essere indicati e, nei limiti necessari, trascritti o comunque localizzati nel fascicolo, così da consentire alla Corte il controllo sulla tempestività e ritualità delle questioni.
  • La Corte di cassazione non è giudice del riesame del fatto: quando il motivo mescola profili fattuali e giuridici in modo non chiaramente distinguibile, la censura è inammissibile perché richiederebbe alla Corte di isolare d'ufficio le doglianze effettivamente proponibili.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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