Cassazione Civile, Ordinanza n. 01628/2026 del 25/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla dedotta utilizzazione del ricorrente per oltre quattordici anni presso gli uffici di una banca, con mansioni che egli qualificava come di archivista, pur essendo formalmente assunto da cooperative alle quali la banca aveva affidato un servizio di facchinaggio e trasporto. Il lavoratore chiedeva l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la banca sin dal 2 febbraio 1999, il riconoscimento dell'inquadramento contrattuale superiore, il pagamento delle differenze retributive e delle retribuzioni maturate, nonché la regolarizzazione contributiva e il risarcimento dei danni per i periodi prescritti. Il tribunale aveva rigettato per decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010; la corte d'appello aveva confermato; la precedente Cassazione aveva però cassato con rinvio, escludendo l'applicabilità di tale decadenza in assenza di un atto scritto o equipollente di negazione della titolarità del rapporto. In sede di rinvio, la corte territoriale ha riesaminato il merito e ha ritenuto che gli appalti intercorsi fossero genuini, con autonomia organizzativa delle cooperative e assenza di ingerenza direttiva della banca. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1665 c.c., sostenendo che il discrimine tra appalto genuino e somministrazione illecita, soprattutto negli appalti labour intensive, risiede nel potere direttivo e di controllo, esercitato nel caso concreto direttamente dal personale della banca; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria ex art. 132, comma 4, c.p.c., poiché la corte avrebbe illogicamente ricondotto attività di ricerca, catalogazione e archiviazione documentale a mere mansioni di facchinaggio e trasporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, affermando che la sentenza di rinvio conteneva un percorso argomentativo non meramente apparente e che la ricostruzione delle mansioni come attività di fatica e movimentazione documentale non presentava anomalie motivazionali denunciabili in cassazione. Ha inoltre respinto la censura di violazione di legge, osservando che il giudice di merito aveva svolto un accertamento fattuale coerente con i principi consolidati in tema di appalto genuino e interposizione illecita di manodopera, sia sotto la disciplina della L. n. 1369/1960 sia sotto quella del d.lgs. n. 276/2003: la prestazione era inserita in un servizio autonomamente organizzato dalle cooperative, con assunzione del rischio d'impresa, scelta delle risorse da parte delle appaltatrici e assenza di ingerenza dispositiva e di controllo della banca oltre il mero coordinamento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010
La precedente decisione rescindente ha escluso che il regime di decadenza si applichi alle domande di costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro ormai risolto in capo a soggetto diverso dal titolare formale del contratto, quando manchi un provvedimento scritto o equipollente che neghi la titolarità del rapporto.
L. n. 1369/1960, art. 1
Il divieto di intermediazione e interposizione di manodopera opera quando l'appaltatore mette a disposizione prestazioni lavorative senza una reale organizzazione produttiva autonoma, limitandosi a gestire il rapporto sul piano amministrativo.
d.lgs. n. 276/2003, art. 29, comma 1
Per configurare un appalto genuino occorre che l'appaltatore realizzi un risultato autonomo mediante effettiva organizzazione del lavoro, impiego di propri mezzi, assunzione del rischio d'impresa e reale assoggettamento del personale al proprio potere direttivo e di controllo; in difetto, si ha interposizione illecita.
art. 1665 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la verifica della genuinità dell'appalto debba riguardare l'autonomia dell'organizzazione e il risultato del contratto, ma la Corte non ne ha tratto un principio autonomo ulteriore rispetto a quello desunto dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
art. 360 c.p.c., n. 3
La doglianza per violazione o falsa applicazione di legge è stata respinta perché l'accertamento di merito era conforme ai principi di diritto consolidati.
art. 360 c.p.c., n. 4
La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta poiché la motivazione della sentenza impugnata non presentava una mancanza assoluta, un contrasto irriducibile o una perplessità incomprensibile.
art. 132, comma 4, c.p.c.
È richiamato come parametro della denuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ha escluso la sua violazione.
art. 12 preleggi
Usato come criterio ermeneutico per leggere in senso restrittivo il vizio motivazionale denunciabile in cassazione, ridotto al minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 2697 c.c.
Non è oggetto di un autonomo capo decisorio, ma è implicato nel richiamo generale all'onere della prova in tema di accertamento dell'appalto genuino e dell'interposizione illecita.
art. 2116 c.c.
È richiamato nella domanda originaria per il risarcimento dei danni relativi ai periodi contributivi prescritti, ma non assume rilievo decisorio nel rigetto finale.
art. 432 c.p.c.
È richiamato dalla domanda originaria per la liquidazione equitativa dei danni, senza assumere autonoma rilevanza nella decisione di legittimità.
Massime di principio
- In tema di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera, la genuinità del contratto richiede che l'appaltatore organizzi effettivamente i mezzi e il lavoro, assuma il rischio d'impresa e eserciti il potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti; se tali poteri restano sostanzialmente al committente, l'operazione può integrare interposizione illecita di manodopera.
- Nel valutare un appalto cd. labour intensive, il giudice deve compiere un accertamento complessivo sulla reale autonomia organizzativa dell'appaltatore e sulla distribuzione effettiva dei poteri direttivi, senza fermarsi alla sola intestazione formale del contratto o alla presenza di un intuitus personae nella selezione dei lavoratori.
- Per gli appalti leggeri o prevalentemente di manodopera, è decisivo verificare se l'appaltatore conservi una gestione effettiva dei propri dipendenti e un'organizzazione minima autonoma del servizio; la mera gestione amministrativa del personale non basta a integrare un appalto lecito.
- La censura di motivazione in cassazione è oggi ammessa solo per anomalie radicali della motivazione, non per contestare la sufficienza, la maggiore o minore persuasività del ragionamento del giudice di merito.
- Quando il giudice di merito ricostruisce le mansioni concretamente svolte e le qualifica come attività elementari o di fatica, tale valutazione è insindacabile in cassazione se sorretta da un percorso argomentativo non apparente e non intrinsecamente contraddittorio.
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