Cassazione Civile, Ordinanza n. 01622/2026 del 25/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della regolarità e tempestività dell'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, fondata sulla conciliazione intervenuta tra le parti e sulla rinuncia accettata al giudizio. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo che ciò valesse anche per le spese. È stato inoltre escluso il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua istanza di sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sospensione richiesta ai sensi degli artt. 295 o 337 c.p.c. La controversia riguardava un rapporto di lavoro privato, come indicato nell'intestazione dell'ordinanza. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno poi depositato un'istanza congiunta rappresentando di aver sottoscritto un verbale di conciliazione, contenente anche rinuncia accettata al presente giudizio e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
art t . 295 o 337 c.p . c.
richiamato quale possibile base della richiesta di sospensione del processo pendente in attesa di altra decisione
art. 337 c.p.c.
art t . 295 o 337 c.p . c.
richiamato quale possibile base della richiesta di sospensione del processo pendente in attesa di altra decisione
art. 295 c.p.c.
art t . 295 o 337 c.p . c.
norma evocata dalla parte per ottenere la sospensione del giudizio
art. 337 c.p.c.
art t . 295 o 337 c.p . c.
norma evocata dalla parte per ottenere la sospensione del giudizio
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti, in ragione della cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando le parti depositano un'istanza congiunta che dà atto di un verbale di conciliazione contenente rinuncia accettata al giudizio, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere anche nel giudizio di legittimità.
- La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del processo senza esame del motivo di ricorso e consente di regolare anche le spese secondo quanto stabilito dalle parti o secondo le conseguenze processuali del caso.
- In presenza di definizione transattiva della lite, non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01619/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01620/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01621/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01623/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01628/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01629/2026 del 25/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →