Cassazione Civile, Ordinanza n. 01621/2026 del 25/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente da un piccolo datore di lavoro (ditta individuale agente generale di assicurazioni), a seguito di contestazione disciplinare. La Corte d’appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha ritenuto illegittimo il recesso perché la lavoratrice, nella lettera di giustificazioni, aveva chiesto di essere audita e tale audizione non era stata concessa; ha quindi applicato la tutela indennitaria prevista per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, quantificando l’indennità in tre mensilità. La stessa Corte ha però accolto anche la domanda riconvenzionale del datore di lavoro per la restituzione di somme asseritamente sottratte dalla dipendente, ritenendo provato il debito restitutorio sulla base di documentazione aziendale e di una relazione tecnica/ispettiva interna. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con dieci motivi, plurime nullità della sentenza e violazioni di legge: omessa pronuncia o motivazione carente sulla legittimazione e sulla prova del danno; erronea valutazione degli accertamenti della compagnia assicurativa e dei fogli cassa; inutilizzabilità o inidoneità della relazione tecnica; genericità della contestazione delle risultanze istruttorie; omessa pronuncia sulle eccezioni di tardività delle indagini difensive e sulle istanze istruttorie; errata applicazione delle regole presuntive e dell’articolazione del riparto probatorio; omessa pronuncia su alcuni capi dell’appello; e, infine, violazione dell’art. 8 l. n. 604/1966 e del ne bis in idem rispetto alla quantificazione dell’indennità risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i primi nove motivi non fossero fondati perché, in sostanza, miravano a rivalutare il merito probatorio e la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte territoriale, operazione preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme quanto alla domanda restitutoria. Ha inoltre escluso la sussistenza di un vizio di omessa o apparente motivazione, ritenendo che la sentenza impugnata avesse esplicitato gli elementi posti a base del convincimento e che non fosse necessario confutare analiticamente ogni singola deduzione. Ha poi respinto il decimo motivo, affermando che la determinazione della misura dell’indennità ex art. 8 l. n. 604/1966 rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non era affetta da motivazione assente, illogica o contraddittoria. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
delimita i vizi denunciabili in cassazione; le doglianze che in realtà chiedono una nuova valutazione del merito sono inammissibili o infondate in sede di legittimità.
richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta carenza di legittimazione attiva.
la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste solo se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello domandato; non ricorre per la mancata confutazione esplicita di ogni argomento difensivo.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; non è censurabile in cassazione la scelta di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
richiamato in chiave di distinzione rispetto alla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito.
il vizio di motivazione è configurabile solo se la sentenza è priva del minimo costituzionale di ragionamento; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
la violazione è deducibile solo se l’onere della prova è stato erroneamente attribuito alla parte non onerata secondo la struttura dei fatti costitutivi/eccezioni.
richiamato dalla ricorrente per contestare il valore probatorio di documenti e riproduzioni; la censura è stata ritenuta, nella sostanza, una critica alla valutazione del merito.
il controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo è limitato al vizio di sussunzione; la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito.
la verifica dell’idoneità degli elementi indiziari a fondare la presunzione è riservata al giudice di merito.
richiamato per evidenziare l’ampia discrezionalità probatoria del giudice del lavoro nella selezione e valutazione delle prove.
invocato nei motivi concernenti le preclusioni e l’ammissibilità delle censure in appello; non è stato ritenuto violato.
richiamato rispetto alle contestazioni in rito e alla tempestività delle difese/contestazioni nella fase di merito.
richiamato dalla ricorrente in relazione alle richieste istruttorie e alla consulenza tecnica, ma senza esito favorevole.
richiamato dalla ricorrente sulle istanze istruttorie testimoniali, ritenute correttamente valutate dalla Corte di merito.
disciplina la tutela indennitaria nei licenziamenti illegittimi nelle ipotesi di non applicabilità della tutela reale; la quantificazione tra minimo e massimo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 2 l. n. 108/1990
richiamato come norma sostitutiva dell’art. 8 l. n. 604/1966 nel quadro della tutela obbligatoria.
art. 111 Cost.
invocato per dedurre vizi di motivazione; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di nullità o violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti, perché la selezione, il peso e la credibilità degli elementi istruttori spettano al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza manchi del minimo costituzionale di argomentazione; non è necessario che il giudice confuti puntualmente ogni singola deduzione difensiva o ogni mezzo di prova.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non quando scelga, tra prove ritualmente acquisite, quelle ritenute più persuasive.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste soltanto se l’onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata in base alla struttura del diritto fatto valere o dell’eccezione, non quando si contesti l’apprezzamento del materiale probatorio.
- Nel controllo sulla prova presuntiva, la Cassazione può censurare il ragionamento del giudice di merito solo per errori di sussunzione, non per la diversa apprezzabilità degli indizi o per il loro peso probatorio.
- Nei licenziamenti rientranti nella tutela obbligatoria, la determinazione concreta dell’indennità ex art. 8 l. n. 604/1966 è rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria.
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