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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01622/2026 del 25/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della regolarità e tempestività dell'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, fondata sulla conciliazione intervenuta tra le parti e sulla rinuncia accettata al giudizio. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo che ciò valesse anche per le spese. È stato inoltre escluso il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La società ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua istanza di sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sospensione richiesta ai sensi degli artt. 295 o 337 c.p.c. La controversia riguardava un rapporto di lavoro privato, come indicato nell'intestazione dell'ordinanza. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno poi depositato un'istanza congiunta rappresentando di aver sottoscritto un verbale di conciliazione, contenente anche rinuncia accettata al presente giudizio e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    art t . 295 o 337 c.p . c.

    richiamato quale possibile base della richiesta di sospensione del processo pendente in attesa di altra decisione

  • art. 337 c.p.c.

    art t . 295 o 337 c.p . c.

    richiamato quale possibile base della richiesta di sospensione del processo pendente in attesa di altra decisione

  • art. 295 c.p.c.

    art t . 295 o 337 c.p . c.

    norma evocata dalla parte per ottenere la sospensione del giudizio

  • art. 337 c.p.c.

    art t . 295 o 337 c.p . c.

    norma evocata dalla parte per ottenere la sospensione del giudizio

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

    la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti, in ragione della cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando le parti depositano un'istanza congiunta che dà atto di un verbale di conciliazione contenente rinuncia accettata al giudizio, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere anche nel giudizio di legittimità.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del processo senza esame del motivo di ricorso e consente di regolare anche le spese secondo quanto stabilito dalle parti o secondo le conseguenze processuali del caso.
  • In presenza di definizione transattiva della lite, non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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