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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01619/2026 del 25/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un decreto emesso in sede sommaria ex art. 28 St. lav., con cui il Tribunale aveva dichiarato antisindacale la condotta della società. La società proponeva opposizione, ma i giudici di merito la dichiaravano tardiva perché presentata oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 28, comma 3, L. 300/1970. La Corte d'appello riteneva che, in assenza di comunicazione del decreto al datore di lavoro rimasto contumace nella fase sommaria, fosse sufficiente la effettiva conoscenza del provvedimento, desunta dal fatto che esso era stato depositato in altro giudizio nel quale la stessa società era parte. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in cinque motivi, la violazione delle norme sull'impugnazione e sul termine di decadenza, sostenendo in sintesi: che al decreto ex art. 28 dovesse applicarsi la disciplina delle impugnazioni ordinarie e quindi il termine lungo in caso di mancata notificazione; che la Corte territoriale avesse errato nel negare rilievo alla comunicazione di cancelleria al contumace; che la sola conoscenza di fatto del decreto non potesse surrogare la comunicazione/notificazione; e che la motivazione sulla tardività fosse viziata. La resistente difendeva la correttezza della declaratoria di inammissibilità/tardività dell'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento ex art. 28 St. lav., il termine di 15 giorni per proporre opposizione decorre dalla comunicazione del decreto ad opera della cancelleria oppure dalla sua notificazione a istanza di parte, essendo queste forme equipollenti ai fini della decorrenza. Ha escluso che la mera conoscenza di fatto o indiretta del provvedimento, non documentalmente accertata e non temporalmente precisata, possa far decorrere il termine perentorio o sanare la mancata comunicazione ex art. 156, comma 3, c.p.c., quando la comunicazione sia funzionale anche a individuare il momento iniziale di una decadenza. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'opposizione; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 28 L. 300/1970

    Nel procedimento antisindacale il termine di 15 giorni per proporre opposizione decorre dalla comunicazione del decreto, ovvero dalla sua notificazione, che è equipollente alla comunicazione ai fini della decorrenza del termine.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina della decorrenza dei termini di impugnazione in caso di mancata notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità del termine lungo di impugnazione.

  • art. 133 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla comunicazione del provvedimento e alla decorrenza del termine di opposizione.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità di un atto processuale non è pronunciabile se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo; tuttavia la sola conoscenza di fatto del decreto non sanatoria la mancata comunicazione quando essa serve anche a far decorrere un termine perentorio.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo in tema di sanatoria delle nullità processuali.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo in tema di nullità della notificazione.

  • art. 285 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo con riferimento alla notificazione delle sentenze.

  • art. 292 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni al contumace.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione del giudicato.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini brevi di impugnazione.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel primo motivo per sostenere l'interpretazione della disciplina applicabile.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    La Corte esclude che la fattispecie rientri tra le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, disponendo invece il rinvio al giudice d'appello per l'esame del merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento ex art. 28 St. lav., il termine perentorio per proporre opposizione decorre dalla comunicazione del decreto effettuata dalla cancelleria oppure dalla sua notificazione a istanza di parte, che svolge funzione equipollente alla comunicazione.
  • Quando la comunicazione del provvedimento è destinata anche a individuare il dies a quo di un termine decadenziale, la mera conoscenza di fatto dell'atto non può sostituire la forma legale richiesta né sanare la sua omissione.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. non opera se la mancata comunicazione impedisce di accertare in modo documentale e certo l'inizio del termine perentorio di impugnazione.
  • L'accertamento della tardività di un'opposizione non può fondarsi su indici empirici o su una conoscenza indiretta e non temporalmente precisa del provvedimento, ma richiede un atto formalmente idoneo e collocabile con certezza nel tempo.
  • Se la Corte d'appello dichiara inammissibile per tardività l'opposizione contro il decreto ex art. 28 St. lav. sulla base della sola conoscenza di fatto del provvedimento, la decisione è cassabile perché il merito dell'opposizione deve essere esaminato dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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