Cassazione Civile, Ordinanza n. 01629/2026 del 25/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore che sosteneva di aver lavorato per molti anni presso gli uffici della banca come archivista, pur risultando formalmente assunto da cooperative incaricate dalla banca di fornire servizi di facchinaggio e trasporto. Egli chiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la banca fin dal 2 ottobre 1999, il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale, il pagamento delle differenze retributive maturate, delle retribuzioni successive alla domanda fino alla sentenza, nonché la regolarizzazione contributiva e il risarcimento ex art. 2116 c.c. per i periodi prescritti. Dopo un primo rigetto per decadenza e una fase rescissoria in cassazione che aveva escluso l'applicabilità della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010, la causa è tornata alla corte d'appello in rinvio. In tale sede il giudice di merito ha ritenuto, sulla base delle prove testimoniali e documentali, che le mansioni svolte fossero riconducibili a facchinaggio e trasporto e che i contratti intercorsi tra banca e cooperative fossero appalti genuini, con autonomia organizzativa dell'appaltatore, assunzione del rischio d'impresa e assenza di ingerenza della banca nella linea direttivo-organizzativa. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1665 c.c., sostenendo che il vero discrimine tra appalto lecito e somministrazione illecita è l'effettivo esercizio del potere direttivo e di controllo, nel caso concreto esercitato direttamente dalla banca; il secondo per nullità della sentenza e motivazione apparente/contraddittoria ex art. 132, comma 4, c.p.c., contestando la qualificazione delle attività di archivio come facchinaggio e trasporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondata la censura sulla motivazione, affermando che il sindacato di legittimità, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, insussistenti nel caso concreto. Ha poi confermato che la corte territoriale aveva correttamente applicato i principi sul genuino appalto e sull'interposizione illecita di manodopera, sia per la fase soggetta alla L. n. 1369/1960 sia per quella soggetta al d.lgs. n. 276/2003, valorizzando l'autonomia organizzativa delle cooperative, l'assunzione del rischio d'impresa, la natura di servizio in sé del facchinaggio/trasporto e l'assenza di ingerenza della banca oltre il mero coordinamento. Il ricorso è stato quindi respinto e il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010
la decadenza non era più in discussione nel giudizio di rinvio, perché già esclusa dalla precedente sentenza rescindente della Cassazione; la norma non è stata applicata alla fattispecie come ostativa all'esame del merito
L. n. 1369/1960, art. 1
il divieto di intermediazione e interposizione opera quando l'appaltatore si limiti a gestire il rapporto in modo amministrativo senza una reale organizzazione autonoma della prestazione finalizzata a un risultato produttivo
d.lgs. n. 276/2003, art. 29, comma 1
per la genuinità dell'appalto occorre che l'appaltatore organizzi autonomamente i mezzi e il lavoro, assuma il rischio d'impresa e mantenga il potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, senza ingerenza del committente
art. 1665 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'appalto, ma ritenuto non decisivo rispetto ai criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di appalto di servizi e interposizione di manodopera
art. 360 c.p.c., n. 3
norma sul vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge, invocata nel primo motivo
art. 360 c.p.c., n. 4
norma invocata per la nullità della sentenza derivante da asserita motivazione apparente o contraddittoria
art. 132, comma 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione esistente e non meramente apparente; nel caso concreto la Corte ha escluso il vizio
art. 360 c.p.c., n. 5
dopo la riforma consente il controllo solo sulle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non sul semplice difetto di sufficienza della motivazione
art. 12 preleggi
richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 2116 c.c.
invocato dal lavoratore per il risarcimento del danno da omissione contributiva nei periodi prescritti
art. 432 c.p.c.
richiamato per la liquidazione equitativa delle somme richieste
Massime di principio
- Nel controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sono denunciabili soltanto le anomalie motivazionali che si traducono in una violazione costituzionalmente rilevante; resta escluso il sindacato sulla mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Ai fini della distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera, è decisivo accertare se l'appaltatore abbia un'organizzazione imprenditoriale autonoma, assuma il rischio d'impresa e conservi il potere direttivo e di controllo sui lavoratori; è invece indice di illiceità la mera fornitura di personale al committente con gestione solo amministrativa del rapporto.
- Negli appalti ad alta intensità di manodopera il giudice deve verificare concretamente la presenza di un risultato autonomo affidato all'appaltatore e l'effettiva autonomia organizzativa del lavoro; il coordinamento del committente resta lecito solo se non degenera in interventi dispositivi e di controllo sulla prestazione dei dipendenti dell'appaltatore.
- L'eventuale scelta dei lavoratori da impiegare da parte dell'appaltatore, anche se influenzata da preferenze del committente, non è di per sé sufficiente a escludere la genuinità dell'appalto, se non si traduce in un potere direttivo e organizzativo del committente sui rapporti di lavoro.
- Nell'appalto di servizi di facchinaggio e trasporto, l'attività può essere qualificata come servizio autonomo anche quando richieda prevalentemente prestazioni manuali e l'uso promiscuo di mezzi del committente e dell'appaltatore, purché la struttura appaltatrice sia organizzata e gestita in modo autonomo.
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